La legge delega n. 78/2022 e l?€avvio della riforma dei contratti pubblici

 E’ stata pubblicata nella GURI n. 146 del 24 giugno scorso la Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”. Con la pubblicazione in Gazzetta iniziano dunque a decorrere i sei mesi previsti per l’adozione da parte del Governo del nuovo Codice.

Come oramai noto, tra gli impegni assunti dal Governo italiano per l’attuazione del PNRR, nel quadro delle c.d. “riforme abilitanti” figura proprio la revisione dell’attuale Codice dei contratti pubblici, il quale, come si rileva nello stesso PNRR “ha causato diverse difficoltà attuative”. La legge delega, che costituisce un traguardo del PNRR, doveva essere approvata entro il 30 giugno, e, per una volta, i termini sono stati rispettati. La riforma “si concreta nel recepire le norme delle tre Direttive UE (2014/23, 24 e 25), integrandole esclusivamente nelle parti che non siano self executing e ordinandole in una nuova disciplina più snella rispetto a quella vigente, che riduca al massimo le regole che vanno oltre quelle richieste dalla normativa europea, anche sulla base di una comparazione con la normativa adottata in altri Stati membri dell’Unione europea. Da tenere in particolare considerazione – per la loro rilevanza sul piano della semplificazione – le discipline adottate in Germania e nel Regno Unito”.

La legge si compone di due articoli: l'articolo 1 reca la norma di delega al Governo in materia di contratti pubblici. In particolare, il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, uno o piu?€ decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici, al fine di adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

L’art. 1 prevede un lungo elenco di principi e criteri direttivi che costituiscono, in buona parte, un dejavù rispetto alla precedente legge delega n. 11/2016: riduzione e la razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, divieto di gold-plating, tutela delle MPMI, ecc.,  mentre alcuni criteri direttivi della delega, rispetto al disegno di legge inizialmente approvato dal Governo, sono stati integrati in sede referente da parte dell’VIII Commissione ambiente del Senato, evidenziando una particolare attenzione alla tutela del lavoro,  della sicurezza, alle politiche inclusive dei soggetti svantaggiati e all’integrazione del “socially responsible procurement”.


Caratteri generali della riforma 

Viene ribadito e rafforzato il divieto di gold-plating (“stretta aderenza alle direttive europee”) mentre si sottolinea l’inderogabilità del sistema delle tutele del lavoro e della sicurezza, presidiate anche a livello costituzionale. Nel corso dell'esame in sede referente presso la VIII Commissione, e?€ stato precisato che nell'attuazione della delega si dovra?€ tenere conto anche delle specificita?€ dei contratti nei settori speciali (ossia i settori del gas, energia termica, elettricita?€, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica) e che l'apertura alla concorrenza e al confronto competitivo tra i diversi operatori deve includere anche le micro imprese (inizialmente escluse nel testo originario del ddl).

Alla luce del criterio teso ad “assicurare la riduzione e la razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della disciplina secondaria, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, ove necessario”, viene legittimo chiedersi la sorte e la tempistica di emanazione del Regolamento attuativo (la cui ultima versione della bozza risale alla fine di luglio 2020, ma che dovrà essere evidentemente essere rivista alla luce del nuovo Codice). 

Nel sistema degli appalti pubblici pare definitivamente tramontata la stagione della soft-law col ritorno allo strumento regolamentare reintrodotto dal DL “Sblocca-cantieri”; strumento che pare quindi confermato (“ridefinizione del regime della disciplina secondaria”), salvo subire una possibile dieta dimagrante (“riduzione e razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici”).


