Le gravi irregolarità  in materia fiscale nel recente decreto del MEF

 Con il recente d.m. del MEF (del 28 settembre pubblicato in G.U. il 12 ottobre scorso), rubricato “disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate”, viene data attuazione al disposto di cui al comma 4, quinto periodo e settimo periodo), dell’articolo 80 del codice.

Previsione, come adeguata dalla legge 238/2021, che si pone il problema dell’esclusione dalla gara dell’appaltatore “se la stazione appaltante è a conoscenza e  può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso  gravi  violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento  di imposte e tasse o contributi previdenziali”.
d.m., quindi, che indica “limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro” (come dispone il periodo settimo del comma 4 dell’articolo 80 del codice)

L’AMBITO DI APPLICAZIONE

L’articolo 2 del decreto chiarisce – in primis - quando si è in presenza di una “violazione (..) agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse”.
Presupposti, ai sensi dello stesso articolo, sono:
    a) la notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
    b) la notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
c) la notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54-bis del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Le predette violazioni possono definirsi gravi (ai sensi del successivo articolo 3) – fermo restando il limite dei 35mila euro – in caso di inottemperanza di un obbligo di “pagamento di imposte o tasse per un importo che,  con  esclusione  di sanzioni  e  interessi,  e'  pari  o  superiore  al  10%  del  valore dell'appalto”.
In caso di appalto suddiviso in lotti “la  soglia  di gravità” è determinata dal valore dei lotti a cui l’operatore economico partecipa.
Nel caso di subappalto o partecipazione concertata (anche in caso di consorzio) “la  soglia di  gravità  riferita  al  subappaltatore  o  al   partecipante   al raggruppamento  o  al  consorzio  è  rapportata  al   valore   della prestazione assunta dal singolo operatore economico”.

LA VIOLAZIONE (GRAVE) NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATA

Il penultimo articolo (il n. 4) del d.m. si sofferma sulla configurazione di violazione non definitivamente accertata.
È tale la violazione non contestata per cui siano “decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati”.
Non devono essere considerate dalla stazione appaltante (ai fini dell’esclusione che quindi non può operare) i casi in cui sia intervenuta:

  1.  una pronuncia giurisdizionale  favorevole  all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata,
  2. siano “stati adottati  provvedimenti di sospensione  giurisdizionale o amministrativa”.  

Nel periodo transitorio – fino alla complessiva implementazione della banca dati unica -, l'Agenzia delle entrate, “su richiesta della stazione appaltante, rilascia, relativamente ai tributi dalla stessa gestiti, la certificazione di cui al  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001, le cui risultanze sono valutabili ai fini  dell'esclusione  dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto” in ossequio a quanto previsto nel d.m.