Nell'accordo quadro gli incentivi tecnici devono essere calcolati sugli importi dei singoli appalti attuativi

 Il servizio di supporto giuridico del ministero ha fornito ulteriori pareri sul tema

 Il servizio di supporto giuridico del Mims ha fornito due ulteriori pareri in tema di incentivi per funzioni tecniche. In particolare, con i pareri nn. 1573 e 1574 si forniscono alcuni chiarimenti in tema di rapporti tra l'incentivo e l'accordo quadro e in materia di cumulo delle attività incentivabili svolte dal dipendente.

Incentivi e accordo quadro
Con il primo quesito (parere n. 1573) viene posta al servizio legale la questione su come «debba essere calcolato» l'incentivo per funzioni tecniche in relazione all'accordo quadro, ovvero se «sull'ammontare dell'importo lavori posto a base di gara per l'aggiudicazione dell'accordo (..) oppure sulla base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo affidato nell'ambito dell'accordo quadro stesso». Il Mims ricorda, in primo luogo, che l'accordo quadro costituisce una sorta di cornice giuridica la cui finalità è quella di definire il perimetro/le clausole da applicare in relazione a «appalti futuri da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste».
Qualora, evidentemente, l'accordo quadro sia stato aggiudicato con gara, come già rimarcato nella prassi della Corte dei conti (in particolare dalla sezione regionale Lombardia, con la deliberazione n. 110/2020), gli incentivi correlati a funzioni compensate devono essere «individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione».
In caso di accordo quadro, pertanto, per il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche si deve procedere tenendo a riferimento la base dell'importo «di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'Accordo ma solo, appunto, l'importo dei lavori effettivamente ordinati».
Il parere ribadisce, in epilogo, che il presupposto per acquisire l'incentivo è che a «monte» vi sia stata una gara poiché «in mancanza di tale requisito non può esservi l'accantonamento delle risorse nel fondo, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 (cfr. Deliberazione Liguria n. 59/2021, Campania n. 14/2021 e Emilia Romagna n. 120/2020)». Presupposto, quest'ultimo della gara, destinato a venire meno con il nuovo codice che contiene, nella norma sugli incentivi (articolo 45) un generico riferimento a procedure di affidamento.

Svolgimento di più attività incentivabili
Con il secondo parere (n. 1574) viene formulato il quesito sul corretto modus operandi (in assenza di clausole specifiche nel proprio regolamento interno della stazione appaltante) nel caso in cui un dipendente svolga, in relazione allo stesso appalto, più funzioni incentivabili.
Nel caso di specie, chiede l'istante, deve ritenersi «legittimo compensare le diverse attività svolte sommando le relative percentuali previste dal regolamento, oppure se sia necessario limitare tale compenso alla percentuale relativa all'attività prevalente».
L'ufficio di supporto, nel rammentare la necessità di disciplinare nel regolamento interno anche questi aspetti, ritiene che il riscontro debba andare verso la prima soluzione. Infatti, se un singolo soggetto, si legge nel parere, «svolge due attività riconosciute come incentivabili gli dovrà essere riconosciuta la quota d'incentivo spettante, (…) per ciascuna delle attività svolte».
Sul punto, in effetti, la normativa nazionale non prevede limitazioni e, «non escludendo espressamente che uno stesso soggetto possa svolgere più attività incentivabili, si deduce, quindi, che ciò sia consentito». L'unico limite ravvisabile in materia è che il soggetto interessato non possa superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Si tratta del limite che verrà cancellato con la norma del nuovo Codice.