14 novembre 2017 - Offerta piĆ¹ vantaggiosa/2. La giurisprudenza recente consente di impugnare la scelta del criterio in gara

 Prima del Codice 2016 era pacifico che si potesse impugnare solo l'aggiudicazione, ora la scelta del criterio può essere contestata subito

La scelta del legislatore nazionale di privilegiare il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al prezzo più basso ha posto una questione anche in relazione al momento dell'impugnazione rispetto alle scelte operate dall'ente appaltante in relazione al criterio prescelto.
In particolare, la questione che si è posta è se di fronte alla scelta dell'ente appaltante di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso il concorrente che intenda contestarne la legittimità abbia un onere di immediata impugnazione - cioè entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando - ovvero possa posticipare la stessa a un momento successivo. 

L'IMPUGNAZIONE SUCCESSIVA 
Secondo una prima tesi in linea con un'impostazione di tipo tradizionale la scelta del criterio di aggiudicazione, non precludendo la partecipazione alla gara dell'impresa né impedendo ai concorrenti di formulare un'offerta, non sarebbe suscettibile di immediata impugnazione.
Questa impostazione trova origine in un orientamento consolidato che si è andato a radicare a partire dalla nota sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2003. Tale orientamento si fonda sul principio secondo cui la regola generale è che le clausole del bando di gara vanno impugnate unitamente agli atti che di esse fanno applicazione, perché solo in tale momento si produce la lesione attuale e concreta della posizione del concorrente. 

Fanno eccezione a questa regola le clausole del bando – che vanno quindi impugnate immediatamente - che hanno un effetto immediatamente escludente o che impongono oneri ai concorrenti manifestamente incomprensibili o sproporzionati o, ancora, che rendono impossibile la stessa formulazione dell'offerta. Tra tali clausole non rientrano quelle che incidono sulla formulazione dell'offerta, quali appunto quelle relative al criterio di aggiudicazione prescelto dall'ente appaltante. 
Secondo questo orientamento, infatti, tali clausole producono il loro eventuale effetto lesivo per il concorrente solo all'esito negativo della procedura di gara. Di conseguenza, esse devono essere impugnate unitamente al provvedimento di aggiudicazione che ne fa applicazione, non sussistendo quindi per le stesse un onere di impugnazione immediata che, se proposta, va dichiarata inammissibile (così, tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 18 aprile 2017, n. 1809; Sez. IV, 11ottobre 2016, n.4180; Tar Lazio, Sez. I, 2 dicembre 2016, n. 12066). 

A conferma della perdurante validità di questa impostazione anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 è stato sottolineato come l'articolo 204, comma 1 di tale Decreto ha previsto – attraverso l'inserimento del comma 2- bis all'articolo 120 del Codice del processo amministrativo – un onere di impugnazione immediata dei soli provvedimenti che riguardano l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti alla/dalla procedura di gara (Tar Puglia, 30 ottobre 2017, n. 1109). 
Solo per questi provvedimenti, in quanto autonomamente lesivi della sfera giuridica dei concorrenti, sussisterebbe l'onere di immediata impugnazione. 

In definitiva, la nuova norma ha inteso nettamente distinguere tra contestazioni che attengono alla fase dell'ammissione/esclusione, che vanno sollevate con immediatezza; e contestazioni che attengono alla fase di valutazione dell'offerta, per le quali rimane fermo il principio della successiva impugnazione, unitamente al provvedimento di aggiudicazione che si assume lesivo della propria sfera giuridica. 
L'individuazione del criterio di aggiudicazione da adottare, e in particolare la scelta di ricorrere al prezzo più basso, non traducendosi in un provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti, non comporta l'onere di immediata impugnazione.

