23 settembre 2026
TAR Abruzzo – L’Aquila (sez. I) sentenza 19 settembre 2026, n. 621
1. Contratti pubblici – DGUE – Necessità di interpretazione sistematica delle singole dichiarazioni nel contesto complessivo del formulario
L’art. 91 del d.lgs. n. 36/2023, che colloca il DGUE tra gli atti della domanda di partecipazione e ne impone la redazione in conformità al modello di formulario approvato dalla Commissione europea, comporta che la portata delle singole risposte contenute nel documento non possa essere ricostruita isolando una casella dal contesto complessivo del modello e dalle ulteriori dichiarazioni in esso contenute, dovendo l’onere dichiarativo relativo all’indicazione dei lavori o delle parti di opere che si intendono subappaltare, previsto dall’art. 119, comma 4, lett. c), del medesimo Codice, essere apprezzato in una lettura sistematica e non atomistica delle diverse sezioni del formulario.
«Ne deriva che la portata delle singole risposte non può essere ricostruita isolando una casella dal contesto del modello e dalle ulteriori dichiarazioni contenute nello stesso documento»
2. Contratti pubblici – Distinzione funzionale tra la sezione del DGUE relativa all’avvalimento e quella relativa al subappalto – Autonomia delle rispettive dichiarazioni
La Parte II, sezione C, del DGUE, recante la domanda se l’operatore economico faccia affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, attiene per struttura e formulazione all’istituto dell’avvalimento disciplinato dall’art. 104 del Codice, mentre la Parte II, sezione D, è specificamente dedicata ai subappaltatori sulle cui capacità l’operatore non fa affidamento e costituisce il campo nel quale il formulario richiede l’indicazione delle prestazioni o lavorazioni da subappaltare; ne consegue che una risposta negativa resa nella sezione C non equivale a una dichiarazione negativa di ricorso al subappalto, esprimendo essa, nel contesto proprio di quella sezione, esclusivamente la volontà di non fare ricorso all’avvalimento, mentre la dichiarazione pertinente al subappalto resta quella specificamente resa nella sezione D.
«la risposta “No” nella sezione C non equivaleva, pertanto, a una dichiarazione negativa di ricorso al subappalto. Essa esprimeva, nel contesto proprio di quella sezione, la volontà di non fare ricorso all’avvalimento. La dichiarazione pertinente al subappalto era quella contenuta nella sezione D, nella quale [la concorrente] aveva indicato categoria e percentuale, ossia OS12A e 100%»
3. Contratti pubblici – Soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. 36/2023 – Ammissibilità del chiarimento di una contraddizione interna al DGUE quando il dato sostanziale del subappalto sia già presente entro il termine di gara
L’art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 consente di integrare gli elementi mancanti della documentazione amministrativa e di sanare omissioni, inesattezze e irregolarità della domanda e del DGUE, purché non sia modificata l’offerta tecnica o economica e non risulti incerta l’identità del concorrente; ne consegue che è legittimo il soccorso istruttorio con cui la stazione appaltante consenta al concorrente di correggere una risposta negativa, resa per errore materiale nella sezione del DGUE relativa all’avvalimento, quando la volontà di ricorrere al subappalto necessario per la categoria di qualificazione mancante fosse già stata specificamente e tempestivamente manifestata, entro il termine di presentazione dell’offerta, nella distinta sezione del formulario dedicata al subappalto, con indicazione della categoria e della quota integrale delle relative lavorazioni; in tal caso, il soccorso opera sul piano meramente documentale e dichiarativo, chiarendo la funzione di un subappalto già dichiarato, e non consente al concorrente di procurarsi dopo la scadenza del termine una qualificazione prima non posseduta, né introduce ex novo una scelta partecipativa o modifica il contenuto dell’offerta.
