Restando nell’ottica dell’analogia con la disciplina previgente, l’inquadramento dell’errore progettuale nell’ambito delle varianti non sostanziali appare astrattamente possibile, ma richiede un approccio prudente. In particolare, possono evidenziarsi alcuni profili critici e altri di possibile apertura.
Sotto il primo profilo, anche nel Codice del 2016 – sebbene in termini meno puntuali rispetto all’attuale art. 120, comma 7 – l’art. 106, comma 1, lettera e), contemplava le varianti non sostanziali. Tuttavia, l’errore progettuale trovava una collocazione normativa ben definita e distinta, essendo ricondotto all’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
Sotto il secondo profilo, si potrebbe sostenere che, in assenza di una specifica qualificazione normativa della variante come “non sostanziale”, una modifica derivante da errore progettuale potesse essere ricompresa nell’art. 106, comma 2, mentre una modifica a costo invariato – nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi – potesse configurarsi come variante non sostanziale.
Le possibili qualificazioni dell’errore progettuale nell’art. 120
Una terza ipotesi, di carattere residuale, riguarda le modifiche di dettaglio, prive di rilevanza sostanziale e senza incremento di spesa. Tali interventi potrebbero essere ricondotti alle cosiddette “non varianti” disposte dal direttore dei lavori, ai sensi degli artt. 1, comma 2, lettera q), e 5, comma 9, dell’Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.
È evidente che l’inquadramento dell’errore progettuale presuppone l’attivazione dell’art. 120, comma 15-bis, del D.Lgs. n. 36/2023, a valle di una verifica positiva delle condizioni poste dall’art. 41, comma 8-bis, e dall’art. 3, comma 1, lettera r), dell’Allegato I.1.
Il percorso logico-giuridico può essere così schematizzato:
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accesso all’art. 120, comma 15-bis, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 41, comma 8-bis, e all’art. 3, comma 1, lettera r), dell’Allegato I.1;
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valutazione dell’eventuale incremento di spesa;
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in presenza o assenza di aumento di spesa:
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applicazione dell’art. 120, comma 3, qualora non risulti alterata la struttura del contratto né l’operazione economica sottesa;
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applicazione dei commi 5 e 7 dell’art. 120 nei casi di variante non sostanziale, come definita dal comma 7;
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in assenza di aumento di spesa:
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applicazione degli artt. 1, comma 2, lettera q), e 5, comma 9, dell’Allegato II.14, qualora si tratti di modifiche riconducibili alle “non varianti” per aspetti di dettaglio.
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In tale contesto assume rilievo il parere MIT n. 3896 dell’11/12/2025, che individua nell’art. 120, comma 15-bis, uno strumento non ordinario per la risoluzione delle carenze progettuali emerse in fase esecutiva e già sottoposte a verifica e validazione.
Errore progettuale, verifica del progetto e regime delle riserve
L’art. 210, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:
“Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 42”.
Disposizione analoga era contenuta nell’art. 205, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016.
Tale previsione ha sollevato perplessità sotto due profili principali. In primo luogo, l’errore progettuale è una fattispecie espressamente riconosciuta dall’ordinamento, sia nel Codice del 2016 sia nel D.Lgs. n. 36/2023, la cui definizione è stata ulteriormente rafforzata dal D.Lgs. n. 209/2024 (c.d. “correttivo”). Ne deriva che non può ritenersi fisiologico che il contratto assorba senza limiti gli effetti di tali errori.
In secondo luogo, nella normativa previgente la disposizione relativa alle riserve era stata, per un periodo, sospesa, il che induce a ritenere che la regola non possa essere applicata in modo assoluto, ma debba essere letta alla luce di limiti ben precisi.
Ne consegue che l’esclusione delle riserve deve essere riferita alle ordinarie alee contrattuali che non incidono sull’equilibrio sinallagmatico, principio che permea l’intero impianto del D.Lgs. n. 36/2023.
Il parere MIT e i limiti applicativi dell’art. 120, comma 15-bis
La posizione del MIT, secondo cui l’art. 120, comma 15-bis, non costituisce uno strumento ordinario per sanare carenze progettuali che avrebbero dovuto emergere in sede di validazione, appare condivisibile in linea di principio.
Più problematico risulta, invece, il riferimento alla necessità di una valutazione oggettiva circa il pregiudizio rilevante per l’interesse pubblico derivante dall’interruzione dei lavori. Tale condizione, infatti, si verifica nella maggior parte dei casi concreti, con il rischio che le stazioni appaltanti ricorrano sistematicamente a tale strumento, giustificandolo con esigenze di continuità dell’azione amministrativa e con il principio del risultato. Ciò finirebbe per rendere l’art. 120, comma 15-bis, di fatto ordinario, soprattutto se raffrontato alla possibilità, sempre ammessa, di ricorrere alle varianti non sostanziali di cui ai commi 5 e 7.
In conclusione, se l’impostazione ministeriale è condivisibile sul piano teorico, la sua applicazione pratica presenta profili di criticità che non possono essere sottovalutati.
La variante come strumento eccezionale: il richiamo della Delibera ANAC
Ulteriori spunti di riflessione provengono dalla Delibera ANAC n. 523 del 22/12/2025, che ribadisce la natura straordinaria della variante, la quale non può essere utilizzata per rientrare in fase esecutiva su scelte progettuali da ridefinire in modo sostanziale.
Ci si interroga, pertanto, su quando le circostanze “impreviste e imprevedibili” – ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 120, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2023 – possano ritenersi legittime, pur nel rispetto del limite quantitativo del 50% per ciascuna variante.
La risposta risiede nel requisito della non alterazione della natura generale del contratto (art. 106, comma 1, lettera c), punto 2, del D.Lgs. n. 50/2016) e, nel nuovo Codice, nella permanenza dell’assetto originario della struttura contrattuale e dell’operazione economica sottesa (art. 120, comma 1).
Tale criterio è applicabile anche alle varianti di cui all’art. 120, comma 3, che impone limiti economici, ma richiede comunque il rispetto dell’equilibrio qualitativo del contratto.
La verifica di tale condizione richiede una conoscenza approfondita del progetto e delle modifiche apportate. Tuttavia, anche un’analisi delle categorie omogenee contabili e delle categorie SOA, e delle loro variazioni percentuali rispetto agli equilibri iniziali, consente di ottenere un primo, significativo riscontro.
Questo consente di collocare l’errore progettuale all’interno del sistema delle modifiche contrattuali delineato dall’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, evidenziando come la sua gestione richieda una valutazione puntuale delle singole fattispecie, dei limiti qualitativi e quantitativi e del rispetto dell’equilibrio contrattuale e dell’operazione economica sottesa. I chiarimenti ministeriali e gli orientamenti di vigilanza confermano la natura eccezionale della variante e la necessità di evitarne un utilizzo improprio in fase esecutiva.