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13 febbraio 2026

Discorso valido anche per la certificazione di qualità con la conseguenza che per essere valido il prestito dei requisiti necessita di una concreta e verificabile messa a disposizione delle risorse dell’impresa ausiliaria

Secondo l’Autorità Anticorruzione l’avvalimento avente ad oggetto requisiti di capacità tecnico-professionale, ivi compresi l’attestazione Soa e la certificazione di qualità, integra un’ipotesi di avvalimento operativo e, come tale, richiede, ai fini della sua validità, una effettiva, concreta e verificabile messa a disposizione delle risorse materiali, umane e organizzative che hanno consentito all’impresa ausiliaria di conseguire tali requisiti. Il contratto di avvalimento deve esplicitare in modo sufficientemente determinato il contenuto dell’obbligazione assunta dall’ausiliaria, non potendosi risolvere in un prestito meramente cartolare o nominale del titolo abilitativo. In difetto di tale requisito di determinatezza o determinabilità dell’oggetto del prestito, il contratto è nullo e non idoneo a integrare i requisiti di partecipazione alla gara.

Il caso sottoposto all’Autorità

l’Autorità nazionale anticorruzione, nell’ambito dell’attività di precontenzioso prevista dall’articolo 220, comma 1 del codice dei contratti, è stata richiesta di pronunciarsi riguardo a una procedura di affidamento di lavori, per la quale la stazione appaltante aveva previsto, quale requisito di partecipazione, il possesso di una qualificazione Soa in una specifica categoria e classifica, coerente con l’importo e la complessità delle opere da realizzare. Un operatore partecipante alla gara, privo in proprio della classifica richiesta, aveva fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, stipulando un contratto con un’impresa ausiliaria in possesso della qualificazione necessaria.

Il contratto era finalizzato oltre che al prestito dell’attestazione Soa nella categoria e classifica richieste, anche al prestito della certificazione di qualità, anch’essa richiesta dalla lex specialis quale requisito di partecipazione. Nel testo del contratto, l’ausiliaria dichiarava di mettere a disposizione dell’ausiliata i requisiti mancanti e, in via generale, le risorse necessarie per l’esecuzione dell’appalto, con una indicazione sintetica di alcune figure professionali e con il rinvio ad allegati per l’elencazione di ulteriori mezzi.

In sede di verifica dei requisiti, la stazione appaltante aveva tuttavia ritenuto che il contratto prodotto dall’operatore economico non consentisse di ritenere effettivo il prestito delle risorse. In particolare, veniva evidenziata la sproporzione tra la classifica Soa prestata, che presuppone una struttura aziendale di notevoli dimensioni, e il numero estremamente ridotto di risorse umane indicate nel contratto di avvalimento. Ulteriori criticità venivano riscontrate nella formulazione dell’obbligo di messa a disposizione della direzione tecnica, prevista solo in via eventuale, nonché nella totale assenza di riferimenti concreti all’organizzazione aziendale sottesa alla certificazione di qualità.

L’operatore escluso dalla gara contestava tale valutazione, sostenendo che l’avvalimento doveva qualificarsi come avvalimento di garanzia e che, pertanto, non era necessaria una puntuale indicazione delle risorse. Secondo tale prospettazione, l’attestazione Soa costituirebbe una sintesi unitaria della capacità tecnica e organizzativa dell’impresa ausiliaria, sicché il suo prestito implicherebbe automaticamente la messa a disposizione dell’apparato aziendale, senza bisogno di ulteriori specificazioni contrattuali. L’esclusione veniva quindi ritenuta illegittima e sproporzionata, in quanto fondata su un eccesso di formalismo.

La posizione dell’Autorità
L’Autorità, con il parere di precontenzioso del 28 gennaio 2026, n. 25, affronta la questione muovendo dalla ricostruzione dell’istituto dell’avvalimento, alla luce dell’articolo 104 del codice dei contratti. Tale disposizione, nel solco della normativa previgente, prevede che il contratto di avvalimento indichi in modo specifico le risorse messe a disposizione dell’operatore economico ausiliato.

