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Per l’Autorità il codice non richiede che il documento sia posseduto direttamente dall’impresa concorrente

L’Autorità anticorruzione, con il parere emesso nell’esercizio della funzione consultiva, n. 54 del 17 dicembre 2025, si pronuncia in tema di utilizzo dei criteri premiali nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le questioni sottoposte all’Autorità attengono alla certificazione della parità di genere e alle certificazioni di qualità richieste come elementi valutativi dell’offerta, con specifico riguardo alla partecipazione alle gare dei consorzi non necessari.

Il primo quesito rivolto all’Anac riguarda la possibilità di dimostrare il possesso della certificazione della parità di genere, prevista dall’art. 46-bis del Dlgs 198/2006 e valorizzata dall’art. 108, comma 7, del Dlgs 36/2023 come criterio premiale, mediante il ricorso all’istituto dell’avvalimento. Il dubbio interpretativo muove dalla natura stessa della certificazione Uni/Pdr 125, la quale è finalizzata ad attestare l’adozione, da parte dell’impresa, di politiche e assetti organizzativi interni orientati alla parità di genere. Si tratta, dunque, di una certificazione che appare connotata da un forte elemento soggettivo, in quanto espressiva di scelte organizzative e gestionali proprie dell’impresa certificata. Da qui l’interrogativo se e in che misura tale requisito possa essere prestato da un altro operatore economico, senza snaturarne la funzione e senza tradursi in un mero schermo formale volto ad ottenere un punteggio aggiuntivo.

Il secondo nucleo di quesiti riguarda, invece, le certificazioni di qualità previste come criteri premiali nei bandi di gara cui partecipano consorzi non necessari. In particolare, viene chiesto se, in tali ipotesi, possa ritenersi legittimo attribuire il maggior punteggio all’offerta soltanto nel caso in cui tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici siano in possesso delle certificazioni richieste, con riferimento alle attività che saranno concretamente da esse svolte. La richiesta di chiarimento si estende, inoltre, all’individuazione delle certificazioni che, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale, debbano essere possedute sia dalle consorziate esecutrici sia dal consorzio non necessario.

I pareri resi dall’Anac
Nel rispondere al primo quesito, l’Autorità prende le mosse dalla disciplina dei criteri di aggiudicazione dettata dall’art. 108 del Dlgs 36/2023, riguardo all’offerta economicamente più vantaggiosa. Tale disposizione, nel promuovere l’utilizzo di criteri di valutazione connessi anche a profili sociali, impone alle stazioni appaltanti di prevedere un punteggio premiale per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della relativa certificazione. Secondo l’Anac, la norma non richiede che la certificazione sia posseduta direttamente dall’operatore economico concorrente, né introduce un divieto espresso di ricorso all’avvalimento.

L’Autorità valorizza, quindi, l’evoluzione dell’istituto dell’avvalimento nel nuovo codice, che ha recepito e consolidato l’ammissibilità dell’avvalimento c.d. premiale. Tale forma di avvalimento, distinta da quella partecipativa, è finalizzata non già a colmare carenze nei requisiti di partecipazione, bensì a migliorare la qualità dell’offerta e ad accrescere le possibilità di conseguire un punteggio più elevato. In questa prospettiva, l’Anac richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha riconosciuto la piena compatibilità tra avvalimento e certificazioni di qualità, estendendo tale conclusione anche alla certificazione della parità di genere.

Secondo l’Autorità, la certificazione in esame, pur attestando politiche e processi organizzativi interni, non si esaurisce in un mero attributo soggettivo dell’imprenditore, ma si configura come elemento caratterizzante il complesso aziendale, in quanto riferita a un sistema di gestione conforme a una prassi tecnica formalizzata. Essa risulta, pertanto, oggettivamente trasferibile, a condizione che il contratto di avvalimento preveda un effettivo e concreto impegno dell’impresa ausiliaria a mettere a disposizione dell’operatore economico ausiliato le risorse, le competenze e i modelli organizzativi necessari. L’Anac sottolinea, infatti, che l’ammissibilità dell’avvalimento non può tradursi in una fictio, ma deve fondarsi su un reale prestito di risorse, in coerenza con quanto previsto dall’art. 104 del codice.

Quanto ai quesiti relativi ai consorzi non necessari, l’Autorità richiama preliminarmente la disciplina unitaria contenuta nell’art. 67 del Dlgs 36/2023, che accomuna consorzi stabili, consorzi di cooperative e consorzi di imprese artigiane. In tale contesto, viene ribadito un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui il consorzio è un soggetto giuridico autonomo e rappresenta l’unico concorrente nei confronti della stazione appaltante. Le consorziate, anche quando designate per l’esecuzione, non assumono la veste di concorrenti e operano nell’ambito di un rapporto interno al consorzio, ferma restando la responsabilità solidale per l’esecuzione del contratto.

Da tale qualificazione discendono rilevanti conseguenze sul piano dei requisiti premiali. L’Anac afferma che, laddove la certificazione di qualità sia prevista come criterio di valutazione dell’offerta, il possesso della stessa deve essere richiesto, in via principale, in capo al consorzio, in quanto parte contrattuale della stazione appaltante. Tuttavia, l’Autorità non esclude che la stazione appaltante possa richiedere il possesso delle certificazioni anche alle consorziate esecutrici, qualora ciò sia ritenuto necessario in relazione alla specifica prestazione contrattuale da svolgere. Tale scelta, tuttavia, deve essere sorretta da una puntuale motivazione e rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza, evitando che il criterio premiale si risolva in un elemento sganciato dalla qualità effettiva dell’offerta. Per quanto riguarda l’individuazione delle certificazioni che, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale, debbano essere possedute sia dalle consorziate esecutrici sia dal consorzio non necessario, L’Anac afferma che i criteri premiali che consentono l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo all’offerta, sono individuati e rimessi alla discrezionalità della stazione appaltante in ordine alle specifiche caratteristiche della prestazione oggetto di affidamento.

Considerazioni conclusive
Il chiarimento reso da Anac riguardo alla possibilità di avvalersi della certificazione della parità di genere evita di irrigidire l’istituto su una concezione meramente soggettiva della certificazione, che finirebbe per ridurne l’efficacia promozionale e per limitare la partecipazione al mercato. La ricostruzione che riconduce la certificazione della parità di genere nell’alveo delle certificazioni di qualità consente di conciliare l’obiettivo di promuovere politiche inclusive con il principio di massima apertura alla concorrenza. Al contempo, l’insistenza sull’effettività del prestito di risorse rappresenta un presidio essenziale contro possibili utilizzi strumentali dell’avvalimento premiale.

Riguardo al tema dei consorzi non necessari e delle certificazioni di qualità, il parere ribadisce la centralità del consorzio quale unico interlocutore della stazione appaltante, ma riconosce che, sul piano della valutazione dell’offerta, non può essere ignorata la concreta articolazione dell’esecuzione. Ne deriva una soluzione flessibile, che rimette alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante la scelta di richiedere le certificazioni anche alle consorziate esecutrici, purché tale scelta sia funzionale alla qualità dell’esecuzione e rispettosa dei principi generali.