Le misure di self cleaning e la loro efficacia temporale

 1. La normativa europea

Il considerando 102 della direttiva 2014/24 rileva che : "(...) è opportuno consentire che gli operatori economici possano adottare misure per garantire l'osservanza degli obblighi volte a porre rimedio alle conseguenze di reati o violazioni e a impedire efficacemente che tali comportamenti scorretti si verifichino di nuovo. Tali misure potrebbero consistere, in particolare, in misure riguardanti il personale e l'organizzazione quali la rottura di tutti i rapporti con le persone o con le organizzazioni coinvolte nel comportamento scorretto, in misure adeguate per la riorganizzazione del personale, nell'attuazione di sistemi di rendicontazione e controllo, nella creazione di una struttura di audit interno per verificare la conformità e nell'adozione di norme interne di responsabilità e di risarcimento."

Il medesimo considerando precisa che "qualora tali misure offrano garanzie sufficienti, l'operatore economico interessato non dovrebbe più essere escluso solo sulla base di tali motivi. Gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di chiedere che siano esaminate le misure adottate per garantire l'osservanza degli obblighi ai fini di una possibile ammissione alla procedura di aggiudicazione."Fermo quanto soprail legislatore europeo specifica che "occorre tuttavia lasciare agli Stati membri la facoltà di determinare le esatte condizioni sostanziali e procedurali applicabili in tali casi. Essi dovrebbero essere liberi, in particolare, di decidere se consentire alle singole amministrazioni aggiudicatrici di effettuare le pertinenti valutazioni o affidare tale compito ad altre autorità a livello centrale o decentrato".

In attuazione del suddetto considerando l'art. 57, comma 6 della direttiva n. 2014/24 dispone che "Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 11 e 42 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto."

La medesima Direttiva precisa, inoltre, che "A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti".

Il richiamato art. 57 prevede, inoltre, che "Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l'operatore economico riceve una motivazione di tale decisione".

Le previsioni testè riportate disciplinano l'istituto del c.d. "self cleaning", mediante il quale ad un operatore economico è consentito dimostrare di aver adottato misure sufficienti a dare prova della sua integrità e affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione dalle procedure di gara. Ciò in base ai principi del favor partecipationis e di ragionevolezza, in forza dei quali deve essere mantenuto operativo sul mercato un concorrente che abbia dato prova tangibile e inequivocabile di un ravvedimento atto a neutralizzare le cause di esclusione che lo hanno interessato.

Peraltro, lo spiccato favore del legislatore europeo per assicurare la più ampia partecipazione possibile alle gare ha condotto la Corte di Giustizia3 anche a ritenere che l'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva deve essere interpretato nel senso che, "se non espressamente previsto dalla normativa nazionale applicabile né dai documenti di gara, non può ritenersi che l'operatore economico abbia un obbligo di fornire spontaneamente, al momento della presentazione della sua domanda di partecipazione o della sua offerta, la prova dei provvedimenti di ravvedimento operoso."

Ciò in quanto "un simile obbligo può essere eccepito all'operatore economico solo se previsto in modo chiaro, preciso e univoco nella normativa nazionale applicabile e portato a conoscenza dell'operatore interessato mediante i documenti di gara".

Sicché, in altri termini, sarebbe la stazione appaltante a dover richiedere al concorrente se ha posto in un essere atti/misure organizzative volti a dimostrare il proprio ravvedimento operoso, dacché, in caso contrario e ove la lex specialis non lo richiedesse, l'esclusione automatica del concorrente per le cause che potrebbero essere sanate con il self cleaning è suscettibile di essere ritenuta illegittima.

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2. L'art. 80, commi 7 e 8 del d.lgs. n. 50/2016

La normativa europea è stata recepita dall'art. 80, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, in forza del quale "Un operatore economicoche si trovi in una delle situazioni di cui al comma 14, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 55, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti"

A sua volta il successivo comma 8 dispone che "Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico".

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3. Sull'efficacia temporale delle misure di self cleaning

La disciplina normativa nulla specifica in ordine al momento di adozione delle misure e, quindi, alla decorrenza delle medesime.

