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L’ufficio di supporto del Mit, con il parere n. 3303/2025 chiarisce i termini della corretta applicazione dell’anticipazione sul valore del contratto dopo le modifiche apportate con il Correttivo (Dlgs 209/2024).

I quesiti
L’istante pone al servizio di supporto alcuni quesiti relativi alla disposizione in tema di anticipazione (art. 125 del codice), ordinariamente del 20% sul valore del contratto che può giungere, se espressamente previsto nella legge di gara, fino al 30%, dopo le modifiche intervenute con il correttivo (in particolare con l’articolo 44 del decreto).

I vari quesiti tendono ad ottenere un chiarimento circa:

– l’applicabilità (o meno) della norma sull’anticipazione ai settori speciali;

– sul momento della corretta applicazione (se la modifica debba essere, o meno, in tesa con valore retroattivo rispetto al 31 dicembre 2024);

– a quali servizi e forniture la disposizione debba essere applicata;

– ed infine se la condizione della «costituzione di garanzia fideiussoria» sia imprescindibile e, in caso affermativo, se, qualora sia già presente una cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni contrattuali, possa essere evitata.

Il riscontro
La modifica apportata con il Correttivo tende a meglio chiarire l’ambito di applicazione delle disposizioni in tema di anticipazione (ad esempio con la precisazione che per contratti pluriennali, evidentemente, si intendono i contratti di beni/servizi).

In merito ai quesiti posti, si spiega che le previsioni si applicano anche ai settori speciali e che non avendo il correttivo «introdotto una disciplina transitoria o di coordinamento ad hoc» le disposizioni non operano retroattivamente ma per le sole procedure avviate dall’entrata in vigore del «correttivo» (avvenuta il 31 dicembre 2024).

Circa l’individuazione dei servizi e forniture, nel parere si spiega che i criteri utilizzati dal legislatore (art. 32) per l’individuazione dei servizi/forniture «complessi» non riguardano, semplificando, la questione dell’applicabilità dell’anticipazione.

L’allegato II.14, infatti, contiene uno specifico riferimento normativo (art. 33) in cui si chiarisce in quali casi non si applica la disciplina in commento.

L’art. 33 infatti dispone che sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni in tema di anticipazione «i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali» (compresi i Sia).

Da notare che in tema, l’attuale previsione oggi distingue i contratti pluriennali (di beni/servizi) per i quali «l’importo dell’anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni» dai contratti di lavori.

Il terzo e quarto periodo del nuovo prima comma, in tema di lavori, rispettivamente prevedono:

– che «Nel caso di appalti di lavori, l’anticipazione, calcolata sull’importo dell’intero contratto, è corrisposta all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9».

– che «Per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro, l’anticipazione di cui al primo periodo è corrisposta all’appaltatore, in deroga a quanto previsto dal terzo periodo, nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività».

Modifica dettata dal fatto (come si legge nella relazione illustrativa delle Camere) che «In sede di consultazione sono emerse delle criticità interpretative relative all’applicazione della disciplina dell’anticipazione ai contratti di lavori pluriennali, posto che la disposizione appare dettata per i contratti ad esecuzione periodica e/o continuativa (come per i contratti di servizi e forniture), per i quali, effettivamente, l’anticipazione può essere calcolata in relazione alle prestazioni relative a ciascuna annualità contabile; ciò, invece, sarebbe di ardua applicazione in relazione ai contratti ad esecuzione prolungata, come i lavori, nei quali è la prima annualità a rappresentare il momento di maggiore esborso, derivante dallo sforzo organizzativo causato dall’installazione e dall’avvio del cantiere».

Circa l’ultimo quesito, se la garanzia da prestare debba essere diversa, il Mit si limita ad evidenziare che la garanzia (la cauzione) definitiva risponde a precise/specifiche finalità ovvero «a garantire l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e il risarcimento dei danni causati dall’eventuale inadempimento delle stesse», lasciando intendere che per l’anticipazione sia necessaria una diversa garanzia (specifica).