Parlare della “congruità della manodopera” alla luce dell’Interpello n. 4/2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è particolarmente importante perché tale interpello chiarisce con precisione quando e come si applica l’obbligo della verifica della congruità, soprattutto in rapporto alle imprese “non edili”. Garantire la congruità della manodopera significa assicurare che dietro ogni opera ci sia lavoro regolare, tracciato e qualificato: un indicatore concreto di qualità e responsabilità d’impresa. Qui di seguito sintetizzo i principali motivi per cui è rilevante, con i punti chiave dell’interpello e le implicazioni operative, allegando anche una tabella operativa.
Contesto normativo e finalità
L’obbligo della verifica della congruità della manodopera (cd. “D.M. n. 143/2021” – “Verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili”) è stato introdotto con l’art. 8, comma 10-bis, del Decreto-Legge n. 76/2020, con l’obiettivo di contrastare il lavoro irregolare e il dumping contrattuale nel settore dell’edilizia.
Questo obbligo prevede che per le opere edili (pubbliche e private) sia richiesta un’attestazione (“DURC di congruità”) di verifica affinché la manodopera incida in modo proporzionato rispetto al valore dell’opera, nei limiti e secondo le soglie e le condizioni definite dal decreto. Dunque, parlare di congruità significa affrontare un tema rilevante non solo dal punto di vista contrattuale o fiscale, ma anche di compliance, vigilanza, e rischio sanzionatorio.
La verifica di congruità edilizia è un sistema che permette di controllare l’incidenza della manodopera utilizzata nella realizzazione di lavori edili e ciò implica, in prima battuta, la dichiarazione del numero minimo di lavoratori e di maestranze previsti. Tale sistema è gestito attraverso la piattaforma CNCE Ediconnect, alla quale imprese e committenti possono richiedere le attestazioni. Questo strumento permette di caricare i cantieri oggetto di congruità e di inserire tutti gli attori che partecipano all’appalto, nonché di monitorare, durante l’intera durata dei lavori, la percentuale di manodopera utilizzata in termini di costo del lavoro.
La verifica di congruità della manodopera riguarda esclusivamente il settore edile, comprendente tutte le attività, anche quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività dell’impresa affidataria dei lavori, per le quali si applica la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. L’ambito applicativo inerisce sia per i lavori pubblici sia per quelli privati, però il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro (al netto dell’IVA e comprensivi degli oneri di sicurezza e di discarica), escludendo le spese per progettazione, direzione lavori, asseverazione e collaudi. L’incidenza della manodopera deve essere calcolata sul valore dei lavori edili e per tale motivo necessita aver chiaro il suo significato e cioè:
- per i lavori pubblici si riferisce al valore indicato in sede di aggiudicazione, al netto dell’IVA e al lordo del ribasso;
- per i lavori privati, soggetti a notifica preliminare, si considera l’importo totale indicato nella notifica.
In ogni caso, si farà riferimento al valore espresso nel contratto d’appalto, sempre al netto dell’IVA.
L’obbligo di attestazione della congruità è stato introdotto per contrastare il lavoro irregolare e la sua attestazione è di competenza delle Casse Edili, che rilasciano il certificato per lo specifico intervento, sia nei lavori pubblici sia privati, eseguiti dalle imprese affidatarie ed esecutrici, in regime di appalto, subappalto, o da lavoratori autonomi per un valore superiore a una certa soglia. Il controllo positivo produrrà un’attestazione, detta “certificazione di congruità”, da parte della Cassa edile, una sorta di DURC di congruità edilizia, che accompagna il DURC contributivo.
Tuttavia, è necessario chiarire anche il concetto di settore edile. Rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività dell’impresa affidataria, per le quali si applica la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale.
Per ottenere una attestazione positiva, è necessario soddisfare i requisiti minimi sull’utilizzo della manodopera, come indicati nella tabella allegata al decreto, che riporta le percentuali minime di costo del lavoro da rispettare nelle diverse lavorazioni edili, come altresì previsto con l’Accordo del 24/6/2022, attraverso il quale sono state introdotte le categorie specialistiche OS.
Nei lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera collettiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria all’ultimo stato di avanzamento dei lavori, prima di procedere al saldo finale. L’esito negativo della verifica di congruità, riferita alla singola opera pubblica o privata, ha effetto a partire dalla data di emissione sulle successive verifiche di regolarità contributiva (finalizzate al rilascio del DURC on line, DOL dal 2015), in modo che nel caso la Cassa Edile territorialmente competente (cioè quella dove si trova il cantiere) emetta un giudizio di non congruità definitivo, questa decisione vada ad influenzare la valutazione della regolarità contributiva dell’impresa affidataria. In caso di scostamento dai minimi previsti, con una tolleranza del 5%, la Cassa Edile rilascerà ugualmente l’attestazione, previa dichiarazione del direttore dei lavori che ne giustifichi il motivo. Inoltre, è previsto che l’impresa affidataria risultante non congrua possa dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera, con documentazione idonea che attesti costi non registrati presso la Cassa Edile.
