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28 SETTEMBRE 2026

Consiglio di Stato, sez. III, 25 agosto 2026, n. 6646
 
Informazione antimafia – artt. 84, 86 e 91 ss. d.lgs. n. 159/2011 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”) – Effetti delle misure di prevenzione – art. 67 d.lgs. n. 159/2011 – peculiare “incapacità giuridica” – iscrizione nella “white list” – art. 1, comma 52-57 l. n. 190/2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) – Controllo giudiziario c.d. volontario – art. 34 bis, comma 6 e 7 d.lgs. n. 159/2011 – impugnazione interdittiva antimafia – pregiudizialità/dipendenza tra valutazione prefettura, giudice della prevenzione e giudice amministrativo – insussistenza – impugnazione diniego iscrizione in white list – effetti caducatori, ripristinatori e conformativi della sentenza – giudizio di ottemperanza – potere/dovere di aggiornamento della prefettura – art. 91, comma 5 d.lgs. n. 159/2011.
 
In caso di annullamento del diniego di iscrizione alla white list, per quanto attiene specificamente all’effetto ripristinatorio della sentenza, deve osservarsi che dal relativo dictum non può che farsi discendere la retrocessione della situazione al momento (genetico) di emanazione del diniego – e, quindi, l’espunzione di ogni valutazione sfavorevole ai fini antimafia – con conseguente ripristino della piena capacità giuridica dell’impresa colpita dalla decisione sfavorevole.
 
In conseguenza della (necessaria) riespansione della capacità giuridica della ditta, discendente dall’annullamento della interdittiva, non può sottacersi che l’annotazione di “impresa sottoposta al controllo giudiziario” non impedisce, sul piano degli effetti, che la società operi liberamente con la pubblica amministrazione, in virtù della sospensione (sostanziale) degli effetti dell’interdittiva prevista dall’art. 34-bis, comma 7 d.lgs. n. 159/2011.
 
L’impresa beneficiaria di una pronuncia di annullamento dell’interdittiva antimafia ha un irrefutabile interesse alla restituzione alla piena e libera concorrenza, scevra da stigmi sociali o reputazionali, quali, appunto, quelli rivenienti dalla mera annotazione della soggezione della società alla misura di prevenzione del controllo giudiziario.
 
Al fine di scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile per l’impresa deducente, va riaffermata la doverosità, in capo alla prefettura, di esercitare il potere di aggiornamento di cui all’art. 91, comma 5 d.lgs. n. 159/2011.

Il caso di specie

Una società, nel febbraio 2024, si vedeva negare da una prefettura l’iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list); conseguentemente, adiva il giudice amministrativo impugnando il relativo provvedimento.

Nelle more della definizione del giudizio, l’impresa presentava al tribunale competente (sezione misure di prevenzione) istanza di applicazione della misura del controllo giudiziario ex art. 34 bis d.lgs. n. 159/2011, poi accolta dal giudice per la durata di tre anni.

A seguito del provvedimento del tribunale, la prefettura effettuava l’iscrizione dell’operatore nella white list provinciale, ma con l’espressa annotazione e qualificazione di impresa sottoposta a controllo giudiziario.

Successivamente (maggio 2025), in esito al giudizio TAR di impugnazione dell’originario rifiuto di iscrizione nella white list, il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento di diniego. A seguito del passaggio in giudicato della pronuncia favorevole, la società presentava (sempre alla prefettura) istanza di aggiornamento della propria posizione antimafia, domandando il rilascio dell’informazione liberatoria e l’iscrizione negli elenchi ex l. n. 190/2012 senza, però, l’annotazione di impresa sottoposta a controllo giudiziario, “dicitura” ritenuta pregiudizievole.

Poche settimane dopo, la società proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, al fine di ottenere “l’adempimento” dell’amministrazione dell’Interno alla sentenza, azione integrata da successivi motivi aggiunti indirizzati contro il provvedimento (sopravvenuto) con cui la prefettura affermava che l’ulteriore riesame della posizione antimafia sarebbe stato disposto soltanto alla scadenza del periodo di efficacia della misura del controllo giudiziario.

