L’articolo, dopo una breve disamina delle modifiche intervenute all’istituto della revisione prezzi con il correttivo al Codice, analizza la normativa applicabile per i lavori, servizi e forniture nell’attuale fase transitoria; il tutto partendo dall’analisi del parere reso dal servizio del Supporto Giuridico del M.I.T. ad una stazione appaltante n. 3312 del 03.04.2025, di cui non se condividono le conclusioni cui lo stesso MIT è pervenuto.
1. Obbligo di inserimento nei documenti di gara della revisione prezzi
Con riferimento all’attuale articolo 60 del D. Lgs n. 36/2023, come noto, il comma 1 di detto articolo obbliga le stazioni appaltanti ad inserire nei documenti di gara il meccanismo della revisione prezzi; relativamente al citato comma 1, il correttivo al codice, lasciando inalterato il principio dell’obbligo di inserimento della revisione prezzi, ha precisato che esso trova applicazione con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto.
Il comma 2 del predetto articolo, indica invece i criteri per l’adeguamento automatico dell’importo contrattuale, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, sulle quali (come si vedrà nel prosieguo) il D. Lgs n. 209/2024 (nel seguito anche “Correttivo al codice”), in vigore dal 31.12.2024, relativamente agli appalti di servizi e forniture è intervenuto con delle significative modifiche, mentre, con riferimento agli appalti di lavori, è intervenuto con modifiche radicali.
Invece, come è altrettanto noto, in base a quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lett. a) del previgente D. Lgs n. 50/2016, la previsione nei documenti di gara della revisione prezzi era solo facoltativa; infatti, la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi, si limitava ai soli casi in cui la stessa risultava prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”.
In realtà l’obbligo di inserimento della revisione prezzi nei documenti di gara di cui all’articolo 60 del D. Lgs n. 36/2023, non rappresenta una novità introdotta con il medesimo Decreto Leg.vo; infatti, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza determinata dalla pandemia, l’inserimento obbligatorio nei documenti di gara della revisione prezzi è stato introdotto nell’ordinamento con l’emanazione del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 (c.d. decreto sostegni ter – in vigore dal 22 gennaio 2022 – convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25, in particolare l’articolo 29 recante: “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”; con il successivo D.L. 17 maggio 2022, n. 50, articolo 26, il termine dell’obbligo di inserimento della revisione prezzi nei documenti di gara iniziali della precedente norma veniva prorogato a tutto il 31 Dicembre 2023.
Con il D. Lgs n. 36/2023, l’istituto della c.d. “revisione prezzi” è stato introdotto nell’ordinamento in modo permanente e con un meccanismo di revisione automatico.
2. Condizioni per l’attivazione della revisione della revisione prezzi e modalità di determinazione dell’importo della revisione
A seguito dell’entrata in vigore del correttivo al codice, ossia per le gare pubblicate (oppure le lettere di invito inviate, nei casi previsti dal codice) dopo il 31.12.2024, a seconda se trattasi di un appalto di lavori oppure di servizi o forniture, opera:
- un diverso meccanismo di adeguamento automatico dell’importo contrattuale, sia con riferimento alle particolari condizioni per le quali si applica la revisione prezzi e sia con riferimento ai meccanismi di calcolo per la determinazione del corrispettivo da riconoscere alla parte che ne ha diritto (committente o esecutore dei lavori);
- una diversa fase transitoria di applicazione della revisione prezzi, ossia di applicazione dei meccanismi di adeguamento automatico dei prezzi contrattuali.
Infatti, a seguito delle modifiche intervenute con il correttivo al codice, con riferimento a quanto riportato alla precedente lettera a), le clausole di revisione prezzi (ossia il meccanismo di adeguamento automatico della revisione prezzi), si attivano solo al verificarsi delle seguenti particolari condizioni di natura oggettiva che determinano, per gli appalti di:
- Lavori: una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire (articolo 60, comma 2, lett. a) del codice);
- Servizi e forniture: una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire (articolo 60, comma 2, lett. b) del codice).
