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L’annotazione delle risoluzioni contrattuali nel Casellario informatico ANAC costituisce da sempre un passaggio cruciale per gli operatori economici, in quanto incide direttamente sulla loro idoneità a partecipare alle procedure di gara pubblica. L’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) e l’adozione del Regolamento ANAC n. 272/2023 hanno profondamente ristrutturato il procedimento di annotazione, sollevando questioni applicative e dubbi interpretativi, in particolare riguardo all’assenza di un contraddittorio.

A seguito della pronuncia del TAR Lazio n. 9151/2025, l’Autorità ha proceduto a colmare le lacune di partecipazione previste dal Regolamento 272/2023, adottando il Regolamento n. 225/2025. Il nuovo testo riformula in parte il procedimento per l’iscrizione delle risoluzioni contrattuali nel Casellario, rafforzando le garanzie difensive dell’operatore economico.

Conoscere i passaggi chiave del procedimento di annotazione è indispensabile per evitare che il Casellario si arricchisca di segnalazioni pretestuose o incomplete, prive del necessario contributo difensivo, che rischierebbero di pregiudicare la partecipazione alle gare future.

In questa sede presentiamo un approfondimento sulle principali novità introdotte dal Regolamento 225/2025, indicando i momenti nei quali l’operatore economico può e deve far valere la propria difesa.

Il D.Lgs. n. 50/2016 disciplinava il Casellario informatico all’art. 213, comma 10, indicando le informazioni che ANAC era tenuta a iscrivere, tra cui: dati rilevanti ai fini della verifica dei gravi illeciti professionali ex art. 80, comma 5, lett. c), attribuzione del rating d’impresa e conseguimento dell’attestazione SOA. L’attuazione fu affidata al Regolamento ANAC di delibera n. 533/2018, poi sostituito dalla delibera n. 861/2019 (modificata con delibera n. 721/2020).

Il D.Lgs. n. 36/2023, all’art. 222, comma 10, ha ridefinito l’ambito di iscrizione nel Casellario, demandando ad ANAC il compito di stabilire, con proprio provvedimento, notizie, informazioni e dati relativi alle iscrizioni previste dall’art. 94, al conseguimento dell’attestazione di qualificazione e ai provvedimenti interdittivi ex art. 94, comma 5, lett. e) e f). La norma attribuisce dunque all’Autorità un potere discrezionale nel determinare le ulteriori informazioni da annotare, oltre a quelle che comportano esclusione automatica, attestazione o misure interdittive.

L’attuazione del nuovo assetto normativo è avvenuta dapprima con il Regolamento n. 272/2023 e successivamente con il Regolamento n. 225/2025, pubblicato in G.U. n. 142 del 21.6.2025 ed entrato in vigore il 22 giugno 2025.

Il Regolamento 225/2025 interviene in molteplici profili rispetto al testo previgente. In premessa si sottolinea la necessità di aggiornare le disposizioni alla luce dell’esperienza maturata e dei recenti orientamenti giurisprudenziali, disciplinando: la trasmissione del flusso informativo dagli enti segnalanti ad ANAC, le regole per l’iscrizione delle annotazioni nel Casellario, la partecipazione dell’operatore economico al procedimento, tenuto conto delle caratteristiche dell’iscrizione, la durata della permanenza delle annotazioni e le modalità di cancellazione, la possibilità di adeguare il testo a futuri interventi legislativi.

Il Regolamento riconosce al contraddittorio un ruolo centrale fin dalla fase di segnalazione. L’art. 9 stabilisce che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti debbano comunicare ad ANAC, entro 60 giorni dalla conoscenza o dall’accertamento, le notizie rilevanti ai sensi dell’art. 98, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023, trasmettendo contestualmente tali elementi all’operatore economico. In assenza di preventivo confronto con quest’ultimo, la segnalazione è dichiarata irricevibile.

