Il tema della distinzione fra subappalto e subaffidamento è stato recentemente chiarito dal Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 3656 del 2 ottobre 2025, che affronta la questione se una prestazione di valore contenuto debba qualificarsi quale subappalto o quale mero subaffidamento ai fini dell’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023.
Il Ministero richiama il principio consolidato già espresso nel precedente parere n. 2285/2023 secondo cui la qualificazione giuridica non è determinata dalla misura economica dell’affidamento ma dalla natura della prestazione e dalla sua funzione nell’ambito dell’esecuzione contrattuale, sicché l’affidamento a terzi di una parte delle lavorazioni previste dal contratto principale, realizzato mediante organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte del terzo, integra la fattispecie del subappalto anche ove l’importo sia inferiore alle soglie percentuali o assolute indicate dall’art. 119, comma 2, del Codice dei contratti pubblici; l’art. 119 disciplina organicamente il subappalto e individua la regola generale nel comma 2, che configura subappalto l’affidamento a soggetti terzi dell’esecuzione di porzioni delle prestazioni contrattuali con autonomia organizzativa e trasferimento del rischio, mentre la disposizione prevede altresì una assimilazione obbligatoria per determinate tipologie contrattuali caratterizzate da un significativo impiego di manodopera, subordinata al superamento congiunto di una soglia quantitativa (oltre il 2% dell’appalto o l’importo di 100.000 euro) e di una soglia qualitativa (incidenza della manodopera superiore al 50% del valore contrattuale).
Il legislatore ha altresì previsto che tali soglie operino in senso inclusivo e non escludente, atteso che il comma 16 del medesimo articolo disciplina termini ridotti per l’istruttoria di autorizzazione nei casi di subappalti di importo inferiore alle soglie, dimostrando l’esistenza e la necessità di autorizzazione anche per subappalti di limitata entità; conseguentemente, contratti che, per contenuto e organizzazione, si sostanziano in vere e proprie lavorazioni edili non possono essere declassati a semplice subaffidamento soltanto in ragione del limitato valore economico.
Nel caso concreto sottoposto al MIT, l’affidamento a terzi di opere in cemento armato configura una prestazione tipica di subappalto perché si tratta di lavorazioni edili eseguite con mezzi e rischio propri del subcontraente, perciò l’atto negoziale intercorrente tra appaltatore e terzo è soggetto alla disciplina del subappalto e all’obbligo di autorizzazione.
Le soglie del 2% e dei 100.000 euro servono esclusivamente ad estendere la qualifica di subappalto a specifiche categorie contrattuali ad alta intensità di manodopera ma non costituiscono criterio per escludere la natura di subappalto quando sussistono gli elementi costitutivi di quest’ultimo; tale interpretazione trova conferma nella previsione di termini istruttori dimezzati per i subappalti sotto soglia, che perderebbero di significato se la normativa escludesse per principio il subappalto di modesto valore; ne consegue che il discrimine rilevante è di natura qualitativa e attiene al contenuto concreto della prestazione, al grado di autonomia organizzativa e all’effettiva incidenza della prestazione sull’esecuzione dell’appalto nei confronti della stazione appaltante.
Per le stazioni appaltanti la conseguenza operativa è di valutare la natura effettiva dei rapporti contrattuali implicati, richiedere l’autorizzazione nei termini previsti dalla legge, verificare requisiti, DURC, congruità e condizioni di sicurezza dei subappaltatori e definire nei documenti di gara le prestazioni a cura dell’aggiudicatario e i limiti di ulteriore subappalto.
Per gli operatori economici deriva l’obbligo di non affidarsi alle mere soglie per eludere gli adempimenti, di predisporre tempestivamente la documentazione richiesta per l’autorizzazione e di garantire l’osservanza del CCNL applicabile e degli obblighi di sicurezza anche nei subappalti di modesta entità.
Il parere del MIT riafferma così il principio secondo cui la qualificazione come subappalto si fonda sulla sostanza economico‑funzionale del rapporto e sulla responsabilità assunta dal terzo, non su parametri puramente numerici, mentre le soglie indicano un ambito di semplificazione procedurale senza incidere sulla natura giuridica della prestazione.