Come noto, il capitolato speciale di appalto rientra tra gli elaborati e i documenti di cui si compone il progetto (cfr. art. 21, comma 2, lett. f), e art. 22, comma 4, lett. m), dell’Allegato I.7). La relativa redazione spetta dunque al progettista, il quale dovrà predisporlo in coerenza con la disciplina codicistica, adattando, in relazione allo specifico appalto di lavori a cui la progettazione è preordinata, lo schema eventualmente fornito dalla stazione appaltante.
In questa sede, proviamo in particolare ad esplicitare la disciplina relativa al collaudo, che potrebbe essere inserita in un modello di capitolato speciale di appalto di lavori.
Quest’ultima, anzitutto, dovrà contemplare le tre declinazioni dell’istituto previste dall’art. 116 del Codice e dal relativo Allegato II.14, ovvero: i) il collaudo statico; ii) il collaudo in corso d’opera; iii) il collaudo finale. In aggiunta, nei casi consentiti, occorrerà anche menzionare la possibilità di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
Il collaudo statico (se previsto[1])
Premesso che il collaudo statico è finalizzato alla valutazione e al giudizio sulle prestazioni, come definite dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto esecutivo ed eventuali varianti, è opportuno precisare che le prove di carattere statico su materiali, manufatti ed opere compiute saranno a carico dell’appaltatore.
La stazione appaltante potrà riservarsi di nominare in corso d’opera il collaudatore delle opere strutturali secondo quanto previsto dall’art. 30 dell’Allegato II.14 al Codice. In tal caso, l’appaltatore sarà tenuto a fornire ogni necessaria assistenza per l’esecuzione delle prove che il collaudatore stesso, a suo insindacabile giudizio, riterrà di eseguire per il corretto espletamento dell’incarico ricevuto.
A titolo esemplificativo, può prevedersi che l’appaltatore, a sua cura e a proprie spese, dovrà provvedere:
- all’esecuzione di prove sui materiali, presso laboratori autorizzati a rilasciare certificazioni ufficiali, nel numero richiesto dalle leggi vigenti o dal collaudatore delle opere strutturali;
- a fornire ogni notizia o documento di carattere tecnico connesso all’esecuzione dei lavori, con precipuo riferimento a quelli di carattere statico;
- alla predisposizione di tutte le opere o strutture temporanee richieste dall’esecuzione e dalla protezione delle prove di carico, così come alla fornitura e posa in opera dei materiali necessari per il carico stesso, secondo le istruzioni ricevute dal collaudatore;
- alla fornitura degli apparecchi di misura nella quantità e del tipo richiesto dalle caratteristiche della prova, secondo le istruzioni del collaudatore;
- alla messa a disposizione del necessario personale e dei mezzi d’opera per la sorveglianza, anche notturna, dei luoghi o delle strutture sottoposti a prova, onde evitare la manomissione degli apparecchi di misura o il verificarsi di fatti che, in qualunque modo, possano avere influenza sulla prova in corso.
Il collaudo in corso d’opera (se previsto)
Fatto salvo quanto previsto per il caso di collaudo statico, la stazione appaltante potrà altresì riservarsi la facoltà di nominare, in conformità alle leggi vigenti, un collaudatore in corso d’opera, per l’intero intervento, al fine di effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale ovvero ogni altro accertamento, così da verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nello stesso capitolato o nel contratto.
Per le visite di collaudo in corso d’opera troveranno applicazione le disposizioni dell’Allegato II.14 al Codice.
Collaudo finale
Al fine di certificare la conformità delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori, nonché degli obiettivi e dei tempi, rispetto alle previsioni e pattuizioni contrattuali, dovrà procedersi al collaudo finale dei lavori, ai sensi dell’art. 116 del Codice e delle pertinenti previsioni del relativo Allegato II.14. Il collaudo avrà lo scopo di verificare e certificare che:
- l’opera e il lavoro siano stati eseguiti a regola d’arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
- che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore (ove previste) siano state espletate tempestivamente e diligentemente, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 3, dell’Allegato II.14 al Codice.
L’affidamento dell’incarico di collaudo da parte della stazione appaltante, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, dovrà avvenire secondo quanto disposto dall’art. 116, commi 4, 4-bis, 4-ter e 6, del Codice[2] e dall’art. 14 del relativo Allegato II.14.