L’art. 10 prevede che ANAC, entro 90 giorni dalla segnalazione, decida se avviare il procedimento o procedere all’archiviazione. In caso di avvio, l’art. 11 dispone l’invio di un’istanza di avvio procedimento contenente: descrizione dei fatti segnalati, bozza di annotazione, con indicazione delle posizioni eventualmente contrastanti, sezione del Casellario di iscrizione, effetti dell’annotazione, invito a produrre, entro 15 giorni, deduzioni scritte su fatti sopravvenuti o non notificati, indicazione dell’ufficio e del responsabile del procedimento, termine di 180 giorni per la conclusione.

L’art. 13 regola la conclusione del procedimento, prevedendo: l’iscrizione dell’annotazione nella formulazione originaria, se l’operatore non presenta memorie difensive, la revisione dell’annotazione sulla base di deduzioni e documenti, se presentati, con comunicazione motivata.

L’art. 14 disciplina i casi di archiviazione: segnalazioni irricevibili per mancato contraddittorio, infondatezza manifesta o inutilità.

Il nuovo Regolamento riduce i livelli di accesso al Casellario a due: un livello di libera consultazione e un livello riservato di sola consultazione. Quest’ultimo è accessibile esclusivamente a stazioni appaltanti, enti concedenti, SOA e all’operatore economico per la propria posizione, ed è il contesto in cui vengono annotate le segnalazioni relative alle risoluzioni contrattuali.

Infine, l’art. 21 interviene sul procedimento di annotazione dei provvedimenti sanzionatori, incrementando da 30 a 60 giorni il termine per la comunicazione delle false dichiarazioni o documentazioni mendaci da parte delle stazioni appaltanti e sopprimendo la distinzione tra dolo o colpa grave e colpa lieve, rinviando alle regole generali del potere sanzionatorio dell’Autorità.

La revisione del Regolamento ANAC introduce dunque una maggiore strutturazione procedimentale e un più ampio coinvolgimento dell’operatore economico, fattori essenziali per garantire trasparenza e tutela dei diritti prima dell’iscrizione delle annotazioni nel Casellario.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha rilevato che il Regolamento ANAC n. 272/2023 si traduceva in un compito di mera trascrizione nel Casellario informatico delle segnalazioni trasmesse dalle stazioni appaltanti, in assenza di qualsivoglia verifica da parte dell’Autorità sulla non manifesta infondatezza della notizia, contravvenendo ai principi di proporzionalità e ragionevolezza e compromettendo la reputazione dell’operatore economico.

La pronuncia ritiene illegittima la mancata previsione di un contraddittorio con ANAC, distinto da quello con la stazione appaltante, considerato essenziale per garantire il diritto di difesa prima dell’annotazione.

Tale illegittimità si fonda sull’articolo 41, comma 1, lettera a), della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che sancisce il diritto di ogni soggetto ad essere ascoltato prima dell’adozione di un provvedimento individuale lesivo dei propri interessi, tenuto conto che l’annotazione nel Casellario, pur non essendo sanzione, può arrecare pregiudizio all’operatore.

I giudici hanno richiamato il modello partecipativo delineato dalla legge n. 241/1990 e applicato nel Regolamento ANAC per il Codice 2016, che consentiva al destinatario della segnalazione di depositare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri e di richiedere audizione, nonché di instaurare un contraddittorio sia con la stazione appaltante sia con l’Autorità.

È stata altresì richiamata la previsione di cui all’articolo 222, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, che attribuisce ad ANAC il potere di annotazione, poi svilito dalla mera funzione di “trascrittore” e dalla concezione del Casellario come semplice bacheca.

In ottemperanza alle censure, l’ANAC ha adottato il Regolamento n. 225/2025, che pur non riproponendo integralmente il modello del 2016, introduce fasi di verifica procedimentale e parziale partecipazione dell’operatore economico.

In particolare, l’articolo 9 del nuovo Regolamento impone alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti di comunicare ad ANAC e all’operatore economico, entro 60 giorni dalla conoscenza o accertamento, tutte le notizie rilevanti ai sensi dell’art. 98, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023 (quali la risoluzione del contratto e gli indici di grave illecito professionale).