«Il soccorso ha dunque operato sul piano documentale e dichiarativo, non su quello sostanziale del requisito. La stazione appaltante non ha consentito a [la concorrente] di procurarsi dopo la scadenza del termine una qualificazione che prima non possedeva, ma ha verificato quale fosse il significato coerente di una dichiarazione già tempestivamente resa nella sezione del DGUE dedicata al subappalto. L’art. 101 non impedisce di chiarire una dichiarazione esistente e contraddittoria; impedisce, invece, di formare ex novo una scelta partecipativa o di modificare il contenuto dell’offerta»
4. Contratti pubblici – Qualificazione del subappalto come necessario o facoltativo – Necessità del coordinamento tra la dichiarazione di subappalto, la categoria indicata, la quota delle lavorazioni e i requisiti posseduti dal concorrente
Il modello DGUE prevede un’unica dichiarazione relativa al subappalto e non impone, al suo interno, una distinzione tipografica o sacramentale tra subappalto ordinario e subappalto necessario; ne consegue che la qualificazione dell’istituto come subappalto necessario, piuttosto che meramente facoltativo, deve essere ricavata dal coordinamento tra la dichiarazione di subappalto resa dal concorrente, la categoria in essa indicata, la quota delle lavorazioni oggetto di affidamento a terzi e i requisiti di qualificazione effettivamente posseduti dal concorrente medesimo, non potendo la dichiarazione di subappalto essere interpretata in modo atomistico e disgiunto dalle ulteriori dichiarazioni concernenti la qualificazione dell’operatore economico.
5. Contratti pubblici – Principio del risultato – Funzione di criterio interpretativo della documentazione di gara e non di criterio autonomo di ammissione
Il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 non consente di disapplicare la lex specialis né di sacrificare la par condicio competitorum, ma impone di preferire, tra le interpretazioni possibili della documentazione di gara, quella che evita un formalismo espulsivo quando la volontà sostanziale dell’operatore economico sia già ricostruibile con certezza sulla base della documentazione tempestivamente prodotta e il successivo chiarimento non attribuisca al concorrente alcun vantaggio competitivo nuovo; tale principio opera, in questa prospettiva, non come criterio autonomo di ammissione alla gara, bensì come criterio interpretativo di una documentazione già formata e di una lex specialis che, nella parte relativa al DGUE, non può essere intesa in contrasto con la struttura del formulario europeo.
«Esso impone, tuttavia, di preferire, tra le interpretazioni possibili della documentazione, quella che evita un formalismo espulsivo quando la volontà sostanziale dell’operatore sia già ricostruibile con certezza e il chiarimento non attribuisca un vantaggio competitivo nuovo […] Il principio del risultato non opera, dunque, come criterio autonomo di ammissione, ma come criterio interpretativo di una documentazione già formata»
Sintesi della Decisione
1) La vicenda
La società OMISSIS S.r.l., classificatasi al terzo posto nella graduatoria, impugnava dinanzi al T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, l’aggiudicazione disposta dalla Provincia di OMISSIS in favore della OMISSIS & C. S.r.l. relativamente alla procedura telematica per i lavori di realizzazione del nuovo Ponte di Castelnuovo sul fiume Vomano, deducendo l’illegittimità del soccorso istruttorio con cui la stazione appaltante aveva consentito all’aggiudicataria di correggere la propria dichiarazione relativa al subappalto della categoria OS12A, per la quale essa non risultava qualificata.
In particolare, l’aggiudicataria aveva dichiarato, nel DGUE originario tempestivamente presentato, di voler subappaltare il 100% delle lavorazioni della categoria OS12A (Parte II, sezione D), ma aveva contestualmente risposto negativamente, nella distinta sezione C della medesima Parte II, alla domanda relativa all’affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione. In sede di soccorso istruttorio, l’aggiudicataria aveva rappresentato che tale risposta negativa costituisse un errore materiale, producendo un DGUE rettificato con indicazione della società subappaltatrice qualificata (OMISSIS S.r.l.) e confermando la volontà di ricorrere al subappalto necessario. Secondo la ricorrente, tale attività avrebbe illegittimamente trasformato, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, un subappalto facoltativo in un subappalto qualificante, integrando ex post un requisito speciale di partecipazione.
