Compensazione prezzi l'Applicazione D.L. 17/05/2022, n. 50, Art. 26 Comma 3

 Parere MIMS 01/09/2022, n. 1486

 Quesito

In riferimento a quanto indicato dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022, si chiede gentilmente, come applicare quanto indicato nel secondo periodo del comma 3 relativo al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del comma 1 atteso che il prezzario della Regione di riferimento annualità 2022 è stato pubblicato ad inizio luglio 2022 in una data successiva alla chiusura dei lavori avvenuta il 06 giugno 2022 e non è previsto, per ovvi motivi, successivo stato di avanzamento necessario per il conguaglio degli importi?

Nello specifico, nell’ambito dell’accordo quadro aggiudicato sulla base di offerta presentata nell’anno 2019, è stato stipulato un contratto attuativo nel mese di novembre 2021.

Ad inizio aprile 2022 è stato emesso certificato di pagamento n.01 rispetto al quale, in attuazione a quanto previsto dall’art.26 del D.L. citato è stato riconosciuto un maggior importo stabilito nella misura del 20% delle risultanze del prezzario Regione Campania aggiornato alla data del 31 dicembre 2021 alle lavorazioni effettuate tra il 1 gennaio 2022 e la data di adozione dello stato di avanzamento dei lavori a mezzo di certificato di pagamento straordinario emesso a fine maggio; In data 6 giugno 2022 è stato emesso stato finale e relativo certificato di regolare esecuzione rispetto al quale è stato riconosciuto un maggior importo stabilito nella misura del 20% per le lavorazioni intercorrenti tra adozione 1° SAL e fine lavori.

Risposta


Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che il meccanismo di adeguamento prezzi di cui all’art. 26 del D.L. n. 50/2022, conv. in L. n. 91/2022, è applicabile agli interventi non ancora conclusi e per i quali, dunque, sia stato emesso, ma non ancora approvato, il relativo certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

Pertanto, nel caso di specie, qualora sia stato emesso ed approvato il certificato di esecuzione non potrà riconoscersi l’adeguamento prezzi di cui al suddetto disposto normativo; nel caso contrario, sarà opportuno procedere, prima della relativa approvazione, al riconoscimento del conguaglio nei confronti dell’operatore economico tramite l’emissione di un ulteriore SAL straordinario.