Il parere MIT n. 3915/2025 chiarisce come applicare l’art. 119 del Codice dei contratti nei lavori a categoria unica
Nei lavori pubblici a categoria unica e prevalente, il tema del subappalto e della qualificazione SOA del subappaltatore continua a generare dubbi applicativi, soprattutto alla luce dell’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Il punto critico non riguarda tanto l’ammissibilità del subappalto, quanto il corretto perimetro dei requisiti di qualificazione richiesti al subappaltatore quando l’appalto è strutturato su un’unica categoria.
Si tratta di una questione che emerge con frequenza nella fase esecutiva degli appalti di lavori, in particolare quando le stazioni appaltanti sono chiamate a verificare la coerenza tra subappalto autorizzato e requisiti di qualificazione posseduti dagli operatori coinvolti.
Lavori a categoria unica e limiti del subappalto: interviene il MIT
In questo contesto, la SOA del subappaltatore deve coprire l’intero importo dell’appalto o soltanto la quota effettivamente affidata?
È su questo snodo che interviene il Parere 11 dicembre 2025, n. 3915, reso dal Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, offrendo un chiarimento di particolare rilievo operativo.
Il quesito sottoposto al MIT prendeva le mosse da un appalto di lavori caratterizzato dalla presenza di un’unica categoria SOA, coincidente con la categoria prevalente.
In tali ipotesi, l’art. 119, comma 1, del Codice dei contratti, stabilisce che è nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata “la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente”.
Da questa previsione discende un principio ormai consolidato: il subappalto non può superare il limite del 50% dell’importo complessivo dei lavori.
Il dubbio interpretativo, tuttavia, non si arresta al dato percentuale, ma si sposta sul versante dei requisiti: una volta rispettato il limite quantitativo, quale deve essere l’estensione della qualificazione SOA richiesta al subappaltatore?
Quadro normativo di riferimento
La questione va ricondotta all’impostazione complessiva del nuovo Codice dei contratti, che ha progressivamente superato approcci meramente formali per valorizzare la proporzionalità tra requisiti di qualificazione, prestazioni affidate e responsabilità assunte.
L’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina il subappalto secondo una logica chiara: l’appaltatore resta il soggetto centrale dell’esecuzione, ma può affidare a terzi parti delle lavorazioni, nel rispetto di limiti e condizioni puntualmente individuati. In questo quadro, assume rilievo decisivo il comma 4, lettera a), che richiede che il subappaltatore sia qualificato “per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire”.
La norma, significativamente, non fa alcun riferimento all’importo complessivo dell’appalto. La qualificazione SOA non è concepita come un requisito riflesso o duplicato rispetto a quello dell’appaltatore principale, ma come uno strumento funzionale a garantire che ciascun operatore sia effettivamente in grado di eseguire le attività che gli vengono affidate.
Questa impostazione risulta coerente anche con gli orientamenti maturati in tema di subappalto necessario, dove la giurisprudenza ha più volte chiarito che i requisiti devono essere commisurati alla quota di prestazioni effettivamente svolte, evitando sia usi elusivi dell’istituto sia richieste di qualificazione sproporzionate.
Analoga coerenza si rinviene nei più recenti chiarimenti in materia di subappalto a cascata, nei quali l’attenzione del legislatore e dell’amministrazione si è concentrata sulla tracciabilità delle prestazioni, sul presidio dei controlli e sulla corrispondenza tra requisiti e attività svolte, piuttosto che sull’introduzione di automatismi privi di base normativa.
Il ragionamento del MIT
Muovendo da questo quadro normativo, il Supporto Giuridico del MIT sviluppa un ragionamento lineare e coerente con il sistema del Codice.
Il Ministero chiarisce innanzitutto che, nei lavori a categoria unica e prevalente, l’appaltatore può subappaltare una quota inferiore al 50% dell’importo complessivo senza violare il divieto di affidamento della parte prevalente delle lavorazioni. Una volta rispettato tale limite, viene meno qualsiasi presupposto per estendere automaticamente al subappaltatore l’obbligo di qualificazione sull’intero appalto.
Secondo il MIT, infatti, la qualificazione SOA del subappaltatore deve coprire esclusivamente l’importo dei lavori effettivamente affidati in subappalto, e non il valore complessivo dell’intervento. Si tratta di una conclusione che discende direttamente dal tenore letterale dell’art. 119 e che rispetta il principio di proporzionalità che governa il sistema della qualificazione.
A rafforzare questa interpretazione interviene il richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il subappaltatore deve essere qualificato “per la categoria e l’importo dei lavori affidati”, e non oltre. Un principio affermato, tra le altre, dalle sentenze Consiglio di Stato, sez. V, n. 2182/2022 e n. 6060/2021, espressamente richiamate nel parere ministeriale.
L’approccio adottato consente di evitare due rischi opposti:
- da un lato, l’utilizzo distorto del subappalto come strumento elusivo dei requisiti;
- dall’altro, una lettura eccessivamente rigida che finirebbe per comprimere inutilmente la concorrenza.
Ne emerge un’interpretazione equilibrata, coerente con la funzione fisiologica del subappalto nel nuovo Codice dei contratti.
Conclusioni operative
Il nuovo intervento del MIT fornisce un chiarimento di particolare rilievo pratico, soprattutto negli appalti di lavori a categoria unica, dove il rapporto tra subappalto e qualificazione continua a rappresentare uno snodo delicato.
Il principio che se ne ricava è chiaro: la qualificazione SOA del subappaltatore deve essere commisurata esclusivamente all’importo dei lavori affidati in subappalto, purché il subappalto resti entro il limite del 50% e non comporti l’affidamento della parte prevalente delle lavorazioni.
Per le stazioni appaltanti, ciò consente di impostare le verifiche in modo più coerente e proporzionato, evitando richieste di qualificazione non sorrette dal dato normativo. Per gli operatori economici, si tratta di una conferma importante, che permette di organizzare l’esecuzione dell’appalto in modo flessibile ma corretto.
In definitiva, l’interpretazione fornita dal MIT contribuisce a ridurre le incertezze applicative, fermo restando il necessario rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 119 del Codice. Nel sistema delineato dal d.lgs. n. 36/2023, la qualificazione segue le prestazioni, non il contrario: un principio semplice, ma decisivo, per garantire certezza applicativa e stabilità alle regole del subappalto.