Nel ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza, la ricorrente, in particolare, stigmatizzava l’iscrizione in white list come impresa sottoposta al controllo giudiziario; a suo dire, tale modalità di “presentazione” avrebbe comportato la permanenza di effetti interdittivi e, pertanto, alla luce della sentenza TAR, non sarebbe stata satisfattiva, differentemente dall’invocata iscrizione per effetto di liberatoria (a seguito dell’esito ormai definitivo e “intangibile” del giudizio amministrativo), ritenuta coerente con l’epilogo della vicenda contenziosa.

La decisione del giudice di primo grado

Il TAR Campania, a conclusione del giudizio di ottemperanza, dichiarava inammissibili il ricorso ed i motivi aggiunti.

Secondo il giudice, la società non aveva dimostrato che da tale dicitura in white list ne sarebbe derivato un “effetto minore o meno favorevole” di una liberatoria piena. Al contrario, secondo il TAR, atteso che il decreto del tribunale aveva prodotto (a norma di legge) la sospensione dell’efficacia dell’interdittiva per tutto il periodo del controllo giudiziario (producendo, di fatto, gli stessi effetti di un provvedimento liberatorio), la deducente non avrebbe subito alcun pregiudizio in conseguenza della contestata iscrizione in white list quale impresa sottoposta a “controllo giudiziario”, né sotto il profilo dell’operatività economica, né sotto quello della reputazione commerciale.

Pertanto, non sarebbe sussistita la prospettata elusione del giudicato amministrativo, sia perché il giudicato in questione non aveva imposto all’amministrazione l’esercizio di un’attività vincolata e non l’avrebbe privata della sua discrezionalità, sia perché la prefettura aveva già dato piena esecuzione al provvedimento rinnovando l’iscrizione negli elenchi ex l. n. 190/2012, con (asserita) piena soddisfazione dell’interesse dell’impresa deducente.

Il TAR, poi, aggiungeva che la prefettura, in ogni caso, non avrebbe neppure potuto adottare il diverso provvedimento richiesto, in quanto un’eventuale liberatoria piena sarebbe risultata illegittima, configurandosi quale ingerenza nelle competenze esclusive del tribunale, il quale aveva disposto e applicato la misura del controllo giudiziario su richiesta della stessa società.
Di conseguenza, secondo il giudice amministrativo, l’interesse della società risultava pienamente soddisfatto con l’iscrizione nelle white list provinciali (con la specifica dell’avvenuta ammissione a controllo giudiziario).

Sotto tale ultimo profilo, il TAR concludeva riportando le parole della Corte costituzionale (17 luglio 2025, n. 109), secondo cui: “…non è secondario rilevare che la Corte Costituzionale ha dichiarato che «È costituzionalmente illegittimo, con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., l’art. 34-bis, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva derivante dall’ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all’art. 91, comma 5 d.lgs. n. 159/2011»”.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, evocato in sede di gravame avverso la decisione di primo grado in sede di ottemperanza, ha accolto il ricorso riformando la decisione TAR.
Il giudice d’appello ha, dapprima, richiamato i tratti salienti del rapporto intercorrente tra informazione antimafia interdittiva e controllo giudiziario volontario (o a domanda), regolato dall’art. 34 bis, comma 6 d.lgs. n. 159/20211.

