NUOVO CODICE DEGLI APPALTI:GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI IN CIRCOSTANZE DI SOMMA URGENZA. PRESUPPOSTI, PROCEDURE, COMPETENZE E MODALITA' DI COPERTURA FINANZIARIA
Il nuovo codice dei contratti pubblici ha disciplinato ex novo le procedure di affidamento di contratti in caso di somma urgenza e di protezione civile.
V. A. Bonanno (La Gazzetta degli Enti Locali 23/2/2017)
Il nuovo codice dei contratti pubblici ha disciplinato ex novo le procedure di affidamento di contratti in caso di somma urgenza e di protezione civile. L’art. 163 del d.lgs. 50/2016 contiene la nuova disciplina che sostituisce gli abrogati artt. 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010 (cfr. art. 217, comma, 1 lett. u) del nuovo codice).
La nuova disciplina deve essere coordinata con le regole per l’assunzione e la regolarizzazione degli impegni di spesa dettate dal testo unico degli enti locali, a sua volta recentemente innovato sul punto dal decreto-legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012.
Le presenti note forniscono alcune indicazioni operative, anche nell’ottica della sana gestione finanziaria, con l’avvertenza che la bozza di decreto correttivo del codice in corso di esame da parte del Consiglio dei Ministri prevede alcune modifiche volte soprattutto ad ampliare il concetto di somma urgenza ricomprendendovi tutti gli eventi di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 225/1992 (e non solo a quelli della lettera c).
I casi in cui si può intervenire con la procedura di cui all’art. 163 del codice del 2016
La norma codicistica trova la sua fonte nella legge delega n. 11/2016, la quale all’art. 1, comma 1, lett. l) fa riferimento a “disposizioni concernenti le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenze di protezione civile, che coniughino la necessaria tempestività d’azione con adeguati meccanismi di controllo e pubblicità successiva, con conseguente espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali”.
Nel rispetto di tale criterio di delega, l’art. 63, comma 2, lett. c) del codice contempla la possibilità di far ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara “per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice”, allorquando i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Tuttavia, in tali casi –e sempre che “le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura” de qua non siano “in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”- l’amministrazione aggiudicatrice deve consultare il mercato e “selezionare almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei”, da individuare “sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione”. Insomma, in base al comma 6, si è in presenza di una deroga alle procedure ordinarie ma vi è, comunque, l’obbligo di rispettare i principi del Trattato aggiudicando il contratto a seguito di una procedura competitiva “all’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell’art.95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione”. Insomma, anche nei casi in cui siano superate le soglie di cui all’art. 36, è consentito nei casi di “estrema urgenza” procedere con procedura negoziata derogando alle regole e ai tempi della procedura aperta, ma salvaguardando i principi di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza e verifica del possesso dei requisiti da parte dell’operatore prescritti in via ordinaria in base all’importo del contratto.
L’art. 163 introduce, invece, una disciplina derogatoria “sicchè –come ha scritto il Consiglio di Stato nel parere 1.4.2016, n.855- rispetto all’art. 63, gli affidamenti di cui all’art. 163 devono essere considerati ulteriormente eccezionali (secondo una “progressione di eccezionalità”, se così si può dire) e quindi tale ultima disposizione deve essere interpretata e applicata in senso assolutamente rigoroso e restrittivo”. La norma delinea, dunque, una autonoma disciplina per i provvedimenti di “somma urgenza”, in base alla quale l’Ente, tramite i propri uffici, organizza e pone in essere quanto occorre per risolvere l’emergenza, definendo l’effettiva consistenza delle prestazioni necessarie –stante la sostanziale indeterminatezza della prestazione inizialmente richiesta- entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori (sul punto torneremo infra).
