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1 settembre 2026

In cantiere il Direttore dei lavori ha l’autorità tecnica, ma non quella negoziale. Quando impartisce ordini che vanno oltre il mandato, le conseguenze, per tutti, possono essere serie (Cass. Civ. Ord. 7572/2026; Cass. Civ. Ord. 2819/2023).

Ovviamente occorre tenere conto anche delle previsioni del Capitolato speciale di appalto e dell’art. 120 del Codice.

Il Direttore dei lavori è, in poche parole, l’occhio dell’amministrazione sull’esecuzione dell’opera.

Ma c’è un confine che spesso si dimentica — o si preferisce ignorare — e che la giurisprudenza ha tracciato in modo netto: il Direttore dei lavori può dirigere l’esecuzione, non riscrivere il contratto.

L’art. 1, comma 1, dell’Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 lo dice con chiarezza: il D.L. opera in piena autonomia tecnica, ma nel rispetto delle disposizioni del RUP e nell’esclusivo interesse all’efficiente esecuzione dell’intervento.

Autonomia funzionale, dunque. Non autonomia negoziale.

Il Direttore dei lavori può e deve:

  • Verificare che l’opera sia eseguita secondo progetto, contratto, offerta tecnica e regole dell’arte;
  • Impartire disposizioni sulle modalità esecutive (come effettuare uno scavo, con quali materiali, con quali accorgimenti tecnici);
  • Segnalare al RUP la necessità di una variante o di una modifica;
  • Redigere gli atti contabili e gestire la contabilità nell’alveo dei lavori contrattualizzati;
  • Autorizzare le variazioni di dettaglio nei limiti espressamente previsti dal capitolato e dall’art. 5, comma 9, dell’Allegato II.14;
  • Presidiare il cantiere e controllare i subappaltatori

Il Direttore dei lavori non può (e non deve):

  • Ordinare di propria iniziativa opere non previste in contratto;
  • Impegnare economicamente l’amministrazione oltre il limite approvato e previsto in contratto;
  • Ordinare, senza previa autorizzazione, varianti che determinano aumenti di spesa;
  • Sostituirsi alla stazione appaltante nelle scelte negoziali.

Il DL è, quindi, un rappresentante tecnico-operativo della stazione appaltante, ma non è titolare del potere di impegnare l’amministrazione per opere ulteriori, varianti non approvate, lavorazioni fuori contratto.

“in tema di appalto di opere pubbliche, l’appaltatore che abbia eseguito varianti in corso d’opera non previste dal contratto non ha diritto, per ovvie necessità di protezione del pubblico interesse, ad alcun compenso o indennizzo di sorta, neppure a titolo di indebito arricchimento dell’ente committente, dovendo altresì ritenersi che il direttore dei lavori, che ne abbia disposto l’esecuzione, abbia agito al di fuori di suoi poteri, e, perciò, quale falsus procurator dell’ente.” (Cass. Civ. Ord. 75252/2026; Cass. Civ. Ord. 2819/2023).

La nozione è precisa: falsus procurator è colui che spende il nome altrui senza averne il potere.

Il D.L. che ordina lavori extracontratto appare autorevole sul piano tecnico, ma sul piano giuridico non ha il potere di obbligare l’amministrazione.

Il suo ordine, fuori dal perimetro del contratto, non produce effetti vincolanti per l’ente.

ALCUNE ECCEZIONI

L’art. 5, comma 9, dell’Allegato II.14 consente al DL di apportare unicamente variazioni minime e di dettaglio “non comportanti aumenti o diminuzione dell’importo contrattuale

Tuttavia, tale norma  – prevista anche nelle previgenti disposizioni – se calata nella realtà di cantiere spesso limita in modo eccessivo lo spazio operativo del DL, non consentendogli di svolgere appieno il suo ruolo.

Va tuttavia precisato che un maggiore spazio operativo del DL, può riconoscersi in taluni casi ed in particolare quando:

– si tratta di interventi imposti dal D.L. per risolvere questioni tecniche emerse in corso di esecuzione, purché tali interventi siano finanziabili con le risorse già iscritte nel quadro economico dell’opera (art. 120, comma 7, lett. c), del d.lgs. 36/2023);

– lo prevede il Capitolato speciale di appalto, come avviene, ad esempio, nel caso di lavori complessi oppure quando si rendano necessarie scelte tecniche per adeguare il progetto esecutivo al reale stato dei luoghi (es: ristrutturazione, manutenzioni).

– si tratta di interventi volti a evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

I RISCHI PER L’IMPRESA E DL

L’impresa che ha ricevuto un ordine dal Direttore dei lavori tende, naturalmente, a confidare nella legittimità dello stesso.La stessa vede il DL quale rappresentante del committente e, quindi, si fida della sua autorità tecnica ed esegue quanto da lui richiesto.

Tuttavia, sul piano del diritto, quella fiducia può non bastare.

Se una lavorazione esce dal perimetro contrattuale — anche se richiesta in buona fede dal D.L. — il rischio economico potrebbe, infatti, restare in capo all’esecutore, salvo casi particolari.

Il D.L. che abbia ecceduto i propri poteri non è immune da conseguenze.

Se ha ingenerato nell’impresa il legittimo affidamento sull’eseguibilità e sulla remunerazione delle opere fuori contratto, può essere chiamato a rispondere nei confronti dell’appaltatore a titolo di falsus procurator, secondo la disciplina dell’art. 1398 c.c.

Se, poi, con il proprio comportamento ha causato un danno patrimoniale all’amministrazione — per esempio autorizzando pagamenti eccedenti rispetto alle lavorazioni effettivamente prestate — potrebbe aprirsi il fronte della responsabilità erariale.