Skip to main content

La fattispecie concerne una procedura di gara la cui fase decisionale si colloca tra l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e la successiva emanazione del decreto ministeriale sui criteri ambientali minimi per le infrastrutture stradali (c.d. CAM Strade, D.M. 05/08/2024). Occorre stabilire se i CAM Strade siano applicabili in relazione a procedure di gara iniziate sotto la disciplina del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto conto dell’assenza di una specifica disposizione transitoria nel decreto sui CAM Strade.

Normativa rilevante

  • D.M. 05/08/2024, art. 3 – Entrata in vigore: il decreto prescrive l’entrata in vigore dopo centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; applicabilità alle procedure indette successivamente a tale termine.
  • D.Lgs. n. 36/2023, art. 57, comma 2: norma che impone l’inserimento, nella documentazione di gara, delle specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei CAM per determinate categorie, con riferimento espresso ai settori della ristorazione, fornitura di derrate e interventi edilizi.
  • D.M. 05/08/2024, art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione: adotta i CAM Strade ai sensi dell’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.
  • D.Lgs. n. 50/2016, art. 34, comma 1: richiamava l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire criteri di sostenibilità conformemente ai CAM allora adottati, con ambito applicativo circoscritto ai medesimi settori indicati dal D.Lgs. n. 36/2023.

Il D.M. 05/08/2024 non contiene una clausola transitoria e dispone espressamente l’entrata in vigore dopo 120 giorni dalla pubblicazione; secondo regole generali di efficacia temporale delle norme regolamentari, i suoi obblighi risultano vincolanti per le procedure esperite dopo tale data.

Il richiamo operato dall’art. 1 del D.M. 05/08/2024 al citato art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 crea un collegamento formale tra i CAM Strade e la disciplina del 2023, nonostante quest’ultima non avesse originariamente esplicitato le infrastrutture stradali tra le categorie soggette ai CAM.

L’assenza di un regime transitorio nel D.M. 05/08/2024 implica che le disposizioni sui CAM Strade non sono applicabili retroattivamente alle procedure già concluse alla data di entrata in vigore; la regola generale di irretroattività impedisce di assoggettare a nuovi obblighi gare concluse anteriormente alla produzione di efficacia del decreto.

Quando una procedura di gara è iniziata e risulta disciplinata dal previgente Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016), l’applicazione dei nuovi criteri è subordinata al momento effettivo nel quale la procedura produce effetti giuridici determinanti (es. data di pubblicazione del bando, di aggiudicazione o di stipula), tenuto conto delle regole di transizione e del principio di legalità e certezza dell’azione amministrativa.

Il D.Lgs. n. 36/2023 trova applicazione per le procedure esperite successivamente al 1° luglio 2023; tuttavia il richiamo normativo operato dal D.M. 05/08/2024 integra e specifica l’ambito applicativo in materia di infrastrutture stradali a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Effetti pratici della previsione dell’Allegato del D.M. 256/2022

L’art. 1.1 dell’Allegato al D.M. 256/2022 conferma che i CAM sono predisposti per categorie di intervento specifiche e che singoli criteri possono essere esclusi quando incompatibili con normative settoriali o con vincoli di tutela; la stessa logica di compatibilità e motivazione si applica nell’ipotesi di introduzione dei CAM Strade in procedure non disciplinate dal regime di applicazione del D.Lgs. n. 36/2023.

Modalità per l’introduzione volontaria dei CAM Strade in procedure avviate sotto il D.Lgs. n. 50/2016

La Stazione Appaltante può inserire i CAM Strade tramite una variante progettuale ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, purché il valore della modifica rientri nei limiti percentuali previsti dal codice e non ne alteri la natura generale.

L’introduzione deve essere supportata da una specifica motivazione tecnico-amministrativa nella documentazione di progetto e, se applicabile, nella perizia di variante, con indicazione delle risorse economiche necessarie e del rispetto dei vincoli prescrittivi.

Quando un criterio risulti inconciliabile con norme tecniche o vincoli di tutela, il progettista inserisce la motivazione di non applicabilità nella relazione tecnica, richiamando i riferimenti normativi o paesaggistici che giustificano l’esclusione.

Vincoli da rispettare e profili di conformità

È obbligatorio verificare che l’integrazione dei CAM non violi prescrizioni derivanti da piani di tutela, vincoli paesaggistici o culturali, valutazioni di impatto ambientale e altre normative speciali; in caso di conflitto prevalgono le norme più restrittive.

Le varianti non devono cambiare la sostanza economico-giuridica del contratto né alterare l’equilibrio contrattuale in modo tale da configurare una modifica sostanziale ai sensi dell’art. 106, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il RUP deve autorizzare la modifica e certificare la compatibilità amministrativa e il rispetto dei limiti di legge.

Profili di rischio amministrativo e contenzioso

Varianti che introducono CAM senza adeguata motivazione o che comportano una variazione sostanziale del contratto possono essere impugnate per violazione della lex specialis o per elusione delle regole di evidenza pubblica.

La mancata documentazione tecnica a supporto dell’adozione dei CAM, o la mancata verifica della compatibilità con vincoli, aumenta il rischio di annullamento degli atti o di responsabilità per i progettisti e per i dirigenti responsabili.

Raccomandazioni operative

Verificare la lex specialis e gli atti di gara per eventuali clausole che già prevedano l’applicazione di criteri ambientali o la possibilità di varianti.

Quantificare l’incidenza economica della loro introduzione e aggiornare il quadro economico in conformità al QE disponibile.

Redigere relazione tecnica motivata che giustifichi l’applicazione dei CAM Strade o, in caso di incompatibilità, l’esclusione motivata con riferimenti normativi e tecnici.

Coinvolgere il RUP e gli uffici di controllo interno prima dell’approvazione della variante per assicurare la correttezza procedimentale e ridurre il rischio contenzioso.

I criteri ambientali minimi contenuti nel D.M. 05/08/2024 si applicano in modo vincolante alle procedure di affidamento avviate dopo la decorrenza dell’efficacia prevista dall’art. 3 (120 giorni dalla pubblicazione). Non risultano previste efficacia o applicazione retroattiva ai procedimenti regolati dal D.Lgs. n. 50/2016 anteriori a tale data salvo che il procedimento non produca effetti giuridici rilevanti successivamente all’entrata in vigore del decreto. Il D.M. integra il quadro normativo previsto dall’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 chiarendo l’ambito applicativo per le opere stradali, senza tuttavia introdurre un regime transitorio che ne estenda automaticamente l’efficacia alle procedure già in corso alla data di emanazione.