Si costituivano in giudizio la Provincia di OMISSIS e la controinteressata OMISSIS & C. S.r.l., resistendo al ricorso.
2) La decisione del Tribunale
Il Tribunale, definendo il giudizio con sentenza in forma semplificata ex artt. 60, 74 e 120, comma 5, c.p.a., ha respinto il ricorso ritenendolo infondato.
Ha anzitutto rilevato che la disciplina di gara consentiva, in caso di mancanza della qualificazione OS12A, il ricorso al subappalto necessario presso impresa qualificata, con possibilità di affidamento integrale (100%) della relativa categoria, e che la documentazione originaria di OMISSIS & C. conteneva già, nella sezione D del DGUE, l’indicazione specifica della categoria OS12A e della quota integrale del relativo subappalto, in conformità all’onere dichiarativo previsto dall’art. 119, comma 4, lett. c), del Codice.
Ha quindi valorizzato la distinzione funzionale tra le due sezioni del DGUE: la sezione C, relativa all’affidamento sulle capacità di altri soggetti, attinente all’istituto dell’avvalimento ex art. 104 del Codice, e la sezione D, specificamente dedicata al subappalto. Ha ritenuto che la risposta negativa nella sezione C non potesse essere qualificata come dichiarazione negativa di ricorso al subappalto, esprimendo essa esclusivamente la volontà di non ricorrere all’avvalimento, mentre la dichiarazione pertinente al subappalto — specifica e completa quanto a categoria e percentuale — era quella già tempestivamente resa nella sezione D.
Ha conseguentemente ritenuto che il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del Codice, avesse operato esclusivamente sul piano documentale e dichiarativo, chiarendo una contraddizione interna al DGUE senza introdurre una categoria nuova, senza aumentare la percentuale di subappalto, senza modificare l’offerta tecnica o economica e senza consentire l’acquisizione postuma della qualificazione SOA mancante. Ha richiamato, a sostegno di tale conclusione, un orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, n. 3053/2026; T.A.R. Campania, Napoli, n. 5080/2025; Cons. Stato, n. 5545/2023) secondo cui la dichiarazione di subappalto, se specifica quanto a categoria e quota, può soddisfare l’onere dichiarativo del subappalto necessario anche in assenza di formule sacramentali, dovendo essere interpretata in coordinamento con la situazione qualificatoria del concorrente.
Ha inoltre distinto la fattispecie da quella, di segno più rigoroso, decisa da altri precedenti (Cons. Stato, nn. 2635/2026, 99/2026 e 4579/2026), nei quali il concorrente aveva omesso ogni indicazione relativa al subappalto necessario o aveva dichiarato in modo chiaro e univoco di non volervi ricorrere, situazioni radicalmente diverse da quella in esame, in cui la documentazione originaria conteneva già, nella sezione propria, l’indicazione positiva e specifica del subappalto integrale della categoria non posseduta.
Ha infine richiamato il principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice quale criterio interpretativo — e non quale autonomo criterio di ammissione — volto a preferire, tra le interpretazioni possibili della documentazione, quella che eviti un formalismo espulsivo quando la volontà sostanziale del concorrente sia già ricostruibile con certezza e il chiarimento non attribuisca alcun vantaggio competitivo nuovo, ritenendo che la successiva indicazione del nominativo della società subappaltatrice avesse reso concretamente individuabile il soggetto qualificato senza modificare la scelta già compiuta quanto a categoria e quota del subappalto.
Ritenuto assorbito, in ragione della reiezione nel merito, l’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Provincia in relazione all’interesse della ricorrente quale terza classificata.
3) L’esito
Il Tribunale respinge il ricorso.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, in ragione della peculiarità della questione trattata.