Il comma 2 dell’articolo 9 stabilisce l’obbligo di instaurare un preventivo contraddittorio con l’operatore economico: in mancanza, la segnalazione è dichiarata irricevibile.

L’articolo 10 prevede che ANAC, entro 90 giorni dalla comunicazione, decida se avviare il procedimento di annotazione o provvedere all’archiviazione della segnalazione.

Ne consegue che, diversamente dal Regolamento 272/2023, la segnalazione può esitare in un procedimento formale o in un’archiviazione, per cui l’operatore economico dovrà valorizzare tempestivamente il contraddittorio previsto dall’articolo 9, comma 2, al fine di influire in modo determinante sulla decisione di ANAC.

Qualora l’Autorità ritenga di dover procedere all’iscrizione, l’art. 11 del Regolamento 225/2025 prevede che il dirigente competente comunichi l’avvio del procedimento mediante atto contenente: l’indicazione dei fatti segnalati dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, il testo integrale dell’annotazione proposta, corredata dalla trascrizione delle posizioni contrapposte, ove desumibili dalla documentazione trasmessa unitamente al modello di segnalazione, l’individuazione della specifica sezione del Casellario destinata all’iscrizione della fattispecie, l’enunciazione degli effetti derivanti dall’iscrizione a esito del procedimento, l’invito all’operatore economico a produrre, entro quindici giorni, memorie difensive e documenti relativi a fatti sopravvenuti o non precedentemente notificati, l’indicazione dell’ufficio istruttore, del dirigente o responsabile del procedimento e dei relativi recapiti per chiarimenti, la fissazione del termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data di avvio, per la conclusione del procedimento.

Gli articoli 13 e 14 regolano gli esiti:

  • Art. 13 (conclusione con annotazione) a) in assenza di memorie o documenti difensivi, l’annotazione è iscritta nella formulazione originaria; b) in presenza di contributi difensivi, il dirigente adotta una decisione motivata di conclusione, valorizzando i fatti nuovi ritenuti pertinenti.
  • Art. 14 (archiviazione) i) segnalazione irricevibile per mancato contraddittorio preliminare; ii) manifesta infondatezza della notizia; iii) inconferenza della segnalazione rispetto agli indici di grave illecito professionale.

Il Regolamento 225/2025 semplifica altresì i livelli di accesso al Casellario, riducendoli da tre a due: un livello di libera consultazione e un livello riservato di sola consultazione.

Pur senza un pieno ritorno alle garanzie partecipative del Regolamento 2018, permangono momenti decisivi di interlocuzione per l’operatore economico, a partire dal contraddittorio con la stazione appaltante. L’art. 122 D.Lgs. n. 36/2023 – richiamando il previgente art. 108 D.Lgs. n. 50/2016 – impone un confronto con il RUP sulla gravità dell’inadempimento. All’esito di tale fase, la stazione appaltante può:

  • proporre un contenzioso civile per impugnare la risoluzione e accertare responsabilità contrattuali;
  • segnalare ad ANAC l’avvenuta risoluzione ai fini dell’annotazione.

In quest’ultimo caso, la segnalazione deve già contenere le ragioni dell’appaltatore, sì da consentire ad ANAC un primo scrutinio sulla fondatezza della notizia. Qualora l’Autorità apra il procedimento, l’operatore dispone di quindici giorni dalla comunicazione di avvio per trasmettere deduzioni limitate a fatti sopravvenuti, i quali potranno risultare decisivi ai fini dell’archiviazione per manifesta infondatezza.

È pertanto consigliabile sollevare ogni eccezione già nella sede di contraddittorio preliminare, atteso che le integrazioni successive sono circoscritte ai soli elementi nuovi.

Infine, l’annotazione dovrà riportare le posizioni di entrambe le parti, così da garantire un ritratto equilibrato della vicenda e mitigare eventuali danni reputazionali nelle procedure di gara successive.