La norma fa riferimento a “circostanze di somma urgenza” che implicano la necessità di intervenire senza “alcun indugio” per “rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità” (col decreto correttivo saràinserita anche la “privata”incolumità)(1). Secondo un consolidato orientamento, “quando ricorrono circostanze legate alla tutela della pubblica e privata incolumità ed esse siano accertate e periziate diventa un obbligo per l’amministrazione, piuttosto che una facoltà, dare corso alle necessarie lavorazioni, nei limiti strettamente necessari ad evitare conseguenze pregiudizievoli” (cfr. AVCP, deliberazione 5.5.2004, n.79). I lavori da eseguire immediatamente sono solo quelli strettamente necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità o quelli per la messa in sicurezza dell’area; secondo lo giurisprudenza e l’ANAC “gli eventuali lavori a corredo e quant’altro [per il totale rifacimento del marciapiede a regola d’arte: in un caso concreto], non possono considerarsi lavori di somma urgenza; è certo consentito dare ad essi priorità; tuttavia, eliminato lo stato di pregiudizio con la messa in sicurezza dell’area, devono essere affidati con le usuali procedure consentite dal codice” (cfr. AVCP, delibera 16.5.2012, n.55, Cons. Stato, V, 25.5.2012, n.3077). Più recentemente, l’Anac ha chiarito che non sono riconducibili alle circostanze di somma urgenza (che richiede l’imprevedibilità) interventi “riconducibili a situazioni di incuria, degrado e ammaloramento molto risalenti nel tempo. Fermo restando la necessità di intervenire prontamente laddove emergano situazioni di grave pericolo per la pubblica incolumità, non si può fare a meno di osservare che le situazioni descritte [ interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici e di beni comunali giàda tempo oggetto di segnalazione da parte dei Vigili del fuoco e dell’Asp con l’adozione di misure di parziale interdizione al pubblico] richiedono di essere affrontate mediante interventi programmati piùche con interventi localizzati e disposti al momento” ( cfr. delibera 31.5.2016, n.612). Più in particolare, l’Anac ha rilevato che “oltre alle lavorazioni necessarie per rimuovere le condizioni di pericolo (ad es., riparazione delle coperture per eliminare le infiltrazioni nei locali sottostanti), si rilevano anche lavorazioni riferibili più che altro a manutenzioni atte a conservare l’immobile nel suo stato di piena funzionalità (ad es., istallazione e/o adeguamento dell’impianto elettrico o antincendio). Sicuramente, appare opportuno affiancare agli interventi strettamente necessari a rimuovere situazioni di pericolo anche quegli interventi volti a ripristinare la piena funzionalità dei plessi scolastici senza i quali non si otterrebbero comunque le autorizzazioni necessarie alla messa in esercizio; tuttavia , si ritiene che tali interventi debbano avere comunque un carattere accessorio e residuale nell’ambito dell’intervento di somma urgenza, la cui finalità essenziale è rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”. Nella stessa deliberazione, l’Anac evidenzia che –nella fattispecie di intervento su un immobile degradato per il quale la perizia si limitava a riportare che esso “alla verifica si presenta come un rudere in condizioni di labilitàstatica”- sarebbe “stato necessario rendicontare con precisione, anche attraverso rilievi e fotografie, le parti dell’edificio per le quali si riteneva necessario procedere a demolizioni, quelle da sottoporre a opere di puntellamento provvisionale e quelle per le quali intervenire con tecniche di consolidamento”.
Nell’ipotesi del comma 1, oggetto della perizia possono essere soltanto lavori; mentre, nell’ipotesi del comma 6 –che contempla gli eventi di protezione civile ovvero “la ragionevole previsione” che essi possano con imminenza verificarsi- possono essere ordinate con la procedura che di seguito esamineremo, lavori, servizi e forniture “nei limiti dello stretto necessario” imposto dall’adozione di misure indilazionabili “volte ad evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di protezione civile” e finchè non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità.