L’Autorità richiama la distinzione, operata dalla giurisprudenza, tra avvalimento di garanzia e avvalimento operativo. Il primo concerne i requisiti di carattere economico-finanziario e si sostanzia nella messa a disposizione della solidità patrimoniale e finanziaria dell’impresa ausiliaria, con funzione essenzialmente rassicuratoria nei confronti della stazione appaltante. Il secondo, invece, attiene ai requisiti di capacità tecnico-professionale e implica la concreta messa a disposizione di risorse e mezzi che incidono direttamente sulla fase esecutiva del contratto.

Sulla base di tale distinzione, l’Autorità qualifica il caso di specie come ipotesi di avvalimento operativo. Tale qualificazione discende, da un lato, dalla natura dei requisiti prestati, rappresentati dall’attestazione Soa e dalla certificazione di qualità e, dall’altro, dal contenuto stesso del contratto, che fa riferimento, almeno in astratto, alla messa a disposizione di risorse umane e tecniche. In questo contesto, l’Autorità ribadisce che il prestito dell’attestazione Soa non può essere qualificato un avvalimento di garanzia, poiché la Soa non esprime una mera affidabilità economica, ma certifica il possesso di una determinata capacità tecnica e organizzativa.

Analogamente, l’Anac considera operativo l’avvalimento riguardante la certificazione di qualità. L’Autorità sottolinea come tale certificazione non sia un documento isolato, ma il risultato di un sistema organizzativo complesso, fondato su procedure, controlli, audit interni e prassi operative che permeano l’intera attività aziendale. Di conseguenza, il suo prestito non può che implicare la messa a disposizione dell’organizzazione che ne costituisce il presupposto, rendendo necessario un esplicito e puntuale impegno contrattuale in tal senso.

Applicando questi criteri al caso concreto, l’Autorità rileva plurimi profili di inadeguatezza del contratto di avvalimento. La previsione di un numero estremamente limitato di risorse umane risulta incompatibile con la classifica Soa prestata, che presuppone un organico medio annuo di dimensioni ben più consistenti. La formulazione dell’obbligo relativo alla direzione tecnica appare eccessivamente generica ed eventuale, compromettendo la certezza dell’impegno assunto dall’ausiliaria. Infine, con riferimento alla certificazione di qualità, il contratto è del tutto silente circa le modalità di trasferimento dell’organizzazione aziendale e del know-how necessari a garantire il rispetto degli standard qualitativi richiesti.

Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità conclude nel senso della nullità del contratto di avvalimento per indeterminatezza dell’oggetto e, conseguentemente, della legittimità dell’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara. La decisione si fonda sull’assunto che la carenza dei requisiti di partecipazione sia originaria e non sanabile, in quanto riconducibile a un difetto strutturale del contratto di avvalimento.

Considerazioni conclusive

L’Anac considera operativo l’avvalimento relativo all’attestazione Soa, escludendo che possa costituire oggetto di un prestito meramente formale, sganciato dalla concreta organizzazione aziendale dell’ausiliaria. Il parere chiarisce che l’attestazione Soa è inscindibilmente legata all’insieme di risorse e di fattori produttivi che ne costituiscono il fondamento e che il loro trasferimento in favore dell’ausiliato deve essere chiaramente esplicitato nel contratto.

Analoghe considerazioni valgono per la certificazione di qualità, il cui avvalimento viene ricondotto nell’alveo dell’avvalimento operativo. l’Autorità valorizza la funzione sostanziale di tale requisito, inteso come garanzia del rispetto di determinati standard organizzativi e procedurali nell’esecuzione dell’appalto. La richiesta di una esplicita messa a disposizione dell’organizzazione aziendale sottostante appare coerente con la ratio della certificazione e con l’esigenza di evitare che essa venga utilizzata come un mero titolo di partecipazione privo di reale incidenza sull’esecuzione.