Quando una fornitura con posa in opera diventa a tutti gli effetti un subappalto? È sufficiente che il contratto abbia un valore rilevante, oppure serve anche che la manodopera incida in maniera significativa? E cosa accade se uno dei due requisiti manca: l’affidamento resta soggetto ad autorizzazione della stazione appaltante o basta una semplice comunicazione?
Si tratta di un tema cruciale per operatori e amministrazioni, perché dalla qualificazione dipende il diverso regime di controlli, autorizzazioni e responsabilità. Su questo aspetto è intervenuta la Provincia autonoma di Trento con il parere del 7 agosto 2025, n. 506.
Subappalto e forniture con posa in opera: il parere sull’art. 119 del Codice
Il quesito prende le mosse dall’art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui “Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.”
La stazione appaltante ha chiesto se la congiunzione “e” comporti la necessaria contemporanea presenza di entrambi i requisiti e se, in mancanza, l’appaltatore possa comunque richiedere l’autorizzazione al subappalto.
Il quadro normativo
La norma distingue due situazioni:
- subappalto in senso proprio, ossia l’affidamento a terzi di lavorazioni edili, sempre soggetto ad autorizzazione, indipendentemente da importi o percentuali;
- forniture con posa in opera e noli a caldo, che diventano subappalto solo se ricorrono insieme:
- un importo superiore al 2% dell’appalto o a 100.000 euro;
- un’incidenza della manodopera superiore al 50%.
Su questo terreno si innesta la prassi consolidata. La delibera ANAC n. 389/2023 ha precisato che si è in presenza di una fornitura con posa in opera quando l’interesse della stazione appaltante è l’acquisto di un bene, con la posa avente funzione meramente accessoria. Se invece le prestazioni modificano in modo strutturale o funzionale un bene, si tratta di lavori veri e propri e quindi di subappalto.
Il parere del supporto giuridico
Il parere conferma che l’uso della congiunzione “e” ha valore vincolante: entrambi i requisiti devono coesistere perché un contratto di fornitura con posa o di nolo a caldo sia qualificabile come subappalto. Se manca anche solo una delle due condizioni, la disciplina del subappalto non si applica e resta sufficiente la comunicazione del sub-contratto.
In questo contesto la Provincia chiarisce due punti fondamentali:
- l’autorizzazione al subappalto non è discrezionale: può essere rilasciata solo se il contratto rientra nella definizione di subappalto prevista dal Codice;
- la verifica compete alla stazione appaltante, che deve valutare in concreto la natura delle prestazioni affidate a terzi, distinguendo tra lavori e forniture.
Un esempio rende chiara la differenza: l’asfaltatura di una strada non può mai essere considerata fornitura con posa o nolo a caldo. Si tratta di lavori pubblici (categoria SOA OG3) e come tali richiedono sempre autorizzazione preventiva, a prescindere da importi e percentuali.
Il parere richiama infine le conseguenze: l’esecuzione di lavorazioni in subappalto senza autorizzazione costituisce un illecito penalmente sanzionato, con responsabilità sia per l’appaltatore sia per la stazione appaltante se non vigila adeguatamente.
Conclusioni operative
Dalla pronuncia emergono indicazioni pratiche di immediata utilità:
- condizioni cumulative della norma: l’importo e l’incidenza manodopera devono ricorrere insieme; in mancanza, non si configura il subappalto;
- ruolo della stazione appaltante: spetta alla SA accertare la natura del contratto e richiedere di conseguenza autorizzazione o comunicazione;
- responsabilità dell’appaltatore: l’impresa non può “scegliere” il regime applicabile, ma deve attenersi alla qualificazione oggettiva delle prestazioni;
- implicazioni pratiche: attività come l’asfaltatura restano sempre subappalto di lavori pubblici; le forniture con posa diventano subappalto solo se rispettano le condizioni cumulative.
In definitiva, il parere ribadisce l’importanza di un’interpretazione rigorosa dell’art. 119, volta a evitare incertezze applicative e a garantire che i controlli sui subappalti si concentrino sui casi effettivamente rilevanti per l’interesse pubblico e la tutela della legalità.