È importante prestare attenzione al fatto che, in caso di mancata attestazione, la Cassa Edile deve iscrivere l’impresa nella BNI (Banca nazionale delle imprese irregolari), consultata per le richieste del documento di congruità relativamente a lavori pubblici e privati, con conseguenze negative sull’immagine aziendale.
Novità e chiarimenti apportati dall’interpello n. 4/2025
L’interpello del 17 ottobre 2025 (n. 4/2025) risponde ad alcuni quesiti specifici posti da ANIE (Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche) in merito all’applicazione del regime della congruità anche per imprese che non rientrano nel comparto edilizio ma, che, in appalti edili, svolgono attività accessorie.
In questo senso, l’interpello chiarisce due aspetti fondamentali:
- che l’obbligo della verifica riguarda l’intervento edile in sé (anche se l’impresa è di altro settore);
- che invece l’iscrizione alle Casse Edili/Edilcasse (e quindi il regime tipico delle imprese edili) va valutata caso per caso, e non tutte le imprese “non edili” sono automaticamente obbligate all’iscrizione.
Implicazioni operative per le imprese e committenti
Il DURC di congruità ridisegna le responsabilità operative nel cantiere: alle imprese il compito di dimostrare la correttezza del lavoro svolto, ai committenti quello di vigilare e garantire la regolarità dell’intero processo. Per imprese e committenti, la congruità della manodopera non è solo un controllo a fine lavori, ma un percorso gestionale che richiede pianificazione, tracciabilità e coordinamento lungo l’intero ciclo dell’appalto.
Guardiamo nello specifico.
Se un’impresa – anche non edile – esegue lavori riconducibili al settore edile (v. art. 2 D.M. 143/2021: attività edili) nell’ambito di un appalto, il committente o l’impresa affidataria deve richiedere l’attestazione di congruità.
L’interpello infatti conferma che l’obbligo scatta in relazione all’intervento edile. Bisogna distinguere tra le lavorazioni “edili” (soggette alla verifica) e quelle che, pur nell’appalto edile, non sono attività edili (fornitura di materiali, apparecchiature, prestazioni accessorie) e quindi non rientrano nel calcolo della manodopera da verificare.
L’interpello lo precisa: “sono escluse dal calcolo … le altre attività, anche se connesse alla fornitura” pur se importanti nell’appalto. Per il committente (o affidatario) diviene cruciale verificare l’attestazione di congruità prima del saldo finale dell’opera, come previsto dal D.M. 143/2021. L’interpello chiarisce che, per le imprese “non edili” che eseguono lavori edili accessori, l’iscrizione alla Cassa Edile non è automaticamente richiesta se non operano prevalentemente nel settore edile.
Quindi occorre una valutazione della prevalenza dell’attività edilizia.
Rischi e attenzione
Il mancato rilascio dell’attestazione di congruità può comportare impedimenti per i pagamenti finali, rallentamenti nell’appalto e possibili contestazioni da parte degli organi di vigilanza. Per le imprese non edili che entrano in appalti edili deve essere chiaro che, anche se non applicano CCNL edilizia, ma operano nel contesto edilizio la verifica scatta. L’interpello lo conferma.
Questo pone un rischio “non percepito” per molte imprese accessorie.
Per i committenti/affidatari l’obbligo è di vigilare che i subappaltatori rispettino l’obbligo e che la manodopera impiegata sia congrua, altrimenti si rischia una responsabilità a catena. In caso di Documento di congruità negativo, anche il DURC ordinario diventa negativo fino a quando non viene regolarizzato
Ci si è chiesto se l’appaltatore principale è congruo, ma uno o più subappaltatori non lo sono, a quale impresa viene richiesto di regolarizzarsi?
La risposta è semplice: la congruità non riguarda un’impresa singola, ma l’opera nel suo complesso; quindi, tutta la manodopera edile utilizzata nel cantiere contribuisce al raggiungimento della percentuale di congruità. Tuttavia, nel caso in cui, al termine dell’opera, la Cassa Edile/EdilCassa territorialmente competente rilevi la “non congruità” e l’impresa affidataria non riesca a fornire giustificazioni idonee (secondo quanto previsto dal D.M. n. 143/2021 e dall’Accordo del 10 settembre 2020), quest’ultima sarà tenuta a regolarizzare la situazione, versando alla Cassa Edile/EdilCassa la differenza del costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale minima di congruità. La “non congruità” ha effetti solo sull’impresa affidataria e non sul subappaltatore, se la mancata denuncia di ore in Cassa Edile/EdilCassa è riferibile a quest’ultimo; infatti, l’esito della verifica di congruità riguarda solo l’impresa affidataria, che è responsabile in solido con il subappaltatore per i trattamenti spettanti ai lavoratori del subappalto. Per quanto riguarda il subappaltatore, resta ferma la disciplina del DURC On Line (DOL), e quindi la mancata denuncia di ore in Cassa Edile/EdilCassa avrà effetti sul rilascio del DURC per quest’ultimo.
