Anac: illegittimo imporre un costo all'aggiudicatario per servizi di committenza

 L'Autorità anticorruzione interviene contro un comune che ha applicato il meccanismo di remunerazione a favore di Asmel per l'attività di procurement

 «È illegittimo porre a carico dell'impresa che si aggiudica un appalto i costi connessi ai servizi di committenza». Così il presidente dell'Anac Giuseppe Busia, nella nota del 15 marzo scorso (n.847/2023) pubblicata sul sito istituzionale, con la quale si stigmatizza una prassi che non ha alcun fondamento normativo. La censura è rivolta in prima battuta a un comune siciliano che si è avvalso di Asmel in qualità di centrale di committenza per appaltare i lavori di recupero del centro storico. Nel bando veniva espressamente previsto che l'aggiudicatario avrebbe dovuto corrispondere ad Asmel una cifra pari all'1% del valore dell'appalto a base d'asta, maggiorato dell'inflazione, per una somma complessiva che sfiora gli 8mila euro (esattamente 7.988 euro). L'impegno in tal senso era indicato dal bando tra gli elementi da indicare nell'offerta economica.


Prima di tutto l'Anac ha tenuto a ribadire «la mancata qualifica di Asmel quale centrale di committenza» (principio affermato anche nelle delibere n. 570/2022, n.780/2019 e n.179/2020). Successivamente, l'Autorità ricorda che la previsione di un meccanismo di remunerazione per servizi di committenza a carico del futuro aggiudicatario «non è supportata da alcuna puntuale base normativa». Anche in questo caso il principio è stato già affermato in una delibera del 2021 (n.225 del 16 marzo) e la cui inosservanza appare incostituzionale alla luce del noto principio della Carta, secondo cui «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».

Quindi, argomenta l'Anac, la commissione richiesta da Asmel alla ditta che si è aggiudicata l'appalto «non troverebbe alcuna copertura costituzionale in quanto, ad oggi è assente nel nostro ordinamento una norma che conferisca alle centrali di committenza di trasporre le spese di gestione della gara in capo all'operatore, come è invece previsto, ad esempio, per le spese per la pubblicazione del bando di gara, nonché per le spese di registro, che sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione».