Quando la stazione appaltante può (o deve) pagare direttamente il subappaltatore o il subcontraente? Le diverse ipotesi previste dal Codice dei contratti (art. 119, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023) vanno lette in modo cumulativo oppure basta che se ne verifichi una? E come si regolano responsabilità solidale, contabilità e flussi di pagamento lungo la filiera?
Pagamento diretto ai subappaltatori: nuovo parere del MIT
Sono queste, in sintesi, le domande poste al Supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che con il parere n. 3538 del 23 giugno 2025 fornisce un chiarimento importante in merito al pagamento diretto del subappaltatore e del titolare di sub-contratti non costituenti subappalto.
Il pagamento diretto è una leva che incide su tempi, tutela della filiera e gestione del rischio in esecuzione. Con il nuovo Codice – in continuità con il “vecchio” D.Lgs. n. 50/2016 – il legislatore ne ha confermato l’impianto; in pratica, però, molti RUP e DEC si interrogano sulle condizioni applicative. Il parere MIT interviene proprio qui, offrendo un criterio chiaro, utile sia in fase di scrittura della lex specialis sia nella gestione dei SAL.
Entrando nel merito, il quesito al Ministero è: “L’art. 119, comma 11, D.Lgs. 36/2023 si applica anche quando ricorra uno soltanto dei tre casi previsti?”
Pagamento diretto e ipotesti alternative
Il MIT conferma che le tre ipotesi dell’art. 119, comma 11 (lett. a, b, c) sono alternative e non cumulative. La stazione appaltante può corrispondere direttamente le somme dovute al subappaltatore o al titolare di sub-contratto anche se si verifica una sola delle seguenti condizioni:
- il subcontraente è micro o piccola impresa;
- sussiste inadempimento dell’appaltatore;
- il subcontraente richiede il pagamento diretto e la natura del contratto lo consente.
Il Ministero richiama inoltre l’allineamento con l’indirizzo già noto in passato, che valorizza la funzione tutelante del pagamento diretto in caso di inadempimento, anche a fronte di eventuali rinunce pattizie rese in altri contesti. In tal senso si pone anche il Comunicato del Presidente ANAC 25/11/2020: pur riferito all’art. 105, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016, chiarisce che una rinuncia ex lett. a) non impedisce, in caso di inadempimento, il ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante.
Quadro normativo di riferimento
Per capire quando la stazione appaltante deve “saltare” l’appaltatore e pagare direttamente la filiera, il baricentro è l’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare il comma 11, che individua tre ipotesi distinte:
- subcontraente micro o piccola impresa;
- inadempimento dell’appaltatore;
- richiesta del subcontraente, se la natura del contratto lo consente.
La formula “nei seguenti casi”, con elencazione alfabetica, rende evidente l’alternatività: è sufficiente che se ne verifichi una.
Questo schema si innesta su ulteriori snodi dello stesso art. 119:
- i commi 2 e 5 presidiano la tracciabilità della filiera (comunicazioni e trasmissione dei contratti);
- il comma 6 disciplina la responsabilità in solido tra appaltatore e subappaltatore e prevede che, nei casi di cui alle lett. a) e c) del comma 11, l’appaltatore sia liberato dalla responsabilità solidale indicata nel secondo periodo (non opera invece in lett. b);
- il comma 7 impone la regolarità contributiva (DURC) dell’affidatario e di tutti i subappaltatori quale condizione per i pagamenti.
Completano il quadro il comma 12 (stessi standard prestazionali e CCNL coerenti; costi della manodopera senza ribasso sulla quota subappaltata) e il comma 2-bis (clausole di revisione prezzi anche nei subappalti e sub-contratti). Il comma 19 consente, infine, a regioni a statuto speciale e province autonome di prevedere ulteriori casi di pagamento diretto, nel rispetto del diritto UE.
Analisi tecnica
Il punto chiave è semplice: le tre condizioni dell’art. 119, comma 11, funzionano come interruttori alternativi. È sufficiente il verificarsi di una sola condizione perché il pagamento diretto si attivi. Da qui discendono scelte operative diverse a seconda del caso concreto.
Lettera a) – Micro e piccole imprese.
Tutela “di default”: il pagamento diretto è legittimo senza ulteriori passaggi, fermi i controlli ordinari (DURC, attestazioni del DL/DEC, tracciabilità dei flussi). Eventuali rinunce pattizie non impediscono la riattivazione del meccanismo in caso di inadempimento dell’appaltatore. Sul piano della responsabilità, l’appaltatore beneficia dell’esenzione dal profilo solidale indicato nel secondo periodo del comma 6.
Lettera b) – Inadempimento dell’appaltatore.
È l’ipotesi “di protezione” della filiera: la SA paga direttamente quanto eseguito e contabilizzato, con decurtazione delle spettanze dell’appaltatore. Serve un accertamento puntuale del RUP/DEC sugli atti contabili e, di regola, un minimo contraddittorio per cristallizzare l’inadempimento. Qui non opera l’esenzione dalla responsabilità solidale: scelta coerente con la funzione sanzionatoria della norma.
Lettera c) – Su richiesta del subcontraente, se la natura del contratto lo consente.
Leva negoziale sorretta da una valutazione tecnica: la prestazione del subappaltatore deve essere autonomamente misurabile e verificabile, con corrispettivo separabile e tracciabile. È terreno naturale nei lavori a misura o in servizi/forniture modulari; più delicato negli appalti a corpo o in attività fortemente integrate. Per evitare incertezze, opportuno anticipare i criteri in lex specialis e CSA (schede di misurazione dedicate, tempistiche di verifica, documenti probatori).
Contabilità, controlli e revisione prezzi.
Qualunque interruttore si attivi, non si deroga alla “cassetta degli attrezzi”: DURC per affidatario e subappaltatori, attestazioni del DL/DEC su quantità/qualità eseguite, tracciabilità dei flussi e corretta imputazione contabile nei SAL. Va garantita la coerenza delle clausole di revisione prezzi dei subappalti/sub-contratti con l’appalto principale (comma 2-bis) e il rispetto dei costi della manodopera senza ribasso, con CCNL corretti (comma 12).
Buone prassi per evitare contenziosi.
Non va “forzata” la cumulatività (la norma non la chiede); per la lett. c serve una breve ma solida istruttoria; i SAL vanno impostati in modo da rendere trasparente la quota del subappaltatore; e va ricordato l’effetto sul comma 6: esenzione della solidarietà solo in a) e c), non in b). Con queste cautele, il pagamento diretto tutela la filiera senza squilibrare responsabilità e contabilità di cantiere.
Conclusioni operative
Il MIT ha, dunque, confermato che le tre ipotesi dell’art. 119, comma 11 sono alternative: ne basta una per attivare il pagamento diretto.
Cosa fare, in pratica (check-list per RUP/SA):
In gara (lex specialis/CSA)
- Inserire una clausola dedicata che disciplina i tre casi a/b/c, documenti richiesti, tempi e canali di pagamento.
- Per la lett. c) codificare i criteri di “compatibilità” (misurabilità, verificabilità, separabilità del corrispettivo).
- Prevedere modelli per eventuale rinuncia in lett. a), chiarendo che l’inadempimento (b) riattiva comunque il pagamento diretto.
In esecuzione
- Strutturare i SAL in modo da identificare con chiarezza la quota eseguita dal subappaltatore.
- Verificare DURC, CCNL applicati, costi della manodopera senza ribasso sulla quota subappaltata, clausole di revisione prezzi dei sub-contratti.
- Tracciare i flussi finanziari e curare l’imputazione contabile delle somme pagate direttamente.
In caso di inadempimento (b)
- Formalizzare l’accertamento dell’inadempienza, disporre il pagamento sostitutivo e decurtare le spettanze dell’appaltatore, preservando la responsabilità solidale.
Coordinamento territoriale
- Verificare eventuali discipline aggiuntive di Regioni a statuto speciale/province autonome (comma 19).