La procedura di affidamento di lavori di somma urgenza e gli adempimenti successivi
Nelle circostanze sopra indicate, il primo tra il rup o il tecnico comunale che si rechi sul luogo deve:
- redigere un verbale di somma urgenza, il quale –ferma restando la libertà delle forme- deve riportare i motivi dello stato di urgenza, indicare le cause che lo hanno procurato, e i lavori “strettamente” necessari per rimuoverlo. Il verbale deve avere data certa al fine di consentirne la riconducibilità, a posteriori, alle circostanze imprevedibili ed eccezionali che ne giustificano l’adozione(2);
- disporre l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro(3) o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio; l’ordinazione della prestazione, in pratica, avviene prima del perfezionamento delle obbligazioni e della determinazione del corrispettivo ( il comma 3 prevede che il corrispettivo è definito consensualmente e che in assenza di accordo, la stazione appaltante può ingiungere l’esecuzione dei lavori riducendo del 20% i prezzi risultanti dai prezziari ufficiali; l’esecutore può iscrivere riserva, in assenza della quale i prezzi si intendono definitivamente accettati); l’ordine di esecuzione può essere effettuato anche nei confronti di più di un operatore; gli operatori affidatari, ai sensi del comma 7, dichiarano mediante autocertificazione il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica (l’amministrazione deve effettuare la verifica su tale autocertificazione in un termine congruo e, comunque, prima della conclusione dell’esecuzione dei lavori, posto che l’ultimo periodo del comma 7 prevede che nel caso di verifica negativa sul possesso dei requisiti dichiarati si proceda al recesso dal contratto e alla segnalazione alle autorità competenti: Anac e Procura della Repubblica);
- compilare una perizia giustificativa dei lavori, entro 10 giorni dall’ordinazione degli stessi. Tale perizia, secondo l’orientamento dell’Anac, deve contenere tutti gli elementi occorrenti per poter consentire all’amministrazione ( come vedremo subito dopo) di formulare un giudizio di ammissibilità delle prestazioni ordinate, ivi comprese le clausole contrattuali con i prezzi, i tempi di esecuzione, gli oneri e le garanzie, anche in materia di adempimenti per la sicurezza ( in pratica un capitolato o almeno un foglio di patti e condizioni da sottoscrivere mediante scrittura privata oppure mediante scambio di corrispondenza, in base all’art. 32,comma 14 del codice). In pratica, il regime derogatorio ha come unico fine quello di garantire uno snellimento delle procedure di affidamento e non anche di pregiudicare l’assolvimento degli obblighi in materia di partecipazione alle gare o quelli contributivi o il rispetto della normativa sull’impiego di manodopera e della sicurezza: l’AVCP con delibera 9.4.2014, n.9 ha ritenuto che “non possono essere derogate le norme riguardanti il controllo e la vigilanza, riferendosi a tutto l’insieme delle attività, comprese le disposizioni in materia di sicurezza ( PSC, POS, coordinatori in materia di sicurezza, collaudo e/o certificazione di regolare esecuzione”);
- trasmettere la perizia alla stazione appaltante, unitamente al verbale di somma urgenza, per l’approvazione dei lavori e la copertura finanziaria; sul punto torneremo più approfonditamente in seguito. Qui si richiama il comma 5 dell’art. 163 a mente del quale nel caso di mancata approvazione della perizia i lavori debbono essere immediatamente sospesi e, previa messa in sicurezza del cantiere, si procede alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte dei lavori realizzati. L’Anac, nella deliberazione n. 612/2016 già richiamata, ha puntualizzato che la contabilità dei lavori deve essere conforme alle disposizioni vigenti, e non può essere sostituita da fogli contabili semplificati riportanti unicamente le voci di prezzo e le quantità complessive(4);
- pubblicare sul profilo committente (cioè, la sottosezione di “amministrazione trasparente” indicata dalla griglia di cui alla delibera Anac 1310/2016) degli atti di affidamento, specificando affidatario, modalità di scelta e motivazioni che hanno giustificato il ricorso alla procedura di somma urgenza ( art. 163, comma 10). Contestualmente alla pubblicazione gli atti debbono essere trasmessi all’Anac. Il Ptpc ed il regolamento sui controlli interni dovrebbero prevedere l’inserimento di tali atti tra quelli soggetti a controllo di regolarità successivo.
Approvazione della perizia dei lavori e copertura finanziaria della spesa
Il comma 4 dell’art. 163 prevede che la trasmissione della perizia alla stazione appaltante per l’approvazione e la copertura finanziaria deve avvenire entro 10 giorni dall’ordinazione dei lavori. La norma dispone che “qualora l’amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3 e 194, comma 1, lett.e) del Tuel”.
Orbene, non c’è dubbio che la fattispecie implica una procedura derogatoria rispetto a quella ordinaria di spesa degli enti locali, ove la copertura finanziaria precede l’ordinazione della spesa e, come tale, “deve essere applicata in maniera restrittiva e deve, in ogni caso, essere seguita da una regolarizzazione a posteriori che riconduca la spesa anomala nell’ambito della contabilità ordinaria dell’ente” ( cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo del Piemonte parere n. 360/2013).
La norma, novellata dall’art. 3 del d.l. 174/2012, prevede che “la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro 20 giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.”
