LA RIVOLUZIONE SILENZIOSA DELLE WHITE LIST

 

 

white list

Il DPCM 24 novembre 2016 ha disposto modifiche in più punti dell’analogo decreto del 18 aprile 2013, estendendo il raggio di azione delle c.d. white list

a cura di Paolo Canaparo

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017, ha disposto modifiche in più punti dell’analogo decreto del 18 aprile 2013, recante “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190“, estendendo il raggio di azione delle c.d. white list a seguito delle disposizioni introdotte dall’articolo 29 del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha sostituito l’originario detto comma 52.

 Questo ultimo comma, pur mantenendo inalterato l'impianto di base disegnato dall'articolo 4 del decreto-legge n. 70 del 2011, aveva introdotto due novità di rilievo. La prima era costituita dal fatto che le c.d. white list erano istituite per l'efficacia dei controlli antimafia sulle sole imprese operanti nei settori maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, elencati espressamente dal comma 53 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2012. Si trattava, sostanzialmente, delle attività già indicate nel decreto-legge n. 74 del 2012 per i lavori connessi all'emergenza terremoto in Emilia e contenute nella Direttiva 23 giugno 2010 del Ministro dell'Interno ed in particolare: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri.

La seconda novità era inerente agli effetti giuridici derivanti dall'iscrizione alla c.d. white list che equivaleva all'assolvimento degli obblighi di "informazione antimafia" per l'esercizio dell'attività d’impresa ritenuta a rischio (informazione di necessaria acquisizione per appalti pubblici di valore superiore alla soglia comunitaria). Tale previsione intendeva conseguire un effetto deflattivo e di semplificazione degli adempimenti connessi alle verifiche antimafia. La stessa c.d. legge anticorruzione prevedeva che l'elenco dei settori maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa dovesse essere aggiornato periodicamente, per tener conto di eventuali mutamenti nelle strategie criminali di acquisizione delle attività economiche. La statuizione originaria non conteneva, dunque, alcun obbligo in merito all’iscrizione nei cennati elenchi per le conseguenti verifiche antimafia, tant’è vero che l’articolo 2, comma 2, del summenzionato decreto, adottato in attuazione del comma 56 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2012, disponeva espressamente come volontaria tale iscrizione.

Le modifiche normative alle white list
Il descritto originario comma 52 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2012 è stato interamente sostituito per opera dell’articolo 29 del citato decreto-legge, recante “Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa”, che ha introdotto l’obbligo per i soggetti indicati all’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice della legislazione antimafia) di acquisire la documentazione antimafia attraverso la consultazione delle predette “liste” ai fini della stipula, approvazione ed autorizzazione dei contratti e subcontratti riguardanti i settori di attività “a rischio”, normativamente individuati dall’articolo 1, comma 53, della stessa legge n. 190 del 2012. La prefettura è tenuta ad effettuare verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, a disporre la cancellazione dell'impresa dall'elenco. L’articolo 29 ha poi aggiunto il comma 52-bis che prevede la completa equipollenza tra l’iscrizione nelle white list e i contenuti della comunicazione e dell’informazione antimafia, da acquisire indipendentemente dalle soglie previste dal Codice antimafia.

La segnalazione dell’ANAC
Tale mutato quadro normativo concernente l’utilizzo del citato elenco ha evidenziato l’esigenza di un chiarimento, sollecitato formalmente dall’ANAC con l’atto di segnalazione n. 1 del 21 gennaio 2015, laddove, all’obbligo per i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – vale a dire per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche e, infine, per i contraenti generali – di consultare gli elenchi di cui al comma 52 dell’articolo 1 della c.d. legge anticorruzione non ha fatto seguito la previsione dell’obbligo di iscrizione a carico degli operatori economici che svolgono le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa indicate dal comma 52 dell’articolo 1 della legge 190 del 2012. Ciò anche se, sottolineava l’ANAC, tale ultimo obbligo fosse implicitamente ricavabile dal comma 2, dell’articolo 29 del decreto-legge 90 del 2014, che, introducendo un regime transitorio alla disciplina delle verifiche tramite elenco, lasciava presupporre l’obbligo anche per gli operatori di iscriversi nelle c.d. white List, nella misura in cui la citata iscrizione risultava essere, di fatto, una condizione per ricevere l’affidamento dei relativi contratti. Infatti, dalla speciale previsione secondo cui la sola presentazione della domanda di iscrizione potesse essere ritenuta idonea condizione per l’affidamento del contratto (salvo il recesso della stazione appaltante in caso di sopravvenuto diniego, ex art. 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011) se ne poteva ricavare, in via interpretativa, la sussistenza di una regola generale che attribuisse all’iscrizione delle imprese nei medesimi elenchi la natura di condizione necessaria per ottenere l’affidamento di contratti nei settori di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge anticorruzione (ciò che rende l’iscrizione, di fatto, obbligatoria).

In seno al richiamato quadro normativo si rendeva, tuttavia, necessario un intervento di armonizzazione, che l’ANAC ipotizzava attraverso l’eventuale modifica del d.p.c.m. 18 aprile 2013. Vero è che il mancato adeguamento delle disposizioni del detto decreto non avrebbe potuto produrre conseguenze giuridiche sul piano pratico, posto che, per il principio di gerarchia tra le fonti del diritto, le disposizioni del d.P.C.M sono comunque “recessive” rispetto a quelle recate dal novellato comma 52 dell’articolo 1 della legge n. 190/2012; tuttavia, evidenti esigenze di chiarezza ed attualità del dato testuale impongono di provvedere all’intervento di restyling normativo. Ciò anche per consentire di realizzare appieno l’obiettivo del legislatore, secondo quanto emerge dalla stessa Relazione illustrativa (della Camera) al disegno di legge numero 2486 AC di conversione in legge del d.l. 90/2014. In essa, infatti si dava espressamente atto del fatto che «Secondo le vigenti previsioni, l’iscrizione in tali elenchi, che attestano l’insussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, considerata equipollente alle informazioni antimafia disciplinate dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, rimane totalmente affidata alla discrezionalità dell’operatore. Ciò rischia di determinare, come sembra testimoniare la prima esperienza maturata, un popolamento alquanto parziale di tali elenchi, che finirebbero, pertanto, per essere poco rappresentativi della platea degli operatori economici che svolgono attività maggiormente esposte al pericolo di infiltrazione criminale...(omissis)… In altri termini, l’iscrizione nell’elenco viene a costituire, per coloro che operano nei settori più vulnerabili, la forma necessitata attraverso la quale viene ad essere accertata l’assenza di pregiudizi nella materia dell’antimafia».

Le modifiche al regime delle white list
Sulla base di tali considerazioni è stato adottato il d.P.C.M. 24 novembre 2016 che interviene ora per completare la disciplina del sistema delle white list nei seguenti termini:

  • con l’articolo 1, comma 1, lett. a), integra l’articolo 2 del suddetto d.P.C.M, per chiarire che, nei settori individuati dal comma 53 dell’articolo 1 della legge n. 190/2012, la stipula, l’approvazione o l’autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici sono subordinati, ai fini dell’acquisizione della documentazione antimafia liberatoria, all’iscrizione dell’impresa nella white list;
  • con l’articolo 1, comma 1, lett. b), introduce un nuovo art. 3-bis, con il quale:
  • si precisa che l’iscrizione nelle white list costituisce la modalità obbligatoria attraverso la quale le stazioni appaltanti acquisiscono la documentazione antimafia nei confronti delle imprese operanti nei settori “a rischio”;
  • si specifica che, per i soggetti che risultano non censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno tuttavia presentato domanda di iscrizione nell’elenco, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia. A tal fine, le stazioni appaltanti consultano la Banca dati nazionale unica, immettendo i dati relativi all’impresa, come in ogni altra situazione di ordinaria consultazione di tale piattaforma, finalizzata al rilascio della documentazione antimafia. Dal momento della consultazione della Banca dati decorreranno i termini, previsti dall’articolo 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia, alla consumazione dei quali la stessa stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione o approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le cautele di legge, previste in caso di successivo diniego dell’iscrizione;
  • si prevede che, ai sensi dell’articolo 1, comma 52-bis, della legge n. 190/2012, le stazioni appaltanti acquisiscano, tramite la consultazione delle white list, la documentazione antimafia anche in relazione ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta, sempreché permangano le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale;
  • si prevede che le stazioni appaltanti debbano comunicare alla prefettura, solo con modalità telematica in ossequio al disposto del codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, le ditte, ovvero le denominazioni o le ragioni sociali delle imprese in relazione alle quali hanno acquisito la documentazione antimafia tramite consultazione dell’elenco;
  • con l’articolo 1, comma 1, lett. c), si sostituisce il comma 1 dell’art. 7 del d.P.C.M, chiarendosi, alla luce della nuova disciplina degli effetti di equipollenza dell’iscrizione nelle white list, introdotta dall’articolo 29 del decreto-legge n. 90/2014, che l’iscrizione nell’elenco tiene luogo della documentazione antimafia, non solo – come già era previsto – per l’esercizio delle attività per cui l’impresa ha conseguito l’iscrizione, ma anche perla stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quella per la quale è stata conseguita l’iscrizione in elenco.

L’affermazione dello strumento delle white list
L’adozione del d.P.C.M. 24 novembre 2016 costituisce dunque un passaggio fondamentale per l’affermazione dello strumento delle white list. Innanzitutto, l'iscrizione negli elenchi in Prefettura diventa vincolante, spazzando via i dubbi sull'obbligo, a causa di una ambigua formulazione inserita del precedente decreto del 2013 che ha istituito gli albi delle imprese "pulite". L'iscrizione all'elenco può sostituire la documentazione antimafia (comunicazione e informativa) per appalti di qualunque importo e anche di natura diversa dal settore specifico per il quale l'impresa ha richiesto l'iscrizione. Il decreto stabilisce anche un raccordo tra le white list e la Banca dati unica antimafia inaugurata a gennaio 2016. Anche se i due strumenti di verifica rischiano di accavallarsi. Può capitare infatti che un'impresa abbia fatto domanda di iscrizione nelle white list ma non risulti ancora tracciata dalla banca dati. In questo caso scattano le procedure ordinarie previste dal codice antimafia, cioè i controlli sull'impresa, da concludere entro un massimo di 30 giorni (45 nei casi più complessi). Al termine dei 30 giorni, o nei casi più urgenti, la stazione appaltante potrà concludere il contratto salvo revocarlo (fatte salve le opere già eseguite) nel caso di stop del prefetto al termine dei controlli. Se tutto, invece, andrà liscio l'impresa si vedrà iscritta sia nelle white list che nella Banca dati unica antimafia.

Con questi interventi si deve presumere che le white list diventino lo strumento principale per la conquista della certificazione antimafia da parte delle imprese. Il nullaosta non sarà infatti limitato a uno specifico settore, ma potrà essere esibito per qualsiasi tipo o dimensione del contratto, senza limiti di importo. Una volta iscritti in white list, insomma, le imprese dovrebbero lasciarsi alle spalle il pensiero degli adempimenti antimafia.