L'ANAC ha optato per una lettura restrittiva rilevando che "l'adozione delle misure di self-cleaning deve essere intervenuta entro il termine fissato per la presentazione delle offerte o, nel caso di attestazione, entro la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. Nel DGUE o nel contratto di attestazione l'operatore economico deve indicare le specifiche misure adottate" (Linee Guida n. 6).

La giurisprudenza nazionale si è allineata alla lettura dell'Anac rilevando che "le misure di self cleaning hanno effetto pro futuro, ossia per la partecipazione a gare successive all'adozione delle misure stesse, essendo inimmaginabile un loro effetto retroattivo", ciò in quanto "solo dopo l'adozione delle stesse la stazione appaltante può essere ritenuta al riparo dalla ripetizione di pratiche scorrette ad opera degli stessi organi sociali" (Cons. Stato, Sez. III, 10.01.2022, n. 164; in senso conforme 11.01.2022, n. 183; Sez. V, 6.04.2020, n. 2260).

Più precisamente è stato ritenuto che "per ogni offerta precedente le misure di self cleaning l'apprezzamento di inaffidabilità è comunque giustificato anche se avviene quando le misure sono già state prese", atteso che "la stazione appaltante valuta l'affidabilità dell'operatore qual si presentava al momento dell'offerta, e per l'offerta che ha presentato, dovendo anzitutto cautelarsi da comportamenti scorretti che incidono sulla procedura a evidenza pubblica" (T.A.R. Toscana, Sez. II, 19.01.2021, n. 77).

Come si vede, quindi, la valutazione circa la valenza esclusivamente pro futuro delle misure di self cleaning è, allo stato, confortata da giurisprudenza consolidata.

Rimane il dubbio se tale lettura sia conforme al diritto europeo.

In effetti, la Corte di Giustizia, nella citata decisione 14.01.2021, in causa C-387/19, ha avuto modo di rilevare che “in forza dell'articolo 57, paragrafo 7, di tale direttiva, le condizioni di applicazione di tale articolo e, pertanto, del paragrafo 6 di quest'ultimo devono essere specificate dagli Stati membri nel rispetto del diritto dell'Unione. Orbene, nell'ambito del margine di discrezionalità di cui dispongono nella determinazione delle modalità procedurali di cui all'articolo 57, paragrafo 6, di detta direttiva (v., per analogia, sentenza dell'11 giugno 2020, Vert Marine, C 472/19, EU:C:2020:468, punto 23), gli Stati membri possono prevedere che la prova dei provvedimenti di ravvedimento operoso debba essere fornita spontaneamente dall'operatore economico interessato al momento della presentazione della sua domanda di partecipazione o della sua offerta, così come essi possono anche prevedere che tale prova possa essere fornita dopo che detto operatore economico sia stato formalmente invitato a farlo dall'amministrazione aggiudicatrice in una fase successiva della procedura.

Ora, la decisione della Corte di Giustizia non affronta lo specifico problema del momento in cui l'operatore ha adottato le misure di ravvedimento. Tuttavia, l'evidente favor europeo per la massima partecipazione possibile alle gare porta ad ipotizzare che, nella visione sostanzialistica e non formalistica che connatura l'ordinamento sovranazionale, potrebbe arrivarsi ad ammettere la rilevanza di misure di self cleaning adottate durante lo svolgimento della procedura, ma comunque prima dell'aggiudicazione.

In effetti, andrebbe riconosciuta discrezionalità alla stazione appaltante anche in considerazione della tipologia della misura e alla causa di esclusione alla quale si riferisce.

In altri termini, si condivide che la misura del licenziamento dell'amministratore interessato da un reato ex art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 debba essere adottata prima della presentazione dell'offerta in quanto, diversamente, rimarrebbe il rischio della possibile influenza dell'amministratore interessato sull'organizzazione dell'operatore economico.

Non pare, tuttavia, che la medesima esigenza si ravvisi nel caso di pagamento di un risarcimento a seguito di condanna: in effetti, il momento della dazione della somma non sembra avere lo stesso rilievo che assume nell'esempio testè formulato.

Sul punto, quindi, si auspica un ripensamento giurisprudenziale volto a differenziare tra le diverse tipologie di misure di self cleaning.