Con le sentenze “gemelle” nn. 6, 7 e 8 del 2023, ha ricordato in particolare il giudice, l’Adunanza plenaria ha affermato l’autonomia e l’indipendenza tra giudizio di impugnazione dell’interdittiva antimafia e controllo giudiziario (ma anche del potere spettante alle prefetture), escludendo, in pendenza del procedimento ex art. 34 bis, comma 6, cit., la necessità di far luogo alla sospensione necessaria (ai sensi degliartt. 79, comma 1 c.p.a. e 295 c.p.c.) del giudizio amministrativo di impugnazione dell’interdittiva (dall’autonomia tra i due giudizi, di prevenzione penale ed amministrativa, consegue che in essi i giudici potrebbero pervenire a conclusioni diverse, ciascuno seguendo le regole e gli standard probatori della propria giurisdizione, ma tale possibilità, come esattamente rilevato: “non deve essere declinata in termini di antagonismo, quasi a voler configurare il giudizio di prevenzione alla stregua di un’impugnazione parallela dell’attività prefettizia o comunque suscettibile di interferire sulla stessa”: Cons. Stato, sez. III, 27 ottobre 2025, n. 8327).

In tal senso, si legge nella sentenza (in cui si riportano le parole della Plenaria): “[n]essun rapporto di pregiudizialità-dipendenza è (…) ravvisabile tra il giudizio di impugnazione dell’interdittiva antimafia e il controllo giudiziario, al di là di quello individuabile in sede di verifica dei presupposti di quest’ultimo. Ad esso segue tuttavia un’attività di carattere prescrittivo e gestorio orientata al risanamento dell’impresa indifferente all’esito del giudizio sulla legittimità dell’interdittiva in ragione degli effetti sospensivi previsti dal (…) richiamato art. 34-bis, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”.

Il controllo giudiziario volontario (art. 34 bis, comma 6 d.lgs. n. 159/2011), in tale contesto: “si limita a prevedere che – quando chiede di essere sottoposta al controllo giudiziario – l’impresa interessata abbia impugnato l’interdittiva, ma non anche che il giudizio di impugnazione penda per tutta la durata del controllo”.

La differenza tra le due figure (informazione antimafia interdittiva e controllo giudiziario volontario) – sempre secondo l’insegnamento della Plenaria (richiamato nella sentenza) – risiede nel fatto che l’interdittiva, rispetto alla penetrazione nell’economia delle organizzazioni di stampo mafioso, svolge una funzione preventiva di tipo “statico” e cioè sulla base di accertamenti di competenza dell’autorità prefettizia rivolti al passato (l’interdittiva antimafia, inoltre, come da costante giurisprudenza, implica una valutazione discrezionale da parte dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa; a tale giudizio si giunge secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma che si fonda su una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa: Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2020, n. 4447).

Invece, il controllo giudiziario, pur condividendo la funzione preventiva del sistema di informazione antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011, persegue anche finalità di carattere “dinamico”, dunque di risanamento dell’impresa interessata dal fenomeno mafioso e quindi, oltre al presupposto dell’occasionalità dell’agevolazione mafiosa (previsto dall’art. 34 bis, comma 6 Codice delle leggi antimafia), richiede una prognosi favorevole del tribunale (sezione misure di prevenzione) sul superamento della situazione che ha in origine dato luogo all’interdittiva (la valutazione sull’esistenza di: “un’infiltrazione connotata da occasionalità non [è] finalizzata all’acquisizione di un dato statico – consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente: una mera fotografia del passato – bensì alla argomentata formulazione di un giudizio prognostico circa l’emendabilità della situazione rilevata, connotata da condizionamento e/o agevolazione di soggetti o associazioni criminali, mediante l’intera gamma degli strumenti previsti dall’art. 34-bis” (Cass. pen., sez. VI, 14 gennaio 2021 n. 1590, come richiamata da Cons. Stato, ad. plen., n. 8/2023, cit.).

Tali approdi, ha ricordato poi il Collegio, sono stati sugellati dalla Corte costituzionale, la quale, nel 2025, pur riconoscendo la distinzione tra giudizio della “prevenzione amministrativa e giudiziaria” ha comunque ammesso la sussistenza di interferenze tra gli istituti, precisando, inoltre, che l’esito positivo della misura preventiva giudiziaria può avere riflessi nello sviluppo dell’efficacia dell’interdittiva in sede di aggiornamento prefettizio (previsto dall’art. 91, comma 5 d.lgs. n. 159/2011).