Cosa cambia concretamente con l’interpello n. 4/2025.
L’interpello ribadisce che l’applicabilità della verifica della congruità è legata all’intervento e al suo settore (edile) e non esclusivamente al fatto che l’impresa appaltatrice sia “edile”. In pratica, se un’impresa metalmeccanica entra in un appalto che prevede lavori edili (es.: rifacimento strutturale, opere murarie, …) anche se la sua attività principale è diversa, deve fornire l’attestazione di congruità per la parte che svolge effettivamente nel cantiere. Tuttavia, per quanto riguarda l’iscrizione obbligatoria alle Casse Edili/Edilcasse, l’interpello chiarisce che l’obbligo sussiste solo in presenza di attività prevalente riconducibile all’edilizia, e quindi non tutte le imprese “non edili” devono automaticamente iscriversi. Si chiarisce anche che nel calcolo dell’incidenza della manodopera non devono essere conteggiate le attività non svolte in cantiere edile o che siano puramente di fornitura/materiali.
Sintetizzando si può dare una risposta alla domanda: che succede se in un cantiere edile appare un’impresa iscritta con un diverso CCNL (ad esempio Metalmeccanica) e come dovrà essere trattata ai fini della verifica di congruità? Questa querelle, sino all’interpello 4 del 17 ottobre scorso che ha oggi consolidato il principio, era già stata affrontata nel contesto delle risposte ad interpello fornite dal Ministero del Lavoro (23 dicembre 2008 n. 56 e 1 agosto 2012 n. 18), in cui lo stesso era chiamato a esprimersi sul rispetto dell’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile da parte di imprese che applicano un CCNL diverso ( per es del settore Metalmeccanico) e che ha concluso nel senso dell’esclusione dall’obbligo anche se l’azienda metalmeccanica opera all’interno di un cantiere, poiché ciò che conta è la situazione aziendale complessiva e l’impresa risulta iscritta solo ai versamenti relativi all’attività prevalentemente svolta. La questione non affrontava ancora l’obbligo del rilascio del DURC di congruità, circostanza oggi chiarita dall’interpello del Ministero del Lavoro n. 4/25 del 17 ottobre 2025, che si ispira ai precedenti, escludendo l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile per le imprese non rientranti nel comparto edile, ma che sono tenute a richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati all’interno del cantiere.
Quali sono gli aspetti da considerare in un’analisi pratica.
Prima di tutto è necessario verificare se l’appalto è riconducibile al settore edile, ai sensi del D.M. 143/2021: quali attività vengono eseguite, se muratura, opere strutturali, rifacimento, manutenzione edilizia, ecc. Si passa poi nell’analisi ispettiva a cercare di individuare l’impresa affidataria e le eventuali imprese subappaltatrici coinvolte, e definire la parte del lavoro effettivamente “edile” (non solo fornitura/servizio). L’operazione di verifica della richiesta dell’attestazione di congruità è un momento importantissimo perché il committente/affidatario deve richiederla prima del saldo finale, come previsto. Per l’impresa non edile che entra in lavori edili: valutare se l’iscrizione alle casse edili sia obbligatoria, in base alla prevalenza dell’attività, oppure se resta esclusa dall’iscrizione ma, comunque soggetta alla verifica della manodopera per la parte edile. Alla mente va sempre tenuto in conto che le percentuali minime di incidenza della manodopera (ad es., per alcune categorie OG) sono indicate nella tabella del D.M. 143/2021.
Conclusione
In sintesi: parlare della congruità della manodopera oggi ha una rilevanza particolarmente elevata perché l’interpello n. 4/2025 chiarisce ambiti e limiti applicativi che prima potevano essere fonte di incertezze. In particolare:
- conferma che la verifica scatta per l’intervento edile anche se l’impresa è “non edile”;
- chiarisce che la verifica non ha ad oggetto le attività di fornitura o che non rappresentano realmente l’intervento in cantiere;
- precisa che l’iscrizione alle casse edili resta legata alla prevalenza dell’attività edilizia e non automaticamente a tutte le imprese che svolgono “qualche” lavorazione edile.
Il DURC di congruità non è solo un adempimento formale, ma il punto di equilibrio tra legalità, trasparenza e sostenibilità del lavoro nel settore edile. In questo nuovo quadro, la congruità diventa quindi non solo un indice di regolarità, ma un vero strumento di qualificazione dell’intera filiera produttiva.
In allegato una utilissima tabella operativa e una check list per la verifica di congruità della manodopera (edilizia e non).