Quindi, fermo restando l’obbligo di redazione della perizia entro 10 giorni dall’ordinazione dei lavori (comma 4 dell’art. 163, primo periodo), per gli enti locali la procedura di approvazione dei lavori e di copertura finanziaria della spesa deroga dall’assetto ordinario, e si snoda secondo diversi percorsi che implicano l’esercizio di diverse competenze in base al concreto atteggiarsi della situazione di fatto. Di seguito si esemplifica la casistica più ricorrente valorizzando gli orientamenti applicativi della giurisprudenza contabile, per un esame approfondito dei quali si rinvia alla lettura di Corte Conti, sezione regionale di controllo del Piemonte n. 360/2013//PAR, sezione regionale di controllo della Liguria n. 31/2014/PAR(5), sezione regionale di controllo della Campania n. 35/2014/PRSP, sezione regionale di controllo dell’Umbria n. 35/2016/PAR.
- fondi insufficienti in bilancio
Nel caso in cui i fondi stanziati in bilancio si rivelino insufficienti a coprire le spese della perizia (tale accertamento deve essere effettuato ed attestato, ex art. 153, comma 4 e 191, comma 1 del Tuel, dal responsabile del procedimento/tecnico comunale e dal responsabile del servizio finanziario), la Giunta, entro 20 giorni dall’ordinazione dei lavori, deve sottoporre al Consiglio una proposta di riconoscimento della spesa prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
La norma, in sostanza, in assenza di adeguati stanziamenti a bilancio ( “la norma si riferisce sia all’insufficienza dei fondi sia all’incapienza degli stessi”: così, Corte dei Conti, Umbria n. 35/2016/PAR), rimette al consiglio comunale la responsabilità di verificare la necessità della spesa ordinata per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e di approvare la relativa la perizia dando anche copertura finanziaria alla spesa, approvando la proposta di deliberazione della Giunta (utilizzando all’uopo tutte le risorse disponibili, come previsto dall’art. 193, comma 3, e 194, comma 3, del Tuel)(6). L’eventuale provvedimento di riconoscimento è approvato entro 30 giorni dalla data della deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine di 30 giorni(7).La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.
Si osserva che nonostante il riferimento all’art. 194, lett. e) non si è in presenza di una fattispecie tipizzata di riconoscimento del debito fuori bilancio, ma di una competenza consiliare a riconoscere la legittimità della spesa ordinata in circostanze di somma urgenza, in assenza di disponibilità di bilancio. Non operano, pertanto, i limiti che la lett. e) dell’art. 194 prevede nell’ipotesi di ordinazione di spese senza impegno contabile, ed in particolare quello relativo al quantum da riconoscere e pagare all’operatore economico; la giurisprudenza, infatti, “èoggi concorde nel ritenere che il terzo debba essere ristorato dalla PA nei limiti del minor importo fra l’arricchimento conseguito dall’ente locale per effetto dell’avvenuta acquisizione della fornitura o del servizio e costo sopportato dal terzo per renderla, considerando anche gli onere economici sostenuti per la remunerazione dei fattori della produzione, comprese le spese generali di impianto, ma con esclusione del profitto di impresa” (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo Toscana, n. 132/2010/PAR, Cass, I, 12.7.1996, n.6332). Il comma 3 dell’art. 191 del Tuel pone, invece, il diverso limite delle “accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”: pertanto, tutte le voci di spesa autorizzate debbono essere pagate, senza le limitazioni previste nel caso debito fuori bilancio.
- fondi insufficienti in bilancio ma senza riconoscimento dalla Giunta
Nel caso in cui la Giunta non provveda entro i 20 giorni dalla trasmissione della perizia da parte del rup/tecnico ad approvare la delibera con la quale sottoporre al consiglio comunale l’autorizzazione dei lavori e la copertura finanziaria della spesa, i lavori debbono essere immediatamente sospesi ai sensi del comma 5 dell’art. 163 del codice, il quale prevede, per il caso in cui un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, la liquidazione delle spese relative alla sola parte dell'opera o dei lavori realizzati.