Infine, il Consiglio di Stato ha segnalato la recente pronuncia (n. 21077 dell’8 giugno 2026) con cui le sezioni unite penali della Corte di Cassazione hanno ribadito l’autonomia della cognizione del giudice della prevenzione rispetto a quella del prefetto e del giudice amministrativo e l’insussistenza di un rapporto di pregiudizialità/dipendenza del giudizio amministrativo rispetto a quello del giudice della prevenzione e neppure di quest’ultimo rispetto all’accertamento compiuto dal prefetto (il principio di diritto sancito nella sentenza è il seguente: “Il giudice della prevenzione, cui sia stata richiesta l’applicazione del controllo previsto dall’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n 159, preso atto dell’emissione dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del relativo giudizio di impugnazione, ove accerti, nell’ambito dei compiti affidatigli, la insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in capo alla impresa richiedente, è tenuto a rigettare la richiesta stessa”).
Ricostruiti i tratti salienti degli istituti, il Consiglio di Stato ha poi indagato gli effetti – sul controllo giudiziario volontario (annotato in white list a seguito di aggiornamento della posizione dell’impresa da parte della prefettura in conseguenza del provvedimento del tribunale) – del giudicato di annullamento dell’originario diniego di iscrizione nell’elenco ex art. 1, comma 52 l. n. 190/2012 per erronea valutazione degli elementi indiziari.

Il Collegio, in primo luogo, ha chiarito che, per quanto attiene all’effetto ripristinatorio della sentenza di annullamento (del giudice amministrativo): “deve osservarsi che dal relativo dictum non può che farsi discendere la retrocessione della situazione al momento (genetico) di emanazione del diniego – e, quindi, l’espunzione di ogni valutazione sfavorevole ai fini antimafia –, con conseguente ripristino della piena capacità giuridica dell’impresa colpita dalla decisione sfavorevole”.

La riespansione della capacità giuridica dell’impresa, secondo il Consiglio di Stato, non è “compromessa” dall’indicazione – in white list – dell’annotazione di impresa sottoposta a controllo giudiziario. La società, infatti, può comunque operare liberamente (e senza “limiti” di sorta) con la pubblica amministrazione, anche perché l’ammissione al controllo giudiziario determina la sospensione degli effetti di incapacità a contrarre derivanti dall’informazione antimafia interdittiva, sospensione che si protrae (in caso di conclusione del controllo giudiziario con esito positivo) sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo da parte della prefettura (art. 91, comma 5 Codice delle leggi antimafia).

Ora, è però vero, ha sostenuto ancora il giudice d’appello: “che l’iscrizione nell’elenco (pubblico) dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa con la suddetta annotazione risulti foriera di uno stigma reputazionale per la società appellante potenzialmente pregiudizievole sul piano dei rapporti commerciali, finanziari e creditizi. Difatti, secondo la disciplina disegnata dal legislatore, la dicitura de qua rimanda inequivocabilmente alla previa adozione di un’interdittiva antimafia ai danni dell’impresa interessata quale condizione genetica per la proposizione del controllo giudiziario volontario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6 d.lgs. n. 159/2011”.

Nonostante, nella specie, sia venuto meno il presupposto genetico del controllo giudiziario (perché il TAR ha annullato in via definitiva il provvedimento di rigetto di iscrizione in white list), nella sentenza si constata l’assenza di una specifica previsione normativa che stabilisca come dal venire meno dell’interdittiva (o del provvedimento che ha negato l’iscrizione nell’elenco appena ricordato): “derivi come effetto automatico il travolgimento del controllo giudiziario, il quale, pertanto, resta in piedi, in quanto insensibile agli esiti del giudizio amministrativo”.

Sicché, si legge nella sentenza, l’impresa interessata potrà sottoporre alla cognizione del giudice della prevenzione il sopravvenuto giudicato amministrativo favorevole per le conseguenti determinazioni di competenza, anche in punto di eventuale revoca del controllo ex art. 34 bis, comma 6, ultimo periodo d.lgs. n. 159/2011.