Allineamento al diritto UE

 Sul versante dell’allineamento della disciplina italiana al diritto eurounitario, va ricordato che la Commissione europea, con la lettera del 6 aprile scorso ha invitato le autorità italiane ad affrontare alcune questioni rimanenti e aggiuntive concernenti il recepimento delle norme dell'UE in materia di appalti pubblici.  Secondo la Commissione, alcune delle nuove norme italiane, come le disposizioni sulle procedure negoziate senza gara d'appalto, non sono conformi alla legislazione dell'UE in materia di appalti pubblici. Nonostante le attenzioni europee siano state polarizzate dalla disciplina emergenziale-transitoria (affidamenti diretti e procedure negoziate sotto e sopra soglia), pare di tutta evidenza come le sollecitazioni di Bruxelles (e le analoghe raccomandazioni dell’ANAC) avranno effetti anche sul nuovo Codice, sia nella definizione delle soglie degli affidamenti diretti, sia nella disciplina delle altre procedure “semplificate” o “derogatorie”. Inoltre, sebbene la Commissione abbia preso atto dei notevoli progressi compiuti dall'Italia nel conformare la propria legislazione al quadro dell'UE in materia di appalti pubblici, la stessa ha invitato l'Italia “ad affrontare le questioni ancora in sospeso già sollevate nelle precedenti lettere di costituzione in mora, come il divieto per i subappaltatori di ricorrere ad altri subappaltatori”. E’ quindi lecito attendersi, in attuazione delle predette indicazioni, un intervento sul divieto di subappalto a cascata e, parimenti, sull’omologo divieto di subavvalimento.


Ulteriore allineamento al diritto unionale è quello imposto dalla Corte di Giustizia UE con la recentissima sentenza del 28 aprile 2022 (C-642/2020) della   Corte di Giustizia UE, la quale   ha dichiarato la non conformità alle direttive UE dell’art. 83, comma 8, III periodo, del nostro Codice, affermando che "L'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l'impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria".


Competenze ANAC

La lett. b) prevede la “revisione delle competenze dell’Autorita’ nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti”. 

Si tratta sostanzialmente della riproposizione dell’omologo criterio direttivo scritto dalla legge 11/2016.


Qualificazione delle stazioni appaltanti 

La legge delega prevede alla lett. c) un nuovo deciso impulso teso alla qualificazione delle stazioni appaltanti, e alla loro riduzione numerica anche attraverso accorpamento e di riorganizzazione delle stesse, mediante la previsione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche e pretende espressamente modalità di monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti. 

Il governo dovrà anche definire norme sull’organizzazione di corsi di specializzazione del personale delle stazioni appaltanti con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano al servizio degli enti locali. 

A ben vedere niente di sostanzialmente innovativo rispetto all’omologo criterio scritto dalla legge n. 11/2016, rimasto fino ad ora inattuato.


MPMI

Una conferma anche per il criterio di cui alla lett. d), che ripropone, al fine di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, prevede

  1. criteri premiali per l’aggregazione di impresa, nel rispetto dei principi unionali di parita’ di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici, 
  2. la possibilita’ di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, con obbligo di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione, nonche’ del divieto di accorpamento artificioso dei lotti, in coerenza con i principi dello Small Business Act, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimita’;


 Procedure sotto-soglia

Sul versante delle procedure sotto-soglia, il criterio di cui alla lett. e) è teso alla “semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei princìpi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità, di rotazione, di non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, nonché previsione del divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate”. 

In disparte il richiamo agli oramai noti e ricevuti principi generali, l’elemento innovativo è costituito dal divieto del sorteggio come regola per la selezione degli operatori da invitare. Sul punto non si è mancato di evidenziare come l’impossibilità di utilizzare dinamiche casuali imporrà al RUP di valutare, propedeuticamente, altre strategie sia per ridurre l’elevato numero di candidature ad un’entità “sostenibile”, sia per selezionare in modo imparziale gli operatori da invitare (sempre che non insistano motivazioni per applicare il sorteggio): oltre all’opzione di procedere all’invito di tutti i candidati (declinando la procedura in una modalità “di tipo aperto” con esenzione dall’applicazione del principio di rotazione), si profilano altri criteri selettivi che dovranno essere però imparziali e non discriminatori (dunque non “territoriali” o basati solo sul fatturato generale, ma eventualmente focalizzati su specifici elementi curriculari correlati all’oggetto del contratto), che implicano peraltro uno sforzo amministrativo ulteriore da parte del RUP.