Invece, sempre con riferimento a quanto riportato alla precedente lettera a), il meccanismo di calcolo per la determinazione del corrispettivo da riconoscere alla parte che ne ha diritto si calcola per gli appalti di:
– lavori: in applicazione di quanto previsto dall’Allegato II.2-bis al codice (1); il tutto tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto (art. 60, commi 3, lettera a) e comma 4-quater del codice);
– Servizi e forniture: gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie; gli indici sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale (art. 60, commi 3, lettera b) e comma 4-bis del codice).
Il citato allegato II.2-bis al Codice, con riferimento alle clausole di revisione prezzi ed al più generale principio dell’equilibrio contrattuale (non oggetto della presente disamina), all’articolo 2, comma 3, stabilisce: “Quando l’applicazione dell’articolo 60 del Codice non garantisce il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilità per la stazione appaltante o l’appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l’articolo 122, comma 5, del Codice.
La disposizione appena riportata stabilisce pertanto che quando non ricorrono le condizioni per garantire il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, né mediante l’applicazione del meccanismo della revisione prezzi (art. 60 del codice), né mediante la rinegoziazione, secondo buona fede (art. 9 del codice), è sempre fatta salva la possibilità per la parte svantaggiata di invocare la risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Il tutto secondo le disposizioni di cui:
- all’articolo 12, comma 1 del codice, che opera il rinvio esterno al codice, per quanto non espressamente previsto nello stesso codice; in particolare, alla lett. b) dello stesso comma 1, relativamente alla stipula del contratto e alla fase esecutiva è operato espressamente il rinvio alle disposizioni del codice civile;
- all’articolo 122, comma 5, del codice, in base al quale in tutti i casi di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti.
Sempre con riferimento alle modalità di applicazione delle clausole di revisione prezzi, l’allegato II.2-bis al Codice, all’articolo 1, precisa:
- comma 2:“Nel caso di lavori, la revisione prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonché ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria”;
- comma 4: “In caso di contratti misti, si applicano, alla componente di lavori, le disposizioni di cui alla Sezione II del presente Allegato e, alla componente di forniture e servizi, le disposizioni di cui alla Sezione III del presente Allegato”,
Inoltre, con riferimento agli appalti di forniture e servizi, il citato articolo 1, al comma 3, precisa che: “(…), la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea”.
Come sopra accennato, riguardo agli appalti di lavori e con riferimento alle modalità di determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, il correttivo al codice ha modificato radicalmente i criteri di redazione delle stesse clausole di revisione; infatti, sempre con riguardo ai lavori:
- si supera del tutto il riferimento agli indici sintetici del costo di costruzione (comma 3, lettera a);
- gli indici sono individuati e pubblicati non più dall’ISTAT ma con provvedimento che verrà adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla tabella A dell’allegato II.2-bis (art. 60, comma 4 del Codice);
- viene inserito all’articolo 60, il comma 4 ter, che definisce il contenuto e le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi dell’allegato II-bis al codice; in particolare le modalità di revisione dei prezzi per i contratti di lavoro nel citato allegato II-bis al codice vengono trattate nella sezione II – articoli da 4 a 9.
Con riferimento invece agli appalti di servizi e forniture, in base a quanto previsto dal citato comma 3, lettera b) dell’articolo 60 del codice, gli indici sintetici, di costo e di prezzo, diffusi dall’Istat riguardano i seguenti indici:
- prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI);
- prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC);
- prezzi al consumo armonizzati per i paesi dell’Unione europea (IPCA);
- prezzi alla produzione dell’industria
- prezzi alla produzione dei servizi (BtoB);
- retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto;
- retribuzioni contrattuali orarie per settore economico (ATECO).
Mentre, sempre con riferimento ai servizi e forniture, le modalità di determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, nel citato allegato II-bis al codice vengono trattate nella sezione III – articoli da 10 a 14.