Ciò detto, cosa succede, invece, dato il tratto autonomo del relativo potere, nei confronti della prefettura?

In presenza di una decisione definitiva (del giudice amministrativo), che abbia annullato la pregressa mancata iscrizione in white list (per erronea valutazione di elementi indiziari da parte dell’amministrazione), ammessa l’impresa (nel frattempo) al controllo giudiziario volontario (e successivamente annotata tale ammissione nell’elenco previsto dalla l. n. 190/2012), cosa può fare la società per evitare che tale “indicazione” permanga in white list?
A questa domanda, il Consiglio di Stato ha in sintesi risposto riaffermando la doverosità, in capo alla prefettura, di esercitare il potere di aggiornamento di cui all’art. 91, comma 5 d.lgs. n. 159/2011: il venir meno delle circostanze rilevanti per l’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa – anche ai fini dell’iscrizione in white list – genera evidentemente l’obbligo, per la P.A., di procedere all’aggiornamento dell’informazione interdittiva (e, parrebbe, di ogni ulteriore profilo potenzialmente incidente sull’immagine dell’impresa, anche se comunque resta ferma la decisione del giudice della prevenzione), anche in forza del dato testuale dell’art. 112, comma 1 c.p.a., secondo il quale: “i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle parti”.

Sebbene, secondo il giudice, l’impresa (nella specie) non abbia maturato un diritto soggettivo alla liberatoria piena agli effetti della disciplina antimafia – non configurandosi quale effetto automatico del portato conformativo del giudicato, essendosi il primo giudice limitato a rilevare l’insufficienza e l’inadeguatezza del compendio indiziario valorizzato dalla prefettura nel negare l’iscrizione in white list (sia perché la sentenza avrebbe previsto una nuova valutazione del rischio infiltrativo ad opera dell’amministrazione prefettizia) – la P.A. dovrà procedere sull’istanza di aggiornamento con una nuova istruttoria rispettosa: “del principio del «one shot» temperato di cui all’art. 10 bis l. n. 214/1990” (in tal senso, si cfr. quanto già riportato da Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743, secondo cui, in presenza di un’articolata istanza di aggiornamento da parte del soggetto interessato, il Prefetto non può legittimamente sottrarsi all’onere di riesaminare la vicenda alla luce dei nuovi dati fornitigli e tenuto conto degli aggiornati elementi riguardanti il destinatario degli accertamenti acquisiti dalle forze di polizia; si v., anche in riferimento al previgente d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 – regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia – Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3092).

Pertanto, la prefettura interessata non dovrà valorizzare, nella riedizione del potere: “elementi già valutati e giudicati carenti dal TAR nella decisione ottemperanda o, comunque, emersi in sede procedimentale, ma [vagliare], ai fini della verifica della persistenza o del superamento del pericolo di condizionamento mafioso, le situazioni di contro-indicazione eventualmente sopravvenute medio tempore a carico all’appellante”.

In definitiva, ha concluso il Collegio: “l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza e va conseguentemente dichiarato l’obbligo della prefettura […] di rideterminarsi sull’istanza di aggiornamento presentata dall’appellante nel termine di 60 giorni a decorrere dalla comunicazione ovvero notificazione della presente sentenza – espungendo, nelle more, ogni annotazione pregiudizievole o contrastante con il giudicato annullatorio di cui alla ridetta sentenza […], fatto salvo l’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione sugli elementi eventualmente sopravvenuti”.

Note conclusive

Riguardo la figura del controllo giudiziario c.d. volontario, la norma che regola la fattispecie è, come si è visto, l’art. 34 bis, comma 6 d.lgs. n. 159/2011, il quale dispone: “Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva [l’imprenditore raggiunto da una comunicazione antimafia non può, invece, accedere all’istituto: si v. Cass. pen., sez. I, 11 febbraio 2025, n. 5514] ai sensi dell’articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l’impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l’applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l’informazione antimafia interdittiva nonché gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell’amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali”.