Sulla soglia dell’affidamento diretto è lecito interrogarsi sul ritorno o meno agli angusti (e oggi oramai anacronistici) limiti infra 40.000 euro, ovvero sulla proroga dell’attuale regime transitorio fino alla completa attuazione del PNRR, ovvero ancora alla ridefinizione di una nuova soglia intermedia, quale sintesi tra le spinte di semplificazione/efficienza/accelerazione delle procedure, da un lato, e il garantismo dei principi generali richiamati nel criterio della delega, dall’altro. Sulla questione, come già detto sopra, pesa la posizione restrittiva della Commissione UE già rappresentata nella lettera complementare del 6 aprile scorso. 


Appalti  verdi

La legge delega (lett. f) chiede al Governo di semplificare le procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, in innovazione e ricerca nonche’ in innovazione sociale, anche al fine di conseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, e di incrementare il grado di ecosostenibilita’ degli investimenti pubblici e delle attivita’ economiche secondo i criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020; 

Il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale sarà una condizione dell'affidamento degli appalti pubblici in particolare mediante la definizione dei criteri ambientali minimi da rispettare obbligatoriamente, differenziati per tipologie ed importi di appalto e valorizzati economicamente nelle procedure di affidamento. 

Un criterio che, da un lato, si inserisce coerentemente nel quadro delle misure di transizione ecologica e sostenibilità ambientale previste dal PNRR, e dall’altro si pone in continuità con l’attenzione al Green Public Procurement già espressa dal vigente Codice appalti.


Revisione prezzi

Tra i criteri direttivi più originali (e di drammatica attualità) si richiama quello di cui alla lettera  g) relativo alla  “previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, compreso il costo derivante dal rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa”. 

Il criterio, generalizzato a tutti i contratti pubblici, dovrebbe contribuire, nella sua puntuale declinazione normativa, a colmare l’attuale vuoto normativo esistente per i meccanismi compensativi per servizi e forniture. In sede referente è stata poi aggiunta, in sintonia con le altre forme di tutela del lavoro, la previsione del costo derivante dal rinnovo dei CCNL.


Clausole sociali, pari opportunità e inclusione lavorativa

Ulteriore criterio, in linea con il  favor per il “socially responsible procurement” e le politiche inclusive di integrazione dei soggetti svantaggiati e disabili si presenta quello di cui alla lett. h), con la “previsione della facoltà per le stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi beni culturali, e nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono indicati, come requisiti necessari dell'offerta, criteri orientati tra l'altro a: 

1) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato; 

2) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare; 

3) promuovere meccanismi e strumenti anche di premialità per realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate”. 

Come noto, la dialettica tra le logiche sociali di stabilità occupazionale e quelle, speculari, di ricambio generazionale previste dalla disciplina speciale per gli appalti PNRR, deve essere risolta da ogni stazione appaltante nella motivata valutazione circa i valori etico-sociali ai quali accordare maggiore protezione (con la possibilità, ad esempio, di non fare applicazione delle clausole di pari opportunità e ricambio generazionale ex art. 47 DL 77/2021 in caso di applicazione della clausola sociale).


Made in Italy

Innovativo si presenta il criterio di cui alla lett. i), che prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti, che andrà opportunamente declinato nelle norme delegate, di ricorrere a forniture in cui la parte di prodotti originari di paesi extra Ue, che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti. 

Inoltre, nel caso di forniture provenienti da Paesi extra UE, si dovranno applicare misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei.


Equo compenso nelle attività professionali

Di rilievo, per i servizi tecnici ed intellettuali, la previsione di cui alla lett. l) secondo la quale il nuovo Codice dovrà prevedere il “divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione”. 

Si tratta di questione, quella degli incarichi gratuiti, assai complessa e controversa, che sottende la problematica della “concezione debole dell’onerosità” degli appalti pubblici, come affermata dalla recente giurisprudenza europea e interna, e che il legislatore più recente ha tentato di gestire attraverso la disciplina dell’equo compenso.  

Come attentamente osservato (Armeli), rispetto alla situazione attuale, verrebbe sancita a livello normativo proprio l’eccezionalità della prestazione gratuita, imponendosene legislativamente i limiti. Sarebbero pertanto da valorizzare detti limiti posti all’eccezione e che il decreto attuativo dovrà aver cura di circostanziare e definire senza margini di incertezza, esplicitando -quantomeno- le categorie di “casi eccezionali” nei quali ammettersi la gratuità della prestazione professionale. In tal modo, verrebbe agevolato anche l’assolvimento dell’onere motivazionale della pubblica amministrazione che, in questo caso, dovrà essere specificatamente adeguato, pena l’esposizione a facili impugnazioni. 


