Rotazione sottosoglia, niente inviti al gestore uscente (anche se scelto con gara)

 PDFLa sentenza del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato: non importa il tipo di procedura utilizzata per la selezione originaria, ma la rendita di posizione derivante dalla gestione dell'appalto

 

Anche se all'origine è stato scelto con gara il gestore uscente di un appalto sottosoglia non deve essere invitato alla procedura per la riassegnazione della commessa. È quanto chiarisce il Consiglio di Stato con lasentenza n.1524/2019, pubblicata lo scorso 5 marzo.

Il caso nasce dalla protesta del vecchio appaltatore non invitato alla nuova selezione. Secondo l'impresa promotrice del ricorso il principio di rotazione, con divieto di reinvito, potrebbe trovare applicazione solo nel caso in cui il vecchio gestore fosse stato scelto tramite affidamento diretto o procedura negoziata.

Il Consiglio di Stato non la vede così. La sentenza chiarisce innanzitutto che negli appalti sottosoglia «l'obbligatorietà del principio di rotazione va confermata come principio generale» perché «trova fondamento nell'esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, la cui posizione di vantaggio deriva dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento». Mentre non hanno alcun valore «le modalità di
affidamento, di tipo "aperto", "ristretto" o "negoziato", soprattutto nei mercati in cui il numero di operatori economici attivi non è elevato». Per i giudici a contare è «il fatto oggettivo del precedente affidamento in favore di un determinato operatore economico, non anche la circostanza che questo fosse scaturito da una procedura di tipo aperto o di
altra natura» .

Pertanto, «anche al fine di dissuadere le pratiche di affidamenti senza gara, – tanto più ove ripetuti nel tempo, che ostacolino l'ingresso delle piccole e medie imprese, 
l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale».

Al contrario «per effetto del principio di rotazione l'impresa che in precedenza ha svolto un
determinato servizio non ha più alcuna possibilità di vantare una legittima pretesa ad essere invitata ad una nuova procedura di gara per l'affidamento di un contratto pubblico di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, né di risultare aggiudicataria del relativo affidamento».