Caos gare, i bandi spediti ma non usciti in Gazzetta entro il 2023 vanno ritirati e ripubblicati sulla banca dati Anac

 L’Autorità interviene ribadendo la «inidoneità» delle pubblicità nelle forme diverse da quelle in vigore dal 1° gennaio. In questi casi le Pa sono “invitate” a considerare il ritiro in autotutela dell’avviso

 Nella complicata fase di transizione verso la pubblicazione degli avvisi esclusivamente on line, l’Autorità sui contratti pubblici interviene ribadendo in pieno i termini e le nuove modalità della pubblicazione degli avvisi, con un ammonimento a tutte le Pa che non avessero dato la pubblicità dei loro appalti con le nuove regole. Con un provvedimento firmato dal presidente Giuseppe Busia, l’Anac fa salvi solo gli avvisi che siano stati pubblicati sulla Gazzetta italiana successivamente al 31 dicembre ma anche sulla Gazzetta europea prima di tale data. In tutti gli altri casi - sia per gli appalti soprasoglia, che per quelli sottosoglia - l’uscita in Gazzetta rappresenta una forma di pubblicità «inidonea». Si suggerisce pertanto il ritiro in autotutela e la pubblicazione sulla banca dati apposita. Banca dati che, come è noto, è ancora deserta.

Ok i bandi usciti sulla Gazzetta Ue entro il 31 dicembre
«Le procedure di gara soggette agli obblighi di pubblicazione a livello europeo il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea entro il 31 dicembre 2023 - si legge nel provvedimento - assolvono efficacemente gli obblighi di pubblicità legale a livello nazionale tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale italiana. Per queste gare, gli effetti giuridici dell’atto pubblicato continuano a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta».

I bandi inviati ma non pubblicati vanno ritirati
«Le procedure di gara soggette agli obblighi di pubblicazione a livello europeo il cui bando è stato solo inviato al TED (la piattaforma europea delle gare, ndr) entro il 31 dicembre 2023 ma non anche pubblicato su GUUE entro tale data rientrano nell’ambito di applicazione della nuova disciplina della pubblicità legale e sono pertanto tenute ad assolvere gli obblighi di pubblicità legale a livello nazionale tramite la BDNCP». In questo caso, spiega l’Autorità, «la pubblicazione del bando su GURI in data successiva al 1° gennaio 2024 non è conforme agli articoli 27, 84 e 85 del d.lgs. 36/2023 e risulta inidonea ad assolvere agli obblighi di pubblicità legale». Ed ecco il suggerimento alle amministrazioni: «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti titolari di gare che ricadono in tale condizione sono invitati a valutare il ritiro del bando in autotutela, al fine di poter impostare ex novo la gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e procedere alla trasmissione alla BDNCP dei dati necessari alla pubblicazione, sia a livello europeo che nazionale, tramite interoperabilità con la BDNCP stessa, in conformità a quanto previsto nella Delibera n. 263/2023».

Quanto ai bandi sottosoglia, se il bando è stato inviato alla Gazzetta italiana entro il 31 dicembre ma non è stato pubblicato entro l’anno, «anche in questo caso le stazioni appaltanti e gli enti concedenti titolari di gare che ricadono in tale condizione sono invitati a valutare il ritiro del bando in autotutela, al fine di poter impostare ex novo la gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e procedere alla trasmissione alla BDNCP dei dati necessari alla pubblicazione a livello nazionale tramite interoperabilità con la BDNCP stessa, in conformità a quanto previsto nella Delibera n. 263/2023».