Comunicazioni sugli appalti e scadenze, Anac ripristina i termini pre-pandemia

 Con la fine dell'emergenza l'Autorità ristabilisce le procedure ordinarie nei rapporti con le amministrazioni

 Terminato lo stato di emergenza Covid, Anac ha ripristinato le scadenze per gli obblighi di comunicazione dei dati sugli appalti pubblici e i termini dei procedimenti di competenza dell'Autorità. Tornano dunque alla normalità anche i termini che erano stati sospesi o modificati in seguito ai provvedimenti presi dal governo per la pandemia.

Con la delibera n. 271 del 7 giugno 2022, pubblicata oggi sul sito dell'Anac, cessa quindi l'efficacia delle delibere approvate all'inizio dell'emergenza con cui erano stati allungati i termini per il perfezionamento dei Cig (codice identificativo di gara), per la trasmissione dei dati all'osservatorio contratti pubblici e per l'emissione del Cel (Certificato esecuzione lavori) da parte della stazione appaltante.

Torna, pertanto, a 90 giorni il termine entro cui la stazione appaltante ha l'obbligo di perfezionare il Cig: durante lo stato di emergenza era stato portato a 150 giorni dall'acquisizione. «I Cig non perfezionati entro tale termine sono automaticamente cancellati», spiega l'Anac in una nota. I termini fissati per la trasmissione dei dati all'Osservatorio dei contratti pubblici, che a causa dell'emergenza pandemica erano stati incrementati di 60 giorni, tornano quelli pre-Covid. Le schede «Dati Comuni» e «Aggiudicazione» vanno comunicate entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva o dall'avvenuto affidamento; le schede adesione ad accordo quadro/convenzione entro 30 giorni dall'avvenuta adesione; la scheda modifiche contrattuali entro 30 giorni dall'evento; le schede fase iniziale, Sal, conclusione, collaudo/regolare esecuzione, accordi bonari, sospensione, subappalto, istanza di recesso entro 60 giorni dall'evento. Torna a 30 giorni il termine entro cui la stazione appaltante deve emettere il Cel.

Ristabiliti i termini originari per il precontenzioso
L'Autorità ripristina anche i tempi relativi alle procedure di precontenzioso che Anac è tenuta a chiudere entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza approvando un parere. Un termine che, durante lo stato d'emergenza, è stato possibile sospendere per un massimo di 30 giorni. Oggi si torna al regolamento originario: lo stop necessario ad acquisire documentazione integrativa o a effettuare un supplemento di istruttoria non può andare oltre 10 giorni dalla richiesta.