Al fine di procedere alle operazioni di collaudo, il RUP provvederà a trasmettere all’organo di collaudo i documenti indicati dall’art. 15 dell’Allegato II.14 al Codice[3]. Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, l’organo di collaudo fisserà il giorno della visita di collaudo, informandone il RUP e il direttore dei lavori. La prima visita di collaudo dovrà in particolare fissarsi entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori certificata dal direttore dei lavori[4]. Quest’ultimo provvederà a dare tempestivo avviso della data di visita di collaudo all’appaltatore, nonché ai soggetti indicati dall’art. 19 del medesimo Allegato II.14. In caso di mancato intervento dell’appaltatore, pur tempestivamente invitato, alla visita di collaudo, la stessa dovrà essere esperita alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante, ponendo la relativa spesa a carico dell’appaltatore medesimo.
Della visita di collaudo dovrà redigersi processo verbale contenente le indicazioni prescritte dall’art. 19, commi 5 e 6, dell’Allegato II.14 al Codice. Il processo verbale dovrà essere firmato anche dall’appaltatore.
L’appaltatore, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi d’opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico ove previsto dal capitolato. È opportuno altresì precisare che rimarrà a cura e carico dell’appaltatore medesimo anche quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro eventualmente alterate nell’eseguire tali verifiche. In caso di inottemperanza da parte dell’appaltatore, l’organo di collaudo disporrà che si provveda d’ufficio, in danno all’appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito vantato dallo stesso nei confronti della stazione appaltante. Saranno inoltre da porsi a esclusivo carico dell’appaltatore anche le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare l’intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resesi necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese saranno poi dedotte dalle somme dovute, a titolo di saldo, all’appaltatore.
Il collaudo dovrà altresì comprendere tutte le verifiche tecniche previste dalla normativa di settore, nonché l’esame delle riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal capitolato, nel rispetto di quanto dettato dall’Allegato II.14 al Codice. Con apposita relazione riservata il collaudatore esporrà il proprio parere sulle riserve e domande dell’appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva. Le valutazioni dell’organo di collaudo restano disciplinate dall’art. 21 dell’Allegato II.14 al Codice.
Le operazioni di collaudo dovranno essere completate, con l’emissione del relativo certificato, entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Nel caso di prolungamento del termine per particolare complessità delle operazioni di collaudo, l’organo di collaudo dovrà trasmettere formale comunicazione all’appaltatore e al RUP del prolungarsi delle operazioni e delle relative cause, con l’indicazione della data prevista di conclusione delle operazioni di collaudo.
A seguito della visita e delle operazioni di collaudo, qualora l’organo di collaudo riscontri:
- difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori, tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l’organo di collaudo dovrà rifiutare l’emissione del certificato di collaudo, informandone la stazione appaltante e trasmettendo, tramite il RUP, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei conseguenti provvedimenti da assumere;
- difetti e mancanze di scarsa entità e riparabili in breve tempo, l’organo di collaudo dovrà prescrivere le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all’appaltatore un congruo termine per la loro realizzazione; in tal caso, il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato sino a che, da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal RUP, risulti che l’appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell’organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica; in caso di inottemperanza da parte dell’appaltatore, l’organo di collaudo dovrà disporre che si provveda d’ufficio, in danno all’appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito vantato dallo stesso nei confronti della stazione appaltante;
- difetti e mancanze non pregiudicanti la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale, l’organo di collaudo dovrà determinare, nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, dovrà detrarsi dal credito dell’appaltatore;
- lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, l’organo di collaudo potrà ammetterle nella contabilità solo se le ritiene indispensabili per l’esecuzione dell’opera e se l’importo totale dell’opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate; a tal fine, l’organo di collaudo dovrà trasmettere senza ritardo le proprie valutazioni alla stazione appaltante, la quale potrà autorizzare l’iscrizione delle lavorazioni ritenute indispensabili;
- lavorazioni meritevoli di collaudo, non preventivamente autorizzate e non ammissibili nella contabilità per assenza dei presupposti di cui alla precedente lett. d), l’organo di collaudo dovrà sospendere il rilascio del certificato di collaudo, riferendone al RUP e proponendo i provvedimenti opportuni; il RUP dovrà poi trasmettere la relazione corredata dalle proposte dell’organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante, la quale provvederà a deliberare a riguardo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relazione.
