1 settembre 2026
Con la sentenza n. 1602/2026, il Tar Calabria, sede di Catanzaro, ha annullato un’interdittiva antimafia perché la Prefettura non aveva valutato, prima di adottarla, la possibilità di applicare le misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011. Il principio, ormai consolidato, impone all’Amministrazione un onere specifico di motivazione: deve spiegare perché il caso non rientra nell’agevolazione occasionale, presupposto delle misure collaborative, prima di ricorrere alla misura più gravosa. Per RUP e stazioni appaltanti significa verificare sempre, negli atti prefettizi, la presenza di questa motivazione rafforzata.
Il caso: interdittiva senza valutazione della prevenzione collaborativa
La vicenda decisa dal Tar Calabria riguarda un’impresa colpita da interdittiva antimafia che ha impugnato il provvedimento della Prefettura lamentando, tra i vari motivi, l’omessa valutazione della possibilità di applicare le misure di prevenzione collaborativa disciplinate dall’art. 94-bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (il Codice antimafia).
Il Collegio ha accolto proprio questo motivo, ritenendolo assorbente rispetto a ogni altra doglianza sollevata dal ricorrente. Come si legge nella sentenza, la censura relativa “all’omessa valutazione, da parte della Prefettura, prima di procedere con l’interdittiva, della possibilità di riconoscere le misure di prevenzione collaborativa” è stata giudicata fondata, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure proposte.
Il punto centrale della decisione non riguarda quindi la sussistenza o meno del rischio di infiltrazione mafiosa nel caso concreto, ma un vizio procedurale a monte: la Prefettura, prima di ricorrere alla misura più drastica, avrebbe dovuto motivare espressamente perché la fattispecie non fosse riconducibile all’agevolazione occasionale, presupposto per l’applicazione delle misure collaborative.
Il principio di diritto: l’interdittiva antimafia è l’extrema ratio
Il Tar richiama un principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa: con l’introduzione dell’art. 94-bis, il legislatore ha delineato un sistema graduato di risposte al rischio di condizionamento mafioso, che non si esaurisce più nella sola alternativa tra nulla-osta e interdittiva.
Il Collegio sottolinea che il legislatore ha introdotto “un principio di gradualità delle misure prefettizie volte al contrasto della criminalità organizzata”, per effetto del quale l’informativa interdittiva è diventata la risposta residuale, riservata alle situazioni di maggiore gravità.
L’interdittiva antimafia è l’extrema ratio del sistema di prevenzione: va applicata solo quando il pericolo di infiltrazione mafiosa raggiunge un livello tale da rendere inadeguata qualunque misura meno afflittiva. Questo principio, richiamato dal Tar Calabria attraverso i precedenti del Consiglio di Stato (sez. III, n. 7330/2025; n. 7195/2025; n. 5836/2025), comporta conseguenze dirette sull’onere motivazionale della Prefettura: prima di interdire, l’Amministrazione deve dare conto delle ragioni per cui non sono praticabili le misure di prevenzione collaborativa, ove il caso presenti i tratti dell’agevolazione occasionale.
Cos’è la prevenzione collaborativa ex art. 94-bis
La prevenzione collaborativa è un istituto introdotto nel Codice antimafia per offrire alle imprese esposte a un rischio di condizionamento mafioso occasionale — e non strutturale o permanente — un percorso di risanamento alternativo all’esclusione totale dal mercato dei contratti pubblici.
In sintesi, il Prefetto può imporre all’impresa, in alternativa all’interdittiva, obblighi organizzativi, gestionali e di comunicazione per un periodo determinato, eventualmente affiancando figure di supporto scelte tra gli iscritti all’Albo degli amministratori giudiziari. Si tratta di uno strumento di self cleaning che consente all’impresa di continuare a operare con la pubblica amministrazione sotto vigilanza, anziché essere esclusa in via automatica da gare, concessioni e rapporti contrattuali.
Il presupposto applicativo è la natura occasionale dell’agevolazione riscontrata: quando gli elementi raccolti dalla Prefettura rivelano invece un condizionamento strutturale e permanente, la giurisprudenza ammette che l’onere motivazionale rafforzato possa attenuarsi, perché l’inapplicabilità delle misure collaborative risulta già evidente dalla stessa ricostruzione dei fatti.
Interdittiva antimafia e prevenzione collaborativa a confronto
Per orientarsi tra i due istituti, è utile un confronto sintetico dei tratti principali.
| Aspetto | Interdittiva antimafia | Prevenzione collaborativa (art. 94-bis) |
|---|---|---|
| Presupposto | Pericolo di infiltrazione mafiosa grave e attuale | Agevolazione occasionale, non strutturale |
| Effetto | Esclusione dai rapporti con la PA | Prosecuzione dell’attività sotto vigilanza |
| Durata | Fino a nuova valutazione prefettizia | Da 6 a 12 mesi, con possibile proroga |
| Onere motivazionale | Deve escludere l’applicabilità delle misure collaborative | — |
| Finalità | Tutela immediata dell’interesse pubblico | Recupero dell’affidabilità dell’impresa (self cleaning) |
Verifiche e controlli del RUP sull’interdittiva antimafia
Alla luce del principio affermato dal Tar Calabria, RUP e stazioni appaltanti che ricevono una comunicazione o informazione interdittiva a carico di un operatore economico dovrebbero seguire alcuni passaggi operativi:
- Verificare la data e la motivazione dell’atto prefettizio, accertando se richiami espressamente l’art. 94-bis e le ragioni della sua inapplicabilità al caso concreto.
- Controllare se l’interdittiva riporta elementi di condizionamento strutturale (rapporti di parentela stabili, gestione di fatto da parte di soggetti controindicati) o, al contrario, indizi compatibili con un’agevolazione occasionale.
- Non procedere automaticamente all’esclusione dalla procedura di gara senza prima verificare che l’atto prefettizio contenga la motivazione rafforzata richiesta dalla giurisprudenza.
- Segnalare all’ufficio legale o al RPCT eventuali interdittive prive di riferimento alle misure collaborative, in vista di un possibile contenzioso dell’operatore economico.
- Monitorare gli sviluppi del procedimento, poiché un’eventuale impugnazione vittoriosa dell’interdittiva può incidere sulla validità dell’esclusione già disposta in gara.
- Tenere traccia documentale di tutte le comunicazioni scambiate con la Prefettura, utile in caso di richiesta di riesame o di contenzioso amministrativo.
L’errore più frequente osservato nella prassi è trattare l’interdittiva come un atto vincolato e insindacabile, senza verificare se la Prefettura abbia effettivamente considerato — e motivatamente escluso — l’alternativa della prevenzione collaborativa. Questo espone la stazione appaltante al rischio che l’esclusione dalla gara venga travolta a cascata dall’annullamento del presupposto interdittivo.
Cosa insegna la giurisprudenza: riferimenti normativi e fonti
- Art. 94-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) — disciplina le misure di prevenzione collaborativa alternative all’interdittiva.
- Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 21 agosto 2026, n. 1602 — annulla l’interdittiva per omessa valutazione delle misure collaborative.
- Consiglio di Stato, Sez. III, 16 settembre 2025, n. 7330 — richiamata come precedente conforme sull’onere di motivazione rafforzata.
- Consiglio di Stato, Sez. III, 3 settembre 2025, n. 7195 — richiamata come precedente conforme.
- Consiglio di Stato, Sez. III, 7 luglio 2025, n. 5836 — richiamata come precedente conforme.