Illeciti professionali, linee guida Anac ferme in attesa della conversione del decreto Semplificazioni

  Si ferma l’iter del testo su cui stava lavorando l’Autorità e sul quale era arrivato il parere del Consiglio di Stato a metà novembre

L’Anac ferma i motori dell’aggiornamento delle linee guida n. 6 sul grave illecito professionale in attesa della conversione del decreto Semplificazioni. «Abbiamo deciso di sospendere la valutazione dell’aggiornamento delle linee guida - spiega il consigliere Michele Corradino - in attesa che si consolidino le novità normative». L’Autorità stava lavorando da mesi all’aggionamento delle linee guida sui gravi illeciti, ormai in dirittura d’arrivo, dopo il parere rilasciato dal Consiglio di stato a metà novembre.

Il decreto semplificazioni - n.135/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre - ha modificato le norme che consentono alle stazioni appaltanti di escludere le imprese con macchie sul curriculum. La novità, che si applica alle gare promosse dopo il 15 dicembre, allinea le norme italiane a quelle europee e allarga un po’ le maglie della discrezionalità in mano alle stazioni appaltanti che, all’occorrenza, dunque fuori dai casi ora meglio codificati come le false dichiarazioni o l’inadempimento, dovranno impegnarsi a dimostrare in che modo il comportamento tenuto in passato dall’impresa ne abbia minato l’affidabilità.

Oltre alle indicazioni dell’Anac, una prima bussola è contenuta anche nei cosddetti considerando della direttiva europee 24/2014, dove si indica (al considerando 101) che tra i cosiddetti illeciti professionali che possono condurre all’esclusione possono rientrare le 
«violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale».

La direttiva suggerisce però anche “prudenza” nell’estrazione dei cartellini. «Nell'applicare motivi di esclusione facoltativi, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero prestare particolare attenzione al principio di proporzionalità. Lievi irregolarità dovrebbero comportare l'esclusione di un operatore economico solo in circostanze eccezionali». Vanno invece puniti i casi di recidiva. «Tuttavia - conclude infatti il capitolo deidicato agli illeciti - casi ripetuti di lievi irregolarità possono far nascere dubbi sull'affidabilità di un operatore economico che potrebbero giustificarne l'esclusione».