Pubblicato il 19/09/2026
N. 00621/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00392/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 392 del 2026, proposto da
OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG BA18CD6F3F, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, via G. Verdi n. 18;
contro
Provincia di OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Zecchino, Gaetano D’Ignazio e Annapaola Di Dalmazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OMISSIS Costruzioni S.r.l., non costituito in giudizio;
OMISSIS & C. S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Adriana Amodeo, Lucia Vitulli, con domicilio eletto presso lo studio Arturo Cancrini in Roma, piazza San Bernardo;
per l’annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari:
– della determinazione della Provincia di OMISSIS n. 895 del 3.8.2026 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione in favore di OMISSIS & C. S.r.l. della “procedura telematica per lavori di realizzazione del nuovo Ponte di Castelnuovo sul fiume Vomano bretella di collegamento tra la S.P. n. 23 di Cellino con la S.S. n. 150 – 2° stralcio funzionale – lotto n. 1” (CUP: E51B24000430003 – CIG: BA18CD6F3F) e sono stati approvati gli atti della relativa procedura di gara;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, con particolare riguardo a tutti gli atti e verbali di gara, ivi compresi i verbali n. 4 del 14.5.2026 e n. 5 del 21.5.2026 con cui è stato consentito alla OMISSIS & C. S.r.l. di sanare in via di “soccorso istruttorio” la mancata dichiarazione nel DGUE di ricorso al subappalto necessario (qualificante) con riguardo alle lavorazioni previste nella categoria OS12A per la quale non risulta qualificata oltre che, per quanto occorrer possa, dell’art. 14 del disciplinare di gara ove mai inteso nel senso di consentire il ricorso al suindicato istituto del “soccorso istruttorio” per la fattispecie sopraindicata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di OMISSIS e di OMISSIS & C. S.R.L;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2026 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1.§. La ricorrente, classificatasi al terzo posto nella gara meglio in epigrafe individuata, impugna l’aggiudicazione disposta in favore di OMISSIS & C. S.r.l., deducendo l’illegittimità del soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante in relazione alla dichiarazione di subappalto della categoria OS12A come formulata dall’aggiudicataria.
La controinteressata, priva della qualificazione nella predetta categoria, aveva dichiarato nel DGUE originario di voler subappaltare il 100% delle lavorazioni OS12A, ma aveva contestualmente risposto “No” alla domanda relativa all’affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione. In sede di soccorso istruttorio aveva precisato che la risposta negativa costituiva un errore materiale, aveva prodotto un DGUE rettificato indicando, quale subappaltatrice, OMISSIS S.r.l. e aveva successivamente confermato la volontà di ricorrere al subappalto necessario.
Secondo la ricorrente, tale attività avrebbe trasformato, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, un subappalto facoltativo in un subappalto qualificante, integrando un requisito speciale di partecipazione.
Alla camera di consiglio del 16 settembre 2026, previo avviso alle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60, 74 e 120, comma 5, c.p.a.
2.§. Il ricorso è infondato.
Il disciplinare prevedeva che il concorrente dovesse possedere, tra le altre, la qualificazione nella categoria OS12A ovvero, in caso di mancato possesso, potesse ricorrere al subappalto necessario per la relativa lavorazione presso impresa qualificata. Il medesimo disciplinare stabiliva che, in tale ipotesi, la categoria OS12A potesse essere affidata in subappalto al 100%.
La documentazione originaria di OMISSIS & C. conteneva un’indicazione specifica quanto all’oggetto e all’estensione del subappalto: erano individuate la categoria OS12A e la quota integrale delle relative lavorazioni. Tale indicazione soddisfaceva l’onere previsto dall’art. 119, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui all’atto dell’offerta devono essere indicati i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare (art. 119 d.lgs. n. 36/2023).
La previsione deve essere letta in collegamento con l’art. 91 del d.lgs. n. 36/2023, che colloca il DGUE tra gli atti della domanda di partecipazione e stabilisce che esso sia redatto in conformità al modello di formulario approvato dalla Commissione europea (art. 91 d.lgs. n. 36/2023). Ne deriva che la portata delle singole risposte non può essere ricostruita isolando una casella dal contesto del modello e dalle ulteriori dichiarazioni contenute nello stesso documento.
3.§. La risposta negativa contenuta nella Parte II, sezione C, del DGUE era oggettivamente incongrua rispetto alla contestuale indicazione, nella sezione D, del subappalto integrale della categoria OS12A.
Essa non può essere valutata isolatamente. La concorrente non aveva semplicemente dichiarato di voler subappaltare una parte indeterminata delle lavorazioni, ma aveva indicato proprio la categoria per la quale risultava priva di qualificazione e aveva previsto l’affidamento a terzi del 100% delle relative opere, nella misura massima consentita dalla lex specialis.
La contraddizione era interna al medesimo DGUE e risultava verificabile sulla base della documentazione originariamente prodotta. L’errore era inoltre riconoscibile alla luce della situazione qualificatoria dell’impresa: la mancata qualificazione OS12A rendeva incompatibile la dichiarazione di subappalto meramente facoltativo e confermava che l’affidamento integrale della categoria era destinato a colmare il deficit di qualificazione.
La distinzione tra le due sezioni è, in questa prospettiva, dirimente. La Parte II, sezione C, reca la domanda se l’operatore faccia affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione: essa attiene, per struttura e formulazione, all’affidamento su risorse e capacità altrui, dunque all’avvalimento disciplinato dall’art. 104 del Codice. La sezione D, invece, è specificamente dedicata ai subappaltatori sulle cui capacità l’operatore non fa affidamento e costituisce il campo nel quale il modello DGUE richiede l’indicazione delle prestazioni o lavorazioni da subappaltare.
La risposta “No” nella sezione C non equivaleva, pertanto, a una dichiarazione negativa di ricorso al subappalto. Essa esprimeva, nel contesto proprio di quella sezione, la volontà di non fare ricorso all’avvalimento. La dichiarazione pertinente al subappalto era quella contenuta nella sezione D, nella quale OMISSIS & C. aveva indicato categoria e percentuale, ossia OS12A e 100%. La successiva rettifica della sezione C ha eliminato un’incongruenza di compilazione, ma non ha sostituito una precedente dichiarazione “No” riferita al subappalto, né ha introdotto per la prima volta la volontà di affidare a terzi la categoria OS12A.
4.§. L’art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 consente di integrare gli elementi mancanti della documentazione amministrativa e di sanare omissioni, inesattezze e irregolarità della domanda e del DGUE, purché non sia modificata l’offerta tecnica o economica e non risulti incerta l’identità del concorrente (art. 101 d.lgs. n. 36/2023).
Nel caso in esame, il soccorso istruttorio non ha introdotto una categoria nuova, non ha aumentato la percentuale di subappalto, non ha modificato l’offerta tecnica o economica e non ha consentito l’acquisizione postuma della qualificazione SOA. La correzione della risposta da “No” a “Sì” ha chiarito la funzione del subappalto già dichiarato, rendendo esplicito che esso era destinato a supplire alla carenza della qualificazione OS12A.
La successiva indicazione di OMISSIS S.r.l. ha reso identificabile l’impresa qualificata cui affidare le lavorazioni, senza modificare la categoria, la percentuale o l’oggetto del subappalto già indicati nell’offerta.
Il soccorso ha dunque operato sul piano documentale e dichiarativo, non su quello sostanziale del requisito. La stazione appaltante non ha consentito a OMISSIS & C. di procurarsi dopo la scadenza del termine una qualificazione che prima non possedeva, ma ha verificato quale fosse il significato coerente di una dichiarazione già tempestivamente resa nella sezione del DGUE dedicata al subappalto. L’art. 101 non impedisce di chiarire una dichiarazione esistente e contraddittoria; impedisce, invece, di formare ex novo una scelta partecipativa o di modificare il contenuto dell’offerta.
5.§. Tale conclusione è coerente con la giurisprudenza formatasi in subiecta materia (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 3053 del 2026), secondo cui la dichiarazione di voler subappaltare le lavorazioni consentite dalla legge, accompagnata dall’indicazione delle categorie e delle relative quote, può soddisfare l’onere dichiarativo del subappalto necessario quando l’operatore sia privo della qualificazione richiesta. Le precisazioni rese in sede di soccorso costituiscono, in tale ipotesi, chiarimenti di una volontà già desumibile dalla documentazione originaria e non modifica dell’offerta (cfr. Cons. Stato, cit.).
