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4/03/2026

Un’informazione antimafia interdittiva incide in modo immediato sulla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, sull’iscrizione all’ANGA e, nei casi più sensibili, sull’autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006. È un provvedimento che, nei fatti, può paralizzare un’impresa.

Può quindi la Prefettura limitarsi a una generica comunicazione di avvio del procedimento quando intende adottare un’interdittiva antimafia? È sufficiente richiamare l’istanza di rinnovo della white list per ritenere assolto l’obbligo di contraddittorio procedimentale? E soprattutto: l’art. 21-octies della legge n. 241/1990 può “sanare” un difetto partecipativo in un procedimento così delicato?

A rispondere in merito è il Consiglio di Stato, con la sentenza del 23 gennaio 2026, n. 578, che ha confermato l’importanza del contraddittorio in un caso in cui lo stesso non era stato rispettato nei termini richiesti dall’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011.

Interdittiva antimafia e contraddittorio: interviene il Consiglio di Stato

La questione riguarda l’impugnazione, da parte di un’impresa operante nel settore della gestione rifiuti, del provvedimento di interdittiva antimafia ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. n. 159/2011, a cui avevano fatto seguito:

  • il provvedimento di cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA);
  • la revoca dell’autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 relativa all’impianto della società.

L’impresa era già stata attinta da precedente interdittiva, ammessa al controllo giudiziario ex art. 34-bis del Codice antimafia e sottoposta a prevenzione collaborativa ex art. 94-bis. Successivamente aveva presentato istanza di rinnovo dell’iscrizione nella white list.

Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo violato l’art. 92, comma 2-bis, per mancata trasmissione della comunicazione contenente gli elementi sintomatici del tentativo di infiltrazione mafiosa. Ne era scaturito l’appello al Consiglio di Stato da parte della Prefettura e della Regione.

Il quadro normativo: art. 92, comma 2-bis e funzione sostanziale del contraddittorio

Nella vicenda rileva l’applicazione dell’art. 92, comma 2-bis, del Codice antimafia, il quale non prevede una mera comunicazione di avvio del procedimento, ma passaggi strutturati e sostanziali.

In particolare, quando il Prefetto ritiene sussistenti i presupposti per l’adozione dell’interdittiva – e non ricorrono particolari esigenze di celerità – deve comunicare all’interessato:

  • gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa;
  • l’assegnazione di un termine (non superiore a venti giorni) per presentare osservazioni e documenti;
  • la possibilità di chiedere l’audizione.

Si tratta di un vero e proprio preavviso sostanziale dell’esito interdittivo, momento in cui l’impresa può attivare strumenti di self cleaning, valorizzare eventuali misure “bonificanti” già adottate e incidere in concreto sulla valutazione prefettizia.

La decisione del Consiglio di Stato: la comunicazione generica non basta

Sulla base del dettato normativo, Palazzo Spada ha confermato la decisione del TAR, rilevando che la nota richiamata dall’Amministrazione come prova dell’avvenuto contraddittorio si limitava a comunicare l’avvio del procedimento di riesame e la valutazione della richiesta di rinnovo della white list.

Mancavano due elementi essenziali:

  • l’indicazione specifica degli elementi indiziari posti a fondamento della futura interdittiva;
  • la chiara prospettazione dell’adozione di un provvedimento interdittivo o di misure ex art. 94-bis.

La comunicazione era stata effettuata ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, ma l’art. 92, comma 2-bis, impone una comunicazione successiva all’istruttoria e con contenuto qualificato.

Il Collegio ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, evidenziando che l’interdittiva antimafia non è un provvedimento vincolato, bensì espressione di un potere ampiamente discrezionale, fondato su una prognosi di rischio.

In un simile contesto, non è possibile affermare ex post che il contraddittorio non avrebbe potuto incidere sull’esito, non è ammissibile una supplenza giudiziale rispetto alla valutazione riservata al Prefetto, nè si può degradare il preavviso ex art. 92, comma 2-bis, a semplice comunicazione di avvio.

Non si trattava, peraltro, di un mero rinnovo automatico di una precedente interdittiva, ma di una nuova valutazione a seguito di istanza di iscrizione nella white list dopo un periodo di prevenzione collaborativa. In questo scenario, il contraddittorio non poteva essere considerato recessivo o superfluo.

Conclusioni operative: effetti dell’interdittiva antimafia su gare e contratti pubblici

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato l’annullamento dell’interdittiva per violazione dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011.

Tre i principi operativi che se ne possono trarre, utili per stazioni appaltanti e imprese operanti in settori considerati a rischio:

  • il contraddittorio ex art. 92, comma 2-bis, è un presidio sostanziale e non meramente formale;
  • l’art. 21-octies non può essere utilizzato come clausola generale di sanatoria in procedimenti a forte contenuto discrezionale;
  • le misure di prevenzione collaborativa e di controllo giudiziario non rendono automatica o indefettibile l’interdittiva, dovendosi valutare in concreto l’eventuale effetto bonificante.

Indicazioni rilevanti, soprattutto se si considerano gli effetti a cascata che l’interdittiva antimafia produce sul piano operativo:

  • l’impossibilità di partecipare o proseguire in gare pubbliche;
  • la risoluzione o il recesso dai contratti in essere;
  • la perdita di iscrizioni e qualificazioni necessarie per operare.

La garanzia procedimentale non è un ostacolo all’azione amministrativa, ma una condizione di legittimità del potere esercitato. Proprio per questo, una gestione non rigorosa del contraddittorio espone il provvedimento a un concreto rischio di annullamento, con ricadute rilevanti sia per l’amministrazione sia per gli operatori economici coinvolti.