Effettuate le proprie valutazioni, l’organo di collaudo:
- nel caso in cui ritenga i lavori non collaudabili, dovrà informare la stazione appaltante, trasmettendo, tramite il RUP, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei conseguenti provvedimenti da assumere;
- sussistendone i presupposti, procederà ad emettere il certificato di collaudo con i contenuti prescritti dall’art. 22 dell’Allegato II.14 al Codice[5].
Il certificato di collaudo provvisorio dovrà essere trasmesso dall’organo di collaudo, per tramite del RUP, all’appaltatore, il quale sarà tenuto a sottoscriverlo, per la sua accettazione, entro 20 giorni dal ricevimento. All’atto della firma, l’appaltatore potrà formulare e giustificare, con le modalità e gli effetti delle riserve secondo la disciplina recata dallo stesso capitolato, le richieste ritenute opportune rispetto alle operazioni di collaudo. L’organo di collaudo riferirà poi al RUP sulle singole richieste avanzate dall’appaltatore rispetto al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni e indicando, ove necessario, le nuove visite che dovranno essere eseguite.
In caso di mancata sottoscrizione del certificato di collaudo, da parte dell’appaltatore, nel termine prescritto o in caso di sottoscrizione senza osservazioni o richieste secondo le modalità indicate, il certificato di collaudo e le risultanze dello stesso si intenderanno come definitivamente accettate dall’appaltatore medesimo.
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procederà al pagamento della rata di saldo, nonché, sotto le riserve previste dall’art. 1669 del Codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva, con le modalità e le condizioni indicate nel capitolato.
Terminate le operazioni di collaudo, l’organo di collaudo procederà a trasmettere al RUP tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi gli allegati di cui all’art. 26, comma 1, dell’Allegato II.14 al Codice e inviando all’appaltatore la relativa lettera di trasmissione priva degli allegati medesimi.
Il certificato di collaudo, di carattere provvisorio, assumerà carattere definitivo dopo 2 anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato, ancorché l’atto formale di approvazione da parte della stazione appaltante non sia stato emesso entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine. Resta inteso che fino all’approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante potrà riservarsi la facoltà di procedere a un nuovo collaudo.
Qualora nel biennio predetto emergano vizi o difetti dell’opera, il RUP provvederà a denunciare, entro il medesimo periodo, il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l’organo di collaudo, e in contraddittorio con l’appaltatore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell’opera; in tal caso, su proposta del RUP, la stazione appaltante provvederà a far eseguire i necessari interventi dal medesimo appaltatore o in suo danno. In ogni caso, nell’arco di tale biennio, l’appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo, secondo quanto esplicitato dal capitolato.
Entro 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, la stazione appaltante, esaminati l’operato e le deduzioni dell’organo di collaudo, procederà a deliberare:
- sull’ammissibilità del certificato di collaudo;
- sulle domande dell’appaltatore;
- sui risultati degli avvisi ai creditori.
In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, la stazione appaltante potrà pronunciarsi entro il termine di 30 giorni, dandone comunicazione al RUP e notifica all’appaltatore.
Infine, con l’approvazione del collaudo finale dovrà essere corrisposto all’appaltatore l’eventuale credito residuo per i lavori eseguiti.
Il certificato di regolare esecuzione
Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 28, comma 1, dell’Allegato II.14 al Codice[6], la stazione appaltante potrà riservarsi la facoltà di sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo con il certificato di regolare esecuzione[7].
Il certificato di regolare esecuzione, avente il contenuto minimo prescritto dall’art. 28, comma 2, del medesimo Allegato II.14[8], dovrà essere emesso dal direttore dei lavori entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come dallo stesso certificata, e immediatamente trasmesso al RUP, affinché quest’ultimo possa confermarne la completezza.
A seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione dovrà procedersi al pagamento della rata di saldo, nonché, sotto le riserve previste dall’art. 1669 del Codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva, salvo ritenerla in tutto o in parte vincolata a garanzia dei diritti dei creditori, qualora la rata di saldo dovuta all’appaltatore non sia ritenuta sufficiente dalla stazione appaltante.