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1 Il paragrafo 1 dispone che “Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 o siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi: a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (1); b) corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (2) e all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio (3); nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'operatore economico; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (4); d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio (5) ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro; e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6); f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.”

2Il paragrafo 4 stabilisce che “Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni: a) ove l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 18, paragrafo 2; b) se l'operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali; c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità; d) se l'amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza; e) se un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 24 non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive; f) se una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 41 non può essere risolta con altre misure meno intrusive; g) se l'operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili; h) se l'operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all'articolo 59; o i) se l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione. Fermo restando il primo comma, lettera b), gli Stati membri possono esigere o prevedere la possibilità che l'amministrazione aggiudicatrice non escluda un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui a tale lettera, qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito che l'operatore economico in questione sarà in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni di cui alla lettera b).”

3 Sentenza 14.01.2021, in causa C-387/19. La questione rimessa alla Corte sorge in seguito al ricorso, promosso da alcuni operatori economici, avverso la loro esclusione da una procedura di gara soggetta alla legge belga.

L'esclusione avveniva per gravi illeciti professionali contestati ad alcuni degli operatori partecipanti i quali con ricorso deducevano che, prima di essere esclusi, avrebbero dovuto avere la possibilità di dimostrare di aver posto rimedio alle conseguenze di tali illeciti attraverso l'istituto del self-cleaning.

Di contro, l'Amministrazione sosteneva che l'operatore interessato dovesse dichiarare spontaneamente le iniziative di ravvedimento operoso adottate, senza attendere alcuna richiesta della P.A.

Nell'affrontare la questione, il giudice del rinvio chiede se, stante l'art. 57, par. 6 della direttiva comunitaria 24/2014 sul c.d. self cleaning, possa uno Stato membro prevedere che l'operatore economico sia tenuto a fornire spontaneamente al momento della presentazione della domanda o offerta la prova del ravvedimento operoso nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione facoltativo quando tale obbligo non sia previsto né dalla normativa nazionale né dai documenti di gara.

La ricostruzione operata dalla Corte di Giustizia prima di tutto chiarisce l'ambito di applicazione dell'art 57, paragrafo 6, il quale ha introdotto un meccanismo di ravvedimento operoso (c.d. self-cleaning), attribuendo agli operatori economici che si trovino in una delle situazioni di cui ai precedenti paragrafi 1 e 4 dell'art 57 la possibilità di fornire prova del fatto che, nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione, le misure da essi adottate sono sufficienti a dimostrarne l'affidabilità. Se le prove fornite sono ritenute sufficienti, l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto.

A tal fine, l'operatore economico può dimostrare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato da reato o da illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Specifica la sentenza che, seppur dal tenore letterale dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24 non si evince in che modo o in quale fase della procedura d'appalto possa essere fornita la prova dei provvedimenti di ravvedimento operoso, deve ritenersi che la possibilità lasciata agli operatori economici di fornire la prova dei provvedimenti di ravvedimento operoso adottati possa essere esercitata su iniziativa di questi ultimi o su iniziativa dell'amministrazione aggiudicatrice, sia al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta sia in una fase successiva della procedura.

Ricorda poi la Corte che, in forza dell'articolo 57, paragrafo 7, le condizioni di applicazione del c.d. self cleaning devono essere specificate dagli Stati membri, ai quali è rimessa definizione delle modalità attuative della direttiva.

Nella loro discrezionalità, limitata dal rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, diritto di difesa, gli Stati membri possono prevedere che la prova dei provvedimenti di ravvedimento operoso debba essere fornita spontaneamente dall'operatore economico interessato al momento della presentazione della sua domanda di partecipazione o della sua offerta, così come essi possono anche prevedere che tale prova possa essere fornita dopo che detto operatore economico sia stato formalmente invitato a farlo dall'amministrazione aggiudicatrice in una fase successiva della procedura.

4Il comma 1 dell'art. 80 stabilisce che “Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione”.

5Il comma 5 dispone che “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (norma abrogata dall'art. 7 del d.lgs. n. 21 del 2018; ora il riferimento è all'art. 416-bis.1 del codice penale - n.d.r.), non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.