La possibilità di operare una riduzione sui costi della manodopera e la conseguente obbligatorietà di attivare il procedimento di verifica delle offerte anomale costituiscono il fulcro della sentenza del TAR Lazio 28 luglio 2025, n. 14863. Il caso trae origine da una gara per l’affidamento di un servizio, aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità all’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, sostenendo che l’offerta della controparte fosse antieconomica e palesemente in perdita, dato il ribasso del 99% rispetto all’importo a base di gara. Il TAR ha chiarito che tale percentuale concerneva esclusivamente la componente netta dell’importo, mentre l’offerta complessiva restava entro la soglia di congruità.
Tra i vari elementi posti a base valutativa, il tribunale ha evidenziato che i costi della manodopera erano stati anch’essi oggetto di ribasso e che, in tal caso, la stazione appaltante avrebbe dovuto motivare l’anomalia. Il punto nodale della decisione risiede nell’obbligo per la stazione appaltante di dar avvio al procedimento di verifica dell’anomalia ogniqualvolta l’operatore presenti un’offerta con costi della manodopera inferiori a quelli stimati nel bando di gara.
Il Collegio ha richiamato l’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui “i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso” e rimane in capo all’operatore la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo dipenda da una più efficiente organizzazione aziendale. Tale disposizione, interpretata in via costante dalla giurisprudenza, impone alla stazione appaltante un obbligo non discrezionale di avviare la verifica dell’offerta in presenza di ribassi sui costi del lavoro.
Nel caso di specie, l’aggiudicataria aveva effettivamente indicato costi della manodopera al di sotto di quelli previsti dal bando. L’Amministrazione, tuttavia, ha errato nel ritenere di non dover attivare alcun subprocedimento, presupponendo erroneamente la coincidenza tra dati offerti e dati stimati. Tale omissione ha impedito alla ditta di dimostrare l’effettiva efficacia organizzativa alla base del ribasso, anziché una compressione indebita dei diritti dei lavoratori.
Lo stesso disciplinare di gara, in piena coerenza con l’art. 41, comma 14, precisava che una stima ribassata dei costi della manodopera avrebbe potuto dar luogo alla verifica di congruità dell’offerta, a prescindere dal superamento delle soglie di anomalia. Eventuali clausole che attribuissero alla stazione appaltante una mera facoltà — anziché un obbligo — di procedere alla verifica in caso di ribassi sul lavoro sono da considerarsi nulle per contrasto con la normativa vigente.
Il TAR ha pertanto accolto parzialmente il ricorso, annullando l’aggiudicazione e demandando all’Amministrazione un nuovo esame dell’offerta dell’aggiudicataria, con facoltà di confermare o rideterminare l’esito della procedura.
In sintesi, il TAR ha ribadito che:
- il ribasso sui costi della manodopera è consentito, ma la sua legittimità è subordinata a un controllo obbligatorio di congruità, anche in assenza di anomalie sull’offerta complessiva;
- la verifica dell’anomalia scatta automaticamente ogniqualvolta l’importo indicato per la manodopera risulti inferiore a quello di gara (art. 41, comma 14, lgs. n. 36/2023);
- non è ammessa alcuna discrezionalità amministrativa nel dar corso al subprocedimento: la sua omissione inficia l’aggiudicazione;
- il disciplinare di gara non può derogare alla norma, per cui qualsiasi clausola che lasci alla stazione appaltante una scelta al riguardo è da dichiararsi nulla.