- 31 OTTOBRE 2017 - Arricchimento senza causa

 Pubblica Amministrazione – Obbligo indennitario – Presupposti per il riconoscimento

La fattispecie rimessa alla Suprema Corte attiene a profili interpretativi connessi all’applicazione dell’art. 2041 c.c. in ipotesi di opere pubbliche, con riferimento all’avvenuta esecuzione di opere aggiuntive eseguite dall’appaltatore in assenza di qualsiasi valida richiesta o autorizzazione.

Con precedenti arresti, la Corte aveva già affermato il principio secondo cui all’appaltatore – che abbia posto in essere varianti arbitrarie – non compete l’indennizzo ex  art. 2041 cod. civ. ove sia applicabile, al caso si specie, un precetto legislativo che  escluda in modo espresso un riconoscimento (Cass., 9 luglio 2004, n. 12681; Cass., 23 febbraio 1996, n. 1443).

Non è riscontrabile, dunque, un’inammissibilità dell’actio de in rem nei confronti della Pubblica amministrazione.

L’espediente giurisprudenziale del riconoscimento dell’utilitas  può essere adeguatamente coniugato con la piena garanzia del diritto di azione del depauperato, nell’ambito del principio di diritto comune dell’arricchimento imposto, in ragione del quale l’indennizzo non è dovuto se l’arricchito ha rifiutato l’arricchimento o non abbia potuto rifiutarlo, perchè inconsapevole del reventum utilitatis (Cass. Sez. U, 26 maggio 2015, n. 10798).

E così: “Il riconoscimento dell’utilità da parte dell’arricchito non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso; tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell’articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. “arricchimento imposto“, potendo, invece, l’Amministrazione eccepire e provare che l’indennizzo non è dovuto laddove l’arricchito ha rifiutato l’arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'”eventum utilitatis”.

Suprema Corte di Cassazione – sezione I civile – sentenza 27 giugno 2017, n. 15937