3. Il Parere del MIT sull’applicabilità dell’articolo 60 del Codice così come modificato dal D. Lgs n. 209/2024
Con riferimento alla attuale fase transitoria in materia di revisione prezzi, una stazione appaltante, dopo aver ripreso quanto previsto dall’articolo 16 dell’allegato II.2-bis al Codice e con riferimento alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a partire dal 31.12.2024, nelle more dell’adozione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del provvedimento che deve fissare i singoli indici di costo delle lavorazioni, ha posto al servizio del supporto giuridico del MIT i seguenti quesiti:
- “se la vigenza postuma dell’art. 60 del Codice nella precedente formulazione sia limitata al comma 3, lett. a) e al comma 4 e, di conseguenza, sia già applicabile il comma 2 dell’art. 60 nella nuova formulazione”;
b) “se debbano essere inserite nei documenti di gara clausole di revisione prezzi che si attivino al verificarsi di variazioni del costo dell’opera superiori al 3% dell’importo complessivo e che operino nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire oppure se tali clausole debbano invece contenere le % previste nella precedente formulazione della norma”.
Con riferimento ai quesiti posti, il servizio del supporto giuridico del MIT, con parere n. 3312 del 03/04/2025 ha fornito la seguente risposta aggiornata: “Dalle informazioni fornite si ricava che il quesito riguarda gli appalti di lavori avviate dopo l’entrata in vigore del decreto Correttivo.
Riguardo alla domanda a), la ultravigenza dell’art. 60 del Codice nella precedente formulazione è limitata alle disposizioni specificamente richiamate, ovvero al comma 3, lett. a) e al comma 4 dello stesso articolo.
Relativamente alla domanda n. b), si concorda con quanto da voi ricostruito nella prima parte dell’alternativa. Le clausole di revisione prezzi devono contenere le percentuali previste nella formulazione dell’art. 60 co. 2, lett a), così come modificata ai sensi del decreto correttivo”.
Secondo il servizio del supporto giuridico del M.I.T., pertanto per i bandi di gara per l’affidamento di appalti lavori pubblicati dopo l’entrata in vigore del correttivo al Codice (31.12.2024), le clausole di revisione prezzi devono tenere contenere le percentuali prevista nella formulazione dell’art. 60 co. 2, lett a), così come modificata ai sensi del decreto correttivo (ossia variazioni del costo dell’opera superiori al 3% dell’importo complessivo ed alea nella misura del 90%).
La risposta fornita dal MIT, a sommesso parere di chi scrive, non è coerente con quanto previsto dall’articolo 16 dell’allegato II.2-bis; il tutto per le motivazioni riportate nel successivo paragrafo.
4. Revisione prezzi per lavori, servizi e forniture nel periodo transitorio
Dopo le necessarie premesse (precedenti paragrafi 1 e 2 del presente contributo) sulle principali novità intervenute con il correttivo al Codice all’istituto della revisione prezzi (condizioni per l’attivazione, modalità di determinazione del corrispettivo, ect), tuttavia l’articolo 16 (rubricato “Disposizioni transitorie e finali”) dell’allegato II.2-bis al codice ha previsto distinte modalità di entrata in vigore dell’applicazione della revisione prezzi, differenziandone l’applicazione per gli appalti di lavori da quella di servizi e forniture.
In particolare, il citato articolo 16 dell’allegato II.2-bis al Codice, al comma 1, stabilisce: “Le disposizioni di cui al presente allegato si applicano:
- alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice”;
- alle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente allegato”.
Inoltre, lo stesso articolo 16 dell’allegato II.2-bis, ai commi 2 e 3 prevede:
- comma 2: “Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell’articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023”;
- comma 3: “a decorrere dalla data di cui al comma 1, lettera a), gli indici di costo pubblicati sul portale istituzionale dell’ISTAT ai sensi dell’articolo 60, comma 3, lettera a), e comma 4, del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, possono essere utilizzati solo a fini statistici”;
In base alle norme appena riportate, resta pertanto stabilito quanto di seguito.