Analoga impostazione è stata seguita da altra giurisprudenza di primo grado (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale Campania – Napoli, sentenza n. 5080 del 2025), che ha riconosciuto la sanabilità delle inesattezze del DGUE quando la volontà di ricorrere al subappalto risulti comunque manifestata, e di secondo grado (cfr. Consiglio di Stato, sentenza breve n. 5545 del 2023), che ha escluso la necessità di formule sacramentali quando la dichiarazione di subappalto sia specifica e coordinabile con gli altri elementi della domanda.
Va rimarcato che il precedente Cons di Stato, n. 3053 del 2026 è particolarmente significativo perché valorizza la struttura standardizzata del DGUE: il modello prevede un’unica dichiarazione relativa al subappalto e non impone, al suo interno, una distinzione tipografica o sacramentale tra subappalto ordinario e subappalto necessario. La qualificazione dell’istituto deve quindi essere ricavata dal coordinamento tra la dichiarazione di subappalto, la categoria indicata, la quota delle lavorazioni e i requisiti posseduti dal concorrente. Nel caso in esame, tutti tali elementi conducevano nella medesima direzione: la categoria OS12A era espressamente individuata, il subappalto era previsto per il 100% e la concorrente non possedeva la relativa qualificazione.
Il richiamo alla citata sentenza n. 5545 del 2023 conferma, inoltre, che la dichiarazione di subappalto non deve essere interpretata atomisticamente, ma insieme alle dichiarazioni concernenti la qualificazione dell’operatore. Il principio del favor partecipationis, di cui quella pronuncia costituisce applicazione, non consente di ignorare una volontà già manifestata in termini specifici per privilegiare una lettura espulsiva fondata sulla collocazione della dichiarazione in una diversa sezione del formulario.
6.§. Non conduce a diversa conclusione il richiamo a Consiglio di Stato, sentenza n. 2635 del 2026, né ai successivi arresti di segno rigoroso, tra cui Consiglio di Stato, sentenza n. 99 del 2026 e Consiglio di Stato, sentenza n. 4579 del 2026.
Tali pronunce escludono il soccorso quando il concorrente abbia omesso ogni indicazione relativa al subappalto necessario ovvero abbia dichiarato in modo chiaro e univoco di non volervi ricorrere. In tali ipotesi, la dichiarazione successiva introdurrebbe certamente una nuova scelta partecipativa inammissibile.
La fattispecie in esame è diversa, poiché la documentazione originaria, come sopra detto, conteneva già l’indicazione specifica della categoria OS12A e del suo subappalto integrale. La risposta negativa nella sezione C costituiva, pertanto, un elemento contraddittorio, non l’unica e univoca manifestazione della volontà della concorrente.
Il Collegio è consapevole che Consiglio di Stato, sentenza n. 2635 del 2026, ha adottato una soluzione rigorosa in una fattispecie nella quale la dichiarazione resa nella sezione dedicata al subappalto è stata ritenuta riferibile al subappalto facoltativo e la successiva precisazione della natura qualificante è stata considerata una modifica sostanziale dell’offerta (Cons. Stato, n. 2635/2026). Quel principio non è tuttavia applicabile in modo automatico a ogni caso nel quale il DGUE contenga una risposta negativa nella sezione C. Occorre verificare, in concreto, se la documentazione originaria manifestasse già, attraverso la sezione D e gli altri dati della domanda, la volontà di subappaltare proprio la categoria non posseduta.
Nel precedente n. 2635 del 2026 la decisione ha attribuito rilievo alla configurazione complessiva della lex specialis e alla circostanza che la dichiarazione originaria non consentisse, secondo il Collegio, di individuare con certezza una volontà di subappalto qualificante. Nella presente controversia, invece, la dichiarazione della sezione D indicava puntualmente la OS12A e il 100% delle lavorazioni, mentre la sezione C riguardava un istituto diverso, l’avvalimento. La successiva attività della stazione appaltante non ha trasformato una dichiarazione di subappalto facoltativo in una dichiarazione di subappalto necessario, ma ha ricondotto due risposte del medesimo DGUE a una lettura coerente con la loro rispettiva funzione.
