- 16 marzo 2017: Appalti, nuovi requisiti solo per i RUP nominati dopo il 22 novembre 2016

I Responsabili unici del procedimento (RUP) nominati prima del 22 novembre 2016 potranno continuare ad operare nel mercato degli appalti anche se non sono in possesso dei nuovi requisiti previsti dalle linee guida n.3 dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), attuative del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). Lo ha chiarito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rispondendo a una interrogazione presentata alla Camera dalla deputata M5S, Claudia Mannino.

Le spiegazioni del Ministero completano quanto già affermato dall’Anac lo scorso dicembre.
 

RUP, nuovi requisiti dal 22 novembre 2016

A dicembre l’Anac ha spiegato che i nuovi requisiti per i RUP si applicano alle gare bandite dopo il 22 novembre 2016, data di entrata in vigore delle Linee Guida n.3.
 
Ma cosa accade se, al 22 novembre 2016, il RUP è stato nominato, ma la gara non ancora bandita? A questa situazione di incertezza, sottolineata dall’on Mannino, ha risposto il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture, Umberto Del Basso De Caro, spiegando che i RUP nominati prima del 22 novembre 2016, e prima dell’indizione delle procedure, possono possedere i requisiti previsti dalla vecchia normativa, cioè dal Dpr 207/2010.
 
Il chiarimento anche da parte del Ministero delle infrastrutture è stato utile non solo per completare il quadro delle casistiche possibili, ma anche per creare un panorama normativo certo. È infatti capitato che disaccordi tra Anac e Ministeri sulle norme applicative del Codice Appalti abbiano creato incertezze. Come nel caso del Decreto Parametri e l’obbligo o meno di utilizzarlo per la determinazione dei corrispettivi a base di gara.
 

I nuovi requisiti dei RUP

In base alle linee guida, il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un’adeguata esperienza professionale alle dipendenze di stazioni appaltanti o nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell’ambito dei lavori pubblici o privati.
 
Per gli importi inferiori a un milione di euro, il RUP deve essere almeno in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico, ad esempio perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni. È necessaria inoltre un’esperienza di almeno dieci anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.
 
Per importi compresi tra un milione di euro e le soglie comunitarie, il RUP deve essere in possesso di una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, scienze naturali ed essere abilitato all’esercizio della professione. È anche richiesta un’esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori. Possono svolgere le funzioni di RUP anche i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni se in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni.
 
Oltre la soglia comunitaria, il RUP deve essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica e possedere un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.
 
Per gli appalti di particolare complessità, dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti, sarà necessario possedere la qualifica di project manager.