Riduzione dei tempi delle procedure

Tra le misure di semplificazione e riduzione dei tempi delle procedure di gara e stipula dei contratti – tema particolarmente enfatizzato nell’attuale regime transitorio –   si prevede (lett.  m):

  • l’adozione di contratti-tipo predisposti dall’Autorita’ nazionale anticorruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente ai contratti-tipo di lavori e servizi di ingegneria e architettura, e all’esecuzione degli appalti; 
  • la digitalizzazione e l’informatizzazione delle procedure;
  • la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell’operatore economico;
  • il superamento dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici;
  • il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all’interno di ciascuna amministrazione; 
  • la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti; 
  • la riduzione dei tempi relativi al pagamento dei corrispettivi e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e allo stato di svolgimento delle forniture e dei servizi;

Si nota come il legislatore abbia ritenuto necessario fornire un ulteriore impulso teso a garantire la piena operatività della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell’operatore economico, ancora non attivi, nonostante le norme introdotte dal DL Semplificazioni-bis. Per il resto buona parte degli strumenti previsti dalla nuova legge delega sono gli stessi della precedente L.11/2016.


Cause di esclusione dalla gara

Di rilievo è il criterio (lett. n) teso alla razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, individuando le fattispecie che configurano l’illecito professionale di cui all’articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.


Si tratta di una scelta da salutare con favore, anche in ragione dell’enorme contenzioso generato dalle esclusioni per gravi illeciti professionali, non adeguatamente tipizzati nell’art. 80, comma 5, lett. da c a c-quater del Codice, e neppure nelle linee guida ANAC n.6 ancora da aggiornare dopo la novella del DL 135/2019).


Polizze assicurative

Innovativo si presenta il criterio di delega concernente l'obbligo di sottoscrizione di apposite polizze assicurative di copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle amministrazioni, nel caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni stesse.


Approvazione progetti

La semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, passa anche attraverso “la ridefinizione dei livelli di progettazione ai fini di una loro riduzione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell’attivita’ del Consiglio superiore dei lavori pubblici”.


Ricerca

Nuovo anche il criterio che chiede al Governo di ridefinire la disciplina applicabile ai contratti pubblici nell’ambito dei servizi di ricerca e sviluppo da parte degli organismi di ricerca e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche’ della disciplina applicabile alle ipotesi di collaborazione tra organismi di ricerca (lett. r).


Qualificazione imprese

Il nuovo Codice dovrà operare la revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacita’ realizzative, delle competenze tecniche e professionali, dell’adeguatezza dell’attrezzatura tecnica e dell’organico, delle attivita’ effettivamente eseguite e del rispetto della legalita’, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e al contrasto della discriminazione di genere, anche attraverso l’utilizzo di banche dati a livello centrale che riducano le incertezze in sede di qualificazione degli operatori nelle singole procedure di gara e considerando la specificita’ del settore dei beni culturali (lett. s).


Valutazione offerte

Il nuovo Codice dovrà individuare le ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzare dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, con possibilita’ di escludere, per i contratti che non abbiano carattere transfrontaliero, le offerte anomale determinate sulla base di meccanismi e metodi matematici. 

Desta invece perplessità la previsione per la quale, in ogni caso, “… i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso” (lett. t ). 

E’ ben nota la breve parabola subita dalla norma del Codice che aveva previsto lo scorporo dal ribasso del costo della manodopera, oggetto tra l’altro di un preavviso di procedura di infrazione UE.


Varianti

La delega chiede al Governo la “ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d’opera, nei limiti previsti dall’ordinamento europeo, in relazione alla possibilita’ di modifica dei contratti durante la fase dell’esecuzione”.