L'IMPUGNAZIONE IMMEDIATA 
Recentemente tuttavia ha trovato spazio in giurisprudenza anche la tesi opposta (Tar Campania, 24 ottobre 2017, n, 4995; Cons. Stato, Sez. III, 2 maggio 2107, n. 2014). 
È stato infatti ritenuto che la scelta illegittima del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso – cioè il suo utilizzo al di fuori dei limiti indicati dalla norma – venga a configurare una lesione immediata della posizione giuridica del concorrente. Quest'ultimo, infatti, potrebbe far valere una lesione attuale e concreta consistente nell'impossibilità di formulare un'offerta che consenta di valutare anche gli aspetti qualitativi e non solo l'elemento prezzo. 

In sostanza, secondo questa tesi la scelta del legislatore di privilegiare il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa relegando il prezzo più basso a ipotesi predeterminate avrebbe mutato il quadro normativo di riferimento. 
Nello specifico questo mutamento – unitamente ad altri elementi innovati relativi all'immediata impugnazione delle ammissioni/esclusioni e alla introduzione del principio di nullità delle clausole di esclusione al di fuori dei casi previsi dalla legge - porterebbe a ritenere che la tutela accordata non si identifichi più con l'interesse specifico del concorrente a conseguire l'aggiudicazione del contratto, venendosi a configurare piuttosto un interesse più ampio che ricomprende il diritto di tutti i concorrenti di partecipare alla gara sulla base delle regole individuate dal legislatore. 
Tale diritto, relativamente all'ambito specifico dei criteri di aggiudicazione, si sostanzia nella possibilità – che non può essere illegittimamente preclusa ai concorrenti - di vedere valutata la propria offerta non solo sotto il profilo del prezzo, ma anche in relazione agli elementi qualitativi della stessa. 

La conclusione di questo ragionamento è che sussiste l'onere di immediata impugnazione della clausola del bando che preveda il ricorso – ritenuto illegittimo - al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. E ciò in quanto la posizione del concorrente – che si sostanzia nell'interesse a concorrere alla gara sulla base di un criterio che consenta anche la valutazione dei profili qualitativi dell'offerta – subisce una lesione attuale e concreta già al momento della scelta del criterio di aggiudicazione, senza necessità di attendere gli esiti della gara.

A conferma della correttezza di questa soluzione, viene evidenziato come che la tesi opposta – cioè dell'impugnazione successiva unitamente al provvedimento di aggiudicazione – finirebbe per depotenziare due principi cardine introdotti dal D.lgs. 50.

Il primo principio è quello che individua quale criterio di aggiudicazione ordinario l'offerta economicamente più vantaggiosa, relegando il prezzo più basso a ipotesi residuali. Questa scelta del legislatore rischierebbe di rimanere priva di concreta effettività se si consentisse che il rispetto della regola indicata possa essere invocato solo a valle del provvedimento di aggiudicazione. 

Il secondo pilastro del nuovo sistema normativo che verrebbe meno è quello che incentra il sistema dei ricorsi giurisdizionali su una logica bifasica, in cui la prima fase si esaurisce nelle contestazioni (e nei relativi giudizi) che attengono alla fase delle ammissioni ed esclusioni, che non possono più essere prese in considerazione nella seconda fase, in cui le eventuali illegittimità da far valere in giudizio sono solo quelle che attengono allo svolgimento della procedura di gara in senso stretto. Infatti, poiché l'eventuale illegittimità del bando sotto il profilo del criterio di aggiudicazione prescelto rappresenta un aspetto prioritario rispetto al tema delle ammissioni/esclusioni, la relativa contestazione va sollevata nella prima fase, per evitare che sia vanificato l'intento acceleratorio e semplificatorio del contenzioso che il legislatore ha inteso perseguire.
In realtà proprio quest'ultimo aspetto suscita perplessità. Infatti, la norma prevede in maniera esplicita che l'obbligo di impugnazione immediata riguardi esclusivamente i provvedimenti di ammissione/esclusione. Di conseguenza, ritenere che la scelta del criterio di aggiudicazione rappresenti un tema prioritario rispetto al profilo ammissione/esclusione appare come un'affermazione che va al di là della formulazione letterale della norma per privilegiare un'interpretazione di tipo sistematico che si fonda sulla lettura coordinata di una pluralità di disposizioni.