La verifica demandata al tribunale si snoda, essenzialmente, lungo due direttrici: a) le caratteristiche del condizionamento subito; b) la concreta possibilità dell’impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose (su tali profili, si rinvia a Cons. Stato, sez. III, 16 marzo 2026, n. 2152).
All’esito del controllo, qualora dalle relazioni dell’amministratore giudiziario emerga che l’impresa controllata ha portato proficuamente a termine il percorso di risanamento, il tribunale dovrà dare atto che la “messa alla prova” si è conclusa positivamente e che l’obiettivo “bonificante” è stato efficacemente raggiunto.

Dal punto di vista “pratico”, il provvedimento del tribunale che dispone il controllo giudiziario, stabilisce il successivo comma 7, sospende il termine di cui all’art. 92, comma 2 (e cioè il termine per il rilascio dell’informazione antimafia interdittiva) d.lgs. n. 159/2011, nonché gli effetti di cui al successivo art. 94 (le conseguenze connesse alla comunicazione antimafia e all’informazione antimafia).

La decisione è comunicata, dalla cancelleria del tribunale, al prefetto della provincia in cui ha sede legale l’impresa. Ciò ai fini dell’aggiornamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all’art. 96 (Codice delle leggi antimafia). Il provvedimento è valutato pure per l’applicazione, nei successivi cinque anni, delle misure di cui all’art. 94 bis d.lgs. n. 159/2011 (Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale).

Ciò premesso, come chiarito, l’ammissione al controllo giudiziario consente all’impresa di operare liberamente (e senza apparenti limiti) con la pubblica amministrazione, anche perché – si è rilevato – l’ammissione al controllo giudiziario determina la sospensione degli effetti di incapacità a contrarre derivanti dall’informazione antimafia interdittiva (sull’interdittiva antimafia, per una ricostruzione dell’istituto, si v. quanto contenuto nella sentenza T.A.R. Catania, sez. V, 30 dicembre 2024, n. 4287 con ampia giurisprudenza ivi richiamata).
Tuttavia – in caso di aggiudicazione di un contratto a impresa gravata da tale misura – considerato che (secondo la giurisprudenza amministrativa) tale provvedimento impone in modo vincolante l’immediata revoca dell’aggiudicazione o l’immediato recesso dal contratto (senza che la pubblica amministrazione destinataria della documentazione antimafia – comunicazione o informazione che sia – abbia alcun margine di discrezionale apprezzamento in ordine alla incapacità di contrarre che ha colpito l’impresa a causa della sua permeabilità mafiosa: si v. Cons. Stato, sez. III, 24 ottobre 2018, n. 6052; id.,13 aprile 2022, n. 2751), l’ammissione della società al controllo giudiziario non consente comunque la (ri)attribuzione dell’eventuale precedente affidamento (sul tema, si v. Cons. Stato, sez. VI, 26 marzo 2025, n. 2531; sez. V, 16 giugno 2023, n. 5968; C.G.A. 25 maggio 2025, n. 369; T.A.R. Catania, sez. V, 4 febbraio 2025, n. 478 e giurisprudenza ivi richiamata).

In tal senso: “ciò che viene effettuato dai soggetti di cui all’art. 83 d.lgs. n. 159/2011 (rilascio di autorizzazioni o concessioni, erogazione di contributi e simili, stipulazione di contratti) avviene sotto la rigida condizione dell’accertamento della stessa capacità del soggetto privato ad essere parte del rapporto con la pubblica amministrazione, con la ovvia conseguenza che – laddove per il tramite dell’informazione antimafia interdittiva tale capacità venga accertata come insussistente – non possono che manifestarsi in termini di nullità sia i provvedimenti amministrativi rilasciati (per difetto di un elemento essenziale del medesimo, ex art. 21-septies legge 7 agosto 1990, n. 241), sia il contratto stipulato con soggetto incapace; ciò che consegue alla interdittiva antimafia non costituisce un “fatto” sopravvenuto che determina la revoca del provvedimento emanato ovvero la risoluzione del contratto per factum principis, bensì il (pur tardivo) accertamento della insussistenza della capacità del soggetto ad essere parte del rapporto con l’amministrazione pubblica (quella incapacità che – laddove fosse stata, come di regola, previamente accertata – avrebbe escluso in radice sia l’adozione di provvedimenti sia la stipula di contratti)” (quanto riportato lo si ritrova in T.A.R. Sicilia – Catania, sez. V, 16 gennaio 2026, n. 90; in termini, T.A.R. Sicilia – Catania, sez. I, 31 luglio 2025, n. 2413 confermata da C.G.A. 21 luglio 2025, n. 594).