Con riferimento agli appalti di lavori, pertanto:
- la lettera a), comma 1, art.16, allegato II.2-bis, precisa che “le procedure di cui al presente allegato” (ossia le procedure di calcolo non più basate in applicazione degli indici elaborati dall’ISTAT, sentito l’ISTAT, bensì in applicazione di quanto previsto dalla tabella A dell’Allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater dell’articolo 60 del Codice), si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento che dovrà emanare il MIT; sul punto si evidenzia che il comma 1, lettera a) dell’articolo 16 in analisi fa espresso riferimento all’art. 60 comma 4, primo periodo del codice;
- il comma 2 dell’articolo 16, Allegato II.2-bis al codice stabilisce invece che “alle procedure avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a) del Codice”, ossia fino alla data di pubblicazione del provvedimento da parte del MIT, continuano ad applicarsi, in via transitoria, le seguenti disposizioni di cui all’articolo 60 del Codice relativamente al comma 3 lettera a) e comma 4, precisando comunque, “nel testo vigente alla data del 1* luglio 2023”.
Come noto, il testo vigente alla data del 1° luglio (ossia prima delle intervenute modifiche apportate dal Correttivo) ai seguenti commi prevedeva:
– comma 3: “Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall’ISTAT:
a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione”;
– comma 4: “Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3 sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell’ambito degli indici già prodotti dall’ISTAT.”
Dall’analisi delle norme indicate, ne discende pertanto che nella fase transitoria, ossia fino alla di pubblicazione del provvedimento del MIT, relativamente ai lavori si applicano le norme vigenti alla data del 1° luglio 2023. E ciò, contrariamente alle conclusioni cui è pervenuto il servizio del supporto giuridico del M.I.T., a parere di chi scrive, non dipende dall’entrata o meno in vigore del correttivo al Codice (31 dicembre 2024).
Sempre con riferimento agli appalti di lavori, ad oggi la revisione prezzi e fino alla pubblicazione del provvedimento da parte del MIT, si applica al verificarsi delle seguenti condizioni:
- variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 (cinque) per cento dell’importo complessivo del contratto;
- la revisione orezzi si applica nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione ai lavori ancora da eseguire.
- gli indici sintetici, di costo e di prezzo, sono pubblicati dall’ISTAT, con riferimento a: Fabbricato residenziale; Capannone industriale e Tronco stradale con tratto in galleria;
Mentre, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento da parte del MIT dei nuovi indici, quelli pubblicati sino ad oggi (Fabbricato residenziale; Capannone industriale e Tronco stradale con tratto in galleria) sino ad oggi pubblicati dall’ISTAT, potranno essere utilizzati solo a fini statistici.
Con riferimento invece agli appalti di servizi e che forniture, il comma 1, art.16, allegato II.2-bis, alla lettera b), precisa che le: “Le disposizioni di cui al presente allegato si applicano: (…) alle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente allegato”.
Pertanto, con riferimento agli appalti di servizi e forniture, le norme del correttivo al codice in materia di revisione prezzi hanno trovato immediata applicazione, ossia si applicano per gli appalti i cui bandi sono stati pubblicati (oppure la cui lettera di invito è stata inviata) a decorrere dal 31.12.2024.
La revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e opera nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire (articolo 60, comma 2, lett. b) del codice).
Le modalità di determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si applicano in attuazione di quanto previsto all’allegato II-bis al codice – sezione III – articoli da 10 a 14.
5. Conclusioni
In conclusione della breve disamina sopra effettuata, si ritiene utile riportare, con riferimento agli appalti di lavori, la seguente tabella di sintesi:
Periodo di pubblicazione della gara (o invio della lettera di invito) | Norme di riferimento per la revisione prezzi | Regole per l’applicazione della revisione prezzi |
Bandi pubblicati fino al 30.giugno 2023 |
art. 26 del D.L. 17.05.2022, n. 50, conv. in Legge15 luglio 2022, n. 91 e ss.mm. (prorogava al 31.12.2023 l’obbligo di inserimento della revisione prezzi nei documenti di gara) |
Applicazione dei prezzari aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, nella misura del 90 per cento. |
Bandi pubblicati a partire dal 1° luglio 2023 e fino alla data di pubblicazione del provvedimento del MIT | Articolo 60 del Codice, nella versione vigente alla data del 1° luglio 2023 (versione originaria, ossia prima del correttivo) |
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Bandi pubblicati dopo la data di pubblicazione del provvedimento del MIT |
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