- 2 novembre 2017 - E' ammissibile la sostituzione dell'impresa ausiliaria priva dei requisiti

 Nel nuovo quadro normativo comunitario e nazionale la sostituzione dell’impresa ausiliaria priva dei requisiti non solo è consentita ma è imposta

L’art. 89, comma 3, del d. lgs. n. 502016, che costituisce diretta attuazione dell’art. 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dispone espressamente che la stazione appaltante debba verificare, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80 ed impone all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il carattere obbligatorio di tale verifica e della conseguente sostituzione dell’impresa ausiliaria priva dei requisiti dimostra come il legislatore comunitario, seguito da quello nazionale, abbia quindi deciso di superare definitivamente l’impostazione che individuava nella sostituzione “in corsa” dell’ausiliario inidoneo una pratica lesiva della concorrenza.

Se nel previgente quadro normativo, difatti, la giurisprudenza nazionale e comunitaria aveva escluso la possibilità di sostituire un’impresa ausiliaria che avesse perduto le qualificazioni richieste successivamente al deposito della sua offerta ed aveva affermato che detta situazione determinasse l’esclusione automatica dell’operatore ausiliato, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti, le previsioni attualmente in vigore consentono ed anzi impongono la sostituzione dell’ausiliaria priva dei requisiti.

 Sentenza del TAR Lazio Roma, sez. III, del 27 ottobre 2017 n. 10763