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, in proposito, ha ulteriormente precisato che l’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario non ha portata retroattiva, limitandosi a “sospende[re] temporaneamente gli effetti della misura interdittiva, senza eliminare gli effetti prodotti, nel frattempo, dall’interdittiva stessa nei rapporti in corso” (Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2022, n. 8558; id., 31 maggio 2018, n. 3268) e, come detto, non vale a rimuovere – ex art. 34 bis, comma 7, cit. – i provvedimenti espulsivi già maturati in conseguenza dell’adozione di un provvedimento prefettizio antimafia (si v. Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2022, n. 4732; id. 14 aprile 2022, n. 2847 e precedente id., 14 giugno 2021, n. 4619).
Il decreto emesso dal giudice della prevenzione, ai sensi dell’art. 34 bis d.lgs. n. 159/2011, inoltre, non modifica il giudizio in ordine alla sussistenza dei pericoli di infiltrazione mafiosa; esso, infatti: “non costituisce un superamento dell’interdittiva, ma in un certo modo ne conferma la sussistenza” (Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2018, n. 6377; su tali profili, da ultimo, id., 15 luglio 2026, n. 5688).

A tale riguardo, anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. II, 24 giugno 2019, n. 27856 e id. 26 settembre 2019, n. 39412) ha costantemente escluso che il controllo giudiziario abbia la conseguenza di vanificare il provvedimento (definitivo) dell’informazione e che lo stesso rappresenti strumento “alternativo” di impugnazione della misura preventiva (ecco perché, nella vicenda qui esaminata, l’impresa si doleva comunque del presunto “stigma” rappresentato dall’annotazione nell’iscrizione in white list di impresa sottoposta a controllo giudiziario, tanto più che il diniego di iscrizione era stato definitivamente annullato dal giudice amministrativo).

Cass. pen., sez. I, 11 febbraio 2025, n. 5514, sul presupposto che la legittimazione a chiedere il controllo giudiziario volontario spetti alle imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ex art. 84, comma 4 d.lgs. n. 159/2011 che abbiano proposto impugnazione davanti al giudice amministrativo, ha ulteriormente chiarito, con riferimento all’istituto, che esso è costruito in funzione del provvedimento originario di informativa interdittiva, ancora soggetto a verifica giudiziaria, e non rispetto ai successivi provvedimenti prefettizi ex art. 91, comma 5 Codice antimafia.

Ciò, in sintesi, conferma che il controllo giudiziario volontario opera in parallelo al giudizio amministrativo sull’interdittiva, senza trasformare l’assetto giuridico della misura prefettizia, ma offrendo un diverso strumento di tutela e di bonifica aziendale.
Il raccordo tra la sorte futura dell’interdittiva e l’esito del controllo giudiziario è, invece, affidato ai poteri e alle valutazioni della prefettura. Detta rivalutazione, oltre ad apparire doverosa (specie ove stimolata con istanza dell’interessato), andrà condotta in contraddittorio, secondo il canone della collaborazione e buona fede (ex art. 1, comma 2 bis l. n. 241/1990) e dovrà concludersi con una determinazione sorretta da congrua e adeguata motivazione, che prenda in considerazione il novum rappresentato dall’esito della procedura di controllo giudiziario (si cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2024, n. 2515).