In questo caso, inoltre, sulla scorta della regola di carattere generale posta dall’art. 194, comma 1, lett. e), il Consiglio, ove investito della proposta di riconoscimento del debito in questione (cioè della parte dei lavori già eseguiti), deve mantenere responsabile della spesa (ex art. 191, comma 4, Tuel) il solo tecnico che ha ordinato i lavori ove ritenga assenti i presupposti per l’ordinario riconoscimento di debito (utilità della quota parte dei lavori effettuati e conseguente arricchimento per l’ente locale). Si applica in tal caso, infatti, l’ordinaria procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, con le limitazioni in punto di quantum di cui alla superiore lettera a).
- fondi insufficienti in bilancio ed assenza di riconoscimento da parte del consiglio comunale
Nel caso in cui il Consiglio, invece, non provveda all’approvazione della spesa richiesta dalla Giunta entro il termine di 20 giorni dalla trasmissione della perizia, troverà applicazione il già citato art. 163, comma 5, (sospensione dei lavori e liquidazione al terzo appaltatore delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati). Le spese, tuttavia, potrebbero rimanere a carico del rup o tecnico comunale in assenza del riconoscimento da parte del Consiglio (ai sensi dell’ordinaria regola posta dall’art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL) dell’utilità di tale quota parte di lavori e del conseguente arricchimento per l’ente locale.
La fattispecie in esame pone una ulteriore questione interpretativa legata al momento in cui deve essere disposta la sospensione dei lavori e, cioè, se essa debba intervenire già al momento in cui la Giunta accertata l’assenza di copertura finanziaria inoltri la proposta di approvazione della perizia di spesa al consiglio ovvero solo dopo che il civico consesso abbia, eventualmente, denegato l’approvazione e la copertura della spesa. La prima interpretazione, sebbene tutela più efficacemente l’equilibrio di bilancio, si scontra con il dato letterale del comma 5 dell’art. 163 il quale dispone che “la realizzazione è sospesa immediatamente” quando un’opera o un lavoro “non riporti l’approvazione del competente organo dell’amministrazione”. E nell’assetto delle competenze qui ricostruito, in assenza di fondi di bilancio, l’organo competente ad approvare la spesa è il consiglio comunale: per cui fino alla pronuncia dell’organo consiliare i lavori non debbono essere sospesi. Tale interpretazione, del resto, è coerente con la finalità della norma che mira ad intervenire con immediatezza per eliminare pregiudizi alla pubblica incolumità, derogando a rigidità procedimentali.
- fondi sufficienti in bilancio
In presenza, invece, di fondi sufficienti in bilancio cioè, (quando esiste nel Peg uno stanziamento di spesa avente ad oggetto specificamente somme urgenze oppure anche in presenza di un capitolo di spesa avente un oggetto conforme alla natura dei lavori eseguiti in somma urgenza), il rup (o altro tecnico competente) contestualmente all’ordinazione dei lavori, deve provvedere all’assunzione di impegno ed alla richiesta di attestazione della relativa copertura al responsabile del servizio finanziario (ex art. 153, comma 5, Tuel), mediante istruttoria di una determinazione dirigenziale che ha ad oggetto sia l’approvazione dei lavori che l’assunzione dell’impegno di spesa, i cui estremi debbono essere comunicati al terzo appaltatore. In tal caso, la competenza all’autorizzazione dei lavori e alla copertura finanziaria spetta, infatti, al dirigente.
I problemi operativi durante l’esercizio provvisorio
Pare opportuno ricordare che in base al novellato art. 163, comma 3, del Tuel durante l’esercizio provvisorio gli enti possono impegnare le spese relative “a lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza”. Il par. 8.5 del principio contabile applicato 4/2 concernente la contabilità finanziaria specifica che “in tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore”. La traduzione pratica di tale ultima affermazione, sebbene ribadita recentemente dalla Corte dei Conti(8), non appare agevole. Il comma 7 dell’art. 163, infatti, elenca le tipologie di variazioni di bilancio consentite nel corso dell’esercizio provvisorio; nessuna di tali tipologie di variazione consente di effettuare una variazione di bilancio in senso pieno, cioè di spostare somme da una missione ad un’altra o da un programma ad un altro(9). Ebbene, nel corso dell’esercizio provvisorio se non vi sono sufficienti risorse in un determinato programma di spesa non risulta possibile effettuare variazioni di bilancio spostando risorse da un altro programma, nemmeno nell’ambito della stessa missione. L’unica variazione possibile èquella compensativa tra macroaggregati all’interno dello stesso programma che, però, si concretizza come variazione di PEG. E’ipotizzabile, altresì, una variazione di bilancio compensativa tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi nell’ambito dello stesso programma, ma essendo vietata espressamente la competenza della giunta in tali fattispecie (art. 175, comma 6, in relazione all’art. 164, comma 1 del Tuel i), essa rientra anche durante l’esercizio provvisorio nelle competenze consiliari(10).