La differenza rispetto a Consiglio di Stato, sentenza n. 99 del 2026, e a Consiglio di Stato, sentenza n. 4579 del 2026, è ancora più netta: in quei casi il concorrente aveva espresso una dichiarazione negativa direttamente riferita al subappalto, ovvero non aveva fornito altra indicazione positiva idonea a individuare la volontà di ricorrervi (Cons. Stato, n. 99/2026; Cons. Stato, n. 4579/2026). Qui, al contrario, la dichiarazione negativa era collocata nella sezione C, relativa all’affidamento sulle capacità di altri soggetti, e coesisteva con la dichiarazione positiva e specifica nella sezione D.
Ne consegue che la questione non riguarda la possibilità di correggere ex post una scelta negoziale chiara e incompatibile con la partecipazione, ma la possibilità di chiarire una contraddizione interna della documentazione amministrativa quando il dato sostanziale — categoria e quota di subappalto — era già presente entro il termine di gara.
7.§. Il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 non consente di disapplicare la lex specialis né di sacrificare la par condicio. Esso impone, tuttavia, di preferire, tra le interpretazioni possibili della documentazione, quella che evita un formalismo espulsivo quando la volontà sostanziale dell’operatore sia già ricostruibile con certezza e il chiarimento non attribuisca un vantaggio competitivo nuovo (art. 1 d.lgs. n. 36/2023).
Nel caso concreto, la stazione appaltante ha operato entro il perimetro dell’art. 101: ha rilevato un’incongruenza interna al DGUE, ha richiesto chiarimenti e ha verificato che la risposta non modificasse la categoria, la percentuale, l’offerta tecnica o quella economica.
La clausola del disciplinare che imponeva la dichiarazione del subappalto necessario nella sezione C deve essere quindi coordinata con la disciplina del soccorso istruttorio e interpretata secondo la sua funzione sostanziale: assicurare alla stazione appaltante la conoscenza della modalità con cui il concorrente privo della OS12A intendeva soddisfare il requisito. Tale informazione risultava già dalla dichiarazione di subappalto integrale della categoria.
Il principio del risultato non opera, dunque, come criterio autonomo di ammissione, ma come criterio interpretativo di una documentazione già formata e di una lex specialis che, nella parte relativa al DGUE, non può essere intesa in contrasto con la struttura del formulario europeo. La soluzione qui accolta non amplia il contenuto dell’offerta e non introduce una deroga alla par condicio: evita soltanto che l’erronea collocazione di una risposta relativa all’avvalimento prevalga sulla dichiarazione specifica resa nella sezione propria del subappalto.
Né la successiva indicazione del nominativo di OMISSIS S.r.l. muta tale conclusione. Il nominativo rendeva concretamente individuabile il soggetto qualificato cui affidare le lavorazioni, ma non modificava la scelta già compiuta quanto alla categoria e alla quota da subappaltare. La verifica dell’idoneità del subappaltatore resta, peraltro, distinta dalla verifica della tempestività della dichiarazione di subappalto resa dal concorrente.
La soluzione è inoltre coerente con l’art. 104 del Codice, che disciplina l’avvalimento come contratto mediante il quale l’impresa ausiliaria mette a disposizione dell’operatore dotazioni tecniche e risorse per tutta la durata dell’appalto (art. 104 d.lgs. n. 36/2023). Proprio la distinzione funzionale tra avvalimento e subappalto impedisce di attribuire alla risposta negativa nella sezione C un significato espulsivo riferito al subappalto indicato nella sezione D.
8.§. La reiezione nel merito rende superfluo l’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Provincia con riguardo all’interesse della terza classificata, che può pertanto essere assorbita.
9.§. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
La peculiarità della questione rende opportuna la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2026 con l’intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore
Massimo Baraldi, Consigliere