Per quanto compatibili, ai fini e per gli effetti del certificato di regolare esecuzione, si potranno applicare le disposizioni relative al certificato di collaudo e al relativo procedimento di emissione contenute nella Sezione III dell’Allegato II.14 al Codice.
Resta inteso che le prescrizioni sopra riportate rappresentano il nucleo minimo della disciplina che può essere esplicitata in un capitolato speciale di appalto. La stessa, infatti, potrà essere arricchita con ulteriori previsioni in base alla specificità dei lavori e/o delle opere oggetto dell’appalto per cui il capitolato è redatto.
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[1] Il collaudo statico è effettuato per tutte le opere cui si applicano le vigenti norme tecniche per le costruzioni (attualmente le NTC 2018: v. Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 – Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», nonché Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Consiglio superiore dei lavori pubblici 21 gennaio 2019, n. 7 – Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» di cui al D.M. 17 gennaio 2018). Restano ferme le disposizioni relative al collaudo tecnico-funzionale delle dighe.
[2] Per effettuare le attività di collaudo dei lavori:
- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti;
- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità.
Tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante può verificare la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni, affidare l’incarico con le modalità previste dal codice. Il compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell’ambito dell’incentivo di cui all’art. 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell’art. 29, comma 1, dell’Allegato II.14.
Il collaudatore o la commissione di collaudo, per lavori di particolare complessità, in qualsiasi momento, può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnicoamministrativa in possesso di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo. Il membro o i componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono scelti dal collaudatore o dal presidente della commissione. Gli oneri della segreteria sono a carico del collaudatore o dei membri della commissione di collaudo e vengono liquidati con le modalità di cui all’art. 29-bis dell’Allegato II.14.
Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:
- ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;
- ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello stato in quiescenza che a qualsiasi titolo siano intervenuti in fase di aggiudicazione o di esecuzione del contratto oggetto del collaudo o che abbiano altri motivi di conflitto di interesse di cui all’art. 16;
- ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio o in trattamento di quiescenza per i quali sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all’art. 16;
- a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione del contratto;
- a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
- a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.
[3] Il RUP trasmette all’organo di collaudo, in formato cartaceo o digitale:
- la copia conforme del contratto d’appalto e dei documenti allegati, nonché il provvedimento di approvazione del progetto;
- eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;
- copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall’esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;
- verbale di consegna dei lavori;
- disposizioni del RUP e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;
- eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
- certificato di ultimazione lavori;
- originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente allegato;
- verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità;
- conto finale dei lavori;
- relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata nonché l’esito dell’avviso ai creditori di cui all’art. 16;
- relazione del RUP sul conto finale;
- relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del RUP sulle eventuali riserve avanzate dall’esecutore dei lavori non definite in corso d’opera ai sensi dell’art. 7;
- certificati di cui all’art. 18, comma 22, dell’Allegato II.12 al codice, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A;
- quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all’art. 43 del Codice e all’Allegato I.9 al Codice, il capitolato informativo, il piano di gestione informativa, una relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l’adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo e nel piano di gestione informativa, i modelli informativi aggiornati durante l’esecuzione dell’opera e corrispondenti a quanto realizzato.
[4] Ai sensi dell’art. 19, comma 8, dell’Allegato II.14, in caso di lavori di notevole importanza, qualora sia fissato un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze deve essere fatta espressa menzione nel verbale di visita.
[5] Ai sensi dell’art. 22, comma 3, dell’Allegato II.14, il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l’appaltatore abbia assunto l’obbligazione di ottenere determinati risultati a esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nel capitolato speciale d’appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l’esecutore rimane vincolato fino all’accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del RUP, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell’accertamento.
[6] Il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo qualora:
a) la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro;
b) per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lett. a) del Codice, non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi:
- opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d’uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione;
- opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
- lavori di miglioramento o adeguamento sismico;
- opere di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del d.lgs. 36/2023;
- opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori.
[7] Ai sensi dell’art. 12, comma 11-bis, dell’Allegato II.14, per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro, per i quali è consentita la tenuta di una contabilità semplificata (previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti), il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
[8] Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:
- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l’indicazione dell’esecutore;
- il nominativo del direttore dei lavori;
- il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;
- la certificazione di regolare esecuzione.