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NOTE
(1) Si osserva che in materia di beni culturali agli interventi disposti per motivi di pubblica incolumità si aggiungono, ai sensi dell’art. 148, comma 7 del codice, anche quelli strettamente necessari per la “tutela del bene”.
(2) Per l’esame di un caso concreto che ha determinato la condanna per danno erariale a seguito del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di lavori di somma urgenza “in assenza di data certa nella redazione del verbale di somma urgenza”, si veda Corte dei Conti, sez. giurisd. Toscana8.9.2015, n.177.
(3) Nel caso di beni culturali il limite è 300.000 euro (art. 148, comma 7).
(4) La sentenza citata alla nota 1 ha fondato l’accertamento della responsabilità erariale anche sul riscontrato “non puntuale riferimento, nella documentazione contabile, delle opere realizzate che potrebbero riferirsi ad altri lavori del periodo”.
(5) Tale deliberazione consolida una interpretazione già assunta dalla Sezione con le deliberazioni n.12/2013/PAR e n. 22/2013/PAR
(6) Ad avviso dello scrivente non occorre il coinvolgimento del consiglio comunale in tutti i casi in cui la copertura della spesa può essere assicurata mediante una variazione di PEG, attraverso modifiche compensative ai macroaggregati nell’ambito dello stesso programma (e non anche dei titoli di spesa). In questo caso, la competenza a dare copertura finanziaria e contestualmente ad approvare la perizia è della Giunta che apporterà le necessarie modifiche al PEG; il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo legittima questa conclusione, tenuto conto che nell’ordinamento degli enti locali l’organo dell’amministrazione competente ad autorizzare la perizia è individuato in quello che ha il potere di dare copertura alla spesa. Il consiglio è chiamato in causa solo se non vi sono fondi disponibili o sufficienti per reperire i quali deve ricorrersi ad una variazione di bilancio; laddove le risorse sono reperibili nel programma di spesa (unità elementare di voto: art. 164, comma 1 e art. 165, comma 4, lett. b) già autorizzato dal consiglio comunale, non occorre coinvolgere il massimo consesso civico, essendo all’uopo sufficiente una deliberazione della Giunta che modifica il Peg (art. 175, comma 5, lett. e-bis del tuel). Se è, invece, sufficiente una modifica compensativa dei capitoli di spesa all’interno dello stesso macroaggregato, appartenendo tale competenza al dirigente (art. 175, comma 5-quater, lett. a, del tuel), si rientra nell’ipotesi ordinaria di cui alla fattispecie descritta nella lett. d) del testo.
(7) Il mancato rispetto dei termini trasforma la spesa in debito fuori bilancio pleno iure
(8) cfr. sez. regionale controllo Umbria n. 35/2016/PAR:”le nuove regole contabili prevedono che il bilancio di previsione sia redatto su tre anni ed abbia valore autorizzatorio in ciascuno degli anni presi in esame dal bilancio. Pertanto, pur non avendo il Comune approvato il bilancio di previsione 2016/2018, un bilancio 2016 a cui fare riferimento nel corso dell’esercizio provvisorio vi è ed quello relativo al 2016 approvato per il periodo 2015/2017”
(9) Tralasciando le variazioni che attengono all’esigibilità della spesa (reimputazioni e fondo pluriennale vincolato), non pare possibile far ricorso all’applicazione dell’avanzo vincolato –pur ammissibile in esercizio provvisorio e ancor prima dell’approvazione del rendiconto- perché l’art. 187-comma 3-quinquies fa riferimento a fattispecie nelle quali la spesa risulta programmata nell’esercizio precedente e le risorse risultano accertate e non impegnate: ciò confligge prima di tutto sul piano della logica con il concetto di “imprevedibilità” che caratterizza la spesa autorizzata in circostanze di somma urgenza.
(10) La regola generale è nel senso che la Giunta è abilitata ad effettuare variazioni di bilancio “che si configurano come meramente applicative delle decisioni di consiglio” (art. 175, comma 5-bis Tuel).