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Un parere della sezione Abruzzo ricorda i presupposti e spiega come superare le criticità operative di uno schema sempre più ricorrente

Il nuovo codice degli appalti, senza discostarsi troppo dalla previsione previgente, ha confermato all’art. 119, comma 11, la possibilità per il subcontraente che sia una micro o piccola impresa, ovvero nell’ipotesi di inadempimento dell’appaltatore principale e dietro richiesta del subcontraente, di ottenere il pagamento diretto da parte dell’ente committente del corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite.

Se fino alla recente rimozione del limite percentuale del valore delle opere subappaltabili si poteva ipotizzare una applicazione marginale dell’istituto, la «liberalizzazione» del subcontratto, seguita all’opera demolitoria dell’Unione europea avviata con l’apertura nel 2014 della procedura d’infrazione contro l’Italia (culminata nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. V, nella Causa C-63/18, del 26.09.2019, che ha stabilito l’illegittimità di qualsiasi limite quantitativo al subappalto, imponendo la totale rimozione della soglia del 30% prevista dal nostro vecchio codice appalti all’art. 105) rendono la nuova disposizione di estrema attualità e di crescente diffusione applicativa.

Dal punto di vista giuridico l’istituto viene comunemente assimilato allo schema della delegazione di pagamento prevista dall’art. 1269 c.c.: si tratta di una “delegazione ex lege”, nella quale la fonte dell’obbligazione del delegato (stazione appaltante) non risiede nel consenso del debitore delegante, ma in un obbligo legale.

Sotto il profilo operativo sono emerse criticità di ordine amministrativo-contabile poiché l’ente pubblico deve coordinare tale atipicità solutoria dell’obbligazione di pagamento con il principio della contabilità autorizzatoria della Pa e il regime Iva. del reverse charge e dello split payment.

Pertanto, preliminarmente, il settore dell’ente che ha affidato l’appalto, ricevuta la richiesta del subappaltatore dovrà verificare l’esistenza dei requisiti di fatto (la regolare esecuzione delle prestazioni autorizzate con il subappalto) e di diritto (i presupposti indicati nell’art. 119, comma 11) ed in caso positivo emettere determina di liquidazione che avrà l’effetto di estinguere l’obbligazione dell’ente verso l’appaltatore e dell’appaltatore verso il subappaltatore con fatturazione emessa dal subappaltatore a beneficio dell’appaltatore principale e non dell’ente.

Proprio l’aspetto contabile è stato recentemente affrontato in maniera esaustiva dalla Corte dei Conti, sez. regionale Abruzzo con la deliberazione n. 155/2025 la quale, pur emettendo formalmente verdetto di inammissibilità in ordine al quesito posto dall’ente interpellante, ha in realtà eseguito un’ampia disamina dell’istituto e fornito persino utili indicazioni operative.

Secondo la condivisibile impostazione della corte abruzzese, «la stazione appaltante legittimamente effettua il pagamento diretto al subappaltatore sulla base della fattura emessa a carico dell’appaltatore e sulla base della modalità di regolazione dell’Iva convenuta (reverse charge) che deve in ogni caso essere indicata nella documentazione di riferimento. Per quanto attiene allo split payment questo può essere convenuto nel rapporto tra appaltatore e stazione appaltante. Inoltre, la normativa in materia di split payment non viene derogata dalla circostanza della delega di pagamento. Pertanto, se del caso, la disciplina considera la legittimità della seguente fattispecie: l’appaltatore emette fattura con IVA. La stazione appaltante trattiene l’Iva e la versa direttamente all’Erario. Ciò vale anche se la stazione appaltante effettua, tramite delega, il pagamento diretto al subappaltatore. Difatti, nel rapporto tra la stazione appaltante e l’appaltatore la fattura emessa da quest’ultimo nei confronti della stazione appaltante deve essere comprensiva dell’Iva anche in relazione alle lavorazioni svolte dal subappaltatore».

L’ente pubblico, pertanto, non diventa controparte fiscale del subappaltatore; la fattura resta emessa verso l’appaltatore, anche se il pagamento viene materialmente eseguito dal committente.

La prevedibile espansione applicativa dell’istituto impone alla Pa particolare attenzione in ordine alla tempestiva e corretta esecuzione delle attività connesse all’istituto del pagamento diretto al subappaltatore.

Difatti, se è vero che al contratto di subappalto resta estraneo il committente, appare altresì evidente che la eventuale colpevole inerzia dell’ente rispetto alla richiesta di intervento sostitutivo del subappaltatore, ricorrendone i presupposti, genera un danno risarcibile che, verosimilmente, dovrà essere ragguagliato al tasso di interesse previsto per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali ai sensi del Dlgs 231/2002 il cui importo, non potendo trovare capienza nel quadro economico dell’opera, costituirà debito fuori bilancio esponendo i funzionari coinvolti a possibile responsabilità erariale.