E’ lecito, ed auspicabile, attendersi una rimodulazione in senso estensivo della disciplina delle modifiche di cui all’art. 106 del Codice, soprattutto ai fini di una più efficiente gestione della sopravvenienze e delle criticità indotte prima dalla pandemia ed ora ulteriormente aggravate dal conflitto russo-ucraino.


Servizi sociali

Altra  revisione della disciplina richiesta al Governo  è quella relativa ai servizi sociali, alla ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche’ ai servizi ad alta intensita’ di manodopera, per i quali i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere la previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilita’ occupazionale del personale impiegato, prevedendo come criterio utilizzabile ai fini dell’aggiudicazione esclusivamente quello dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa (lett. v).

Si evidenzia la ridondanza dell’obbligo delle clausole sociali, già prevista nell’altro criterio direttivo di cui alla lett. h) sopra richiamata.


Procedure flessibili e partenariato pubblico-privato

Altro criterio innovativo è “forte incentivo” al ricorso a procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l’innovazione, le procedure per l’affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione, per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialita’ (lett. z).

Oltre alle norme del nuovo Codice saranno comunque opportuni strumenti operativi e linee guida (da parte di ANAC o ITACA), al fine di consentire una piena spinta incentivante verso procedure complesse e impegnative nella gestione amministrativa, ma ampiamente diffuse ed efficaci in altri stati membri della UE.

La razionalizzazione del partenariato pubblico-privato era un obiettivo già fissato dalla legge delega del 2016, che ora viene implementato dalla “semplificazione”, “anche mediante la previsione di contratti-tipo e di bandi-tipo, ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alle concessioni di servizi, alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita’, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche e dell’erogazione dei servizi resi in concessione, garantendo la trasparenza e la pubblicita’ degli atti”.


Garanzie

La revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione e l’esecuzione dei contratti pubblici, dovrà prevedere:

  1. una disciplina omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali 
  2. in relazione alle garanzie dell’esecuzione dei contratti, la possibilita’ di sostituire le stesse mediante l’effettuazione di una ritenuta di garanzia proporzionata all’importo del contratto in occasione del pagamento di ciascuno stato di avanzamento dei lavori;


Appalto integrato

La legge delega incarica il legislatore delegato di individuare le ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, fermi restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonche’ l’obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalita’ per la corresponsione diretta al progettista, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall’operatore economico, al netto del ribasso d’asta (lett. ee).


Concessioni

La legge delega introduce il principio  del divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i principi europei in materia di affidamento in house.

Viene inoltre fissato il criterio che condurrà ad una una stringente disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermi restando gli obblighi dei concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione dei contratti, prevedendo sanzioni proporzionate all’entita’ dell’inadempimento, ivi compresa la decadenza in caso di inadempimento grave (lett. ff).

Infine, sempre per le concessioni, si prevede: 

- la razionalizzazione della disciplina concernente le modalita’ di affidamento dei contratti da parte dei concessionari, anche al fine di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione di servizi e, in particolare, dei servizi di interesse economico generale; 

- la disciplina delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del nuovo Codice non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea, con specifico riguardo alle situazioni nelle quali sussiste l’obbligo, secondo criteri di gradualita’ e proporzionalita’ e tenendo conto delle dimensioni e dei caratteri del soggetto concessionario, dell’epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto e del suo valore economico, di affidare a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica, parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle medesime concessioni, garantendo la stabilita’ e la salvaguardia delle professionalita’ del personale impiegato (lett. gg).


Fase di esecuzione

Relativamente alla fase di esecuzione degli appalti, oltre alla revisione delle varianti già illustrata, la delega prevede:

a) l’introduzione di meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell’aggiudicatario;  

b) la semplificazione e accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese;

c) l’estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto.

Dunque un nuovo Codice dei contratti pubblici è atteso entro il prossimo Natale (il termine scade infatti il 23 dicembre).  L’auspicio è che sia consegnata una buona “strenna” nei contenuti e nella forma; un Codice che possa attuare efficacemente i criteri direttivi della legge delega e centrare pienamente gli obiettivi essenziali indicati dal PNRR, specie in questo delicato momento storico ove gli appalti pubblici costituiscono più che mai una fondamentale leva strategica di ripresa e ripartenza di tutto il Sistema-Paese.