Legge 108/2021 e le semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

  L’articolo 48, della legge 108/2021 (di conversione del d.l. 77/2021 c.d. Semplificazioni 2021), introduce anche una serie di misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici finanziati totalmente o anche solo parzialmente con il PNRR e PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea. Con l’articolo 47 ed il successivo articolo 50, in sostanza, introduce un “regime” di aggiudicazione degli appalti (l’articolo 50 invece riguarda la fase dell’esecuzione) parallelo a quello ordinario con la previsione, come anticipato, di nuovi obblighi e di semplificazioni. Agli appalti in parola, in ogni caso, si applica anche l’intero corpus delle norme emergenziali

 

Le norme

Nel dettaglio, il comma 1, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, prevede l’applicazione delle disposizioni semplificate di cui al Titolo V della legge 108/2021.
Nel comma 2, della norma in commento, si evidenzia che, per ogni procedura – ovviamente – è nominato, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera, sempre nell’ambito del rispetto di quanto previsto dall’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti).
Da notare che l’inciso – tutt’altro che banale – ricorda, come da disposizioni generali, che il RUP deve essere individuato per ogni procedura escludendo, pertanto, (come già ha precisato, in termini più generali, lo stesso Ministero delle Infrastrutture), una nomina per più procedura d’appalto (a differenza, invece, di quanto possibile per la “semplice”, e fisiologica, nomina del responsabile del procedimento.
Nel parere in parola (n. 453/2019) all’ufficio di consulenza si è chiesto della possibilità di nominare un unico RUP annualmente per l’intera attività contrattuale nel sottosoglia. Gli esperti del Ministero hanno escluso detta possibilità precisa, nel dettaglio, che in base al dettato codicistico “la nomina deve essere sempre specificamente riferita ad un singolo affidamento. Per quanto riguarda i tempi, la nomina può essere effettuata anche nella fase antecedente alla programmazione. La risposta quindi è negativa in quanto occorre individuare uno specifico RUP per ogni singola acquisizione”
A sommesso parere la puntualizzazione non deve essere banalizzata, o liquidato con facilità, visto che la corretta individuazione e nomina (e correlata assunzione di responsabilità) costituisce anche il primo momento del complesso procedimento per poi deve portare a tempestiva aggiudicazione (o almeno nei termini di cui alla legge 120/2020, art. 1 e 2, commi 1) per evitare potenziali responsabilità erariali.
Come noto, l’articolo 26, comma 6, del Codice dei contratti prevede che l’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 35 del Codice, dai soggetti che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti quando il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento.

 

Una procedura negoziata ad hoc

Il comma 3, della norma in lettura, introduce una ulteriore possibilità di ricorrere alla procedura negoziata prevedendo che i RUP delle stazioni appaltanti possano ricorrere alla procedura di cui all’articolo 63 del Codice e, per i settori ordinari, all’articolo 125, per i settori speciali nella misura che risulti strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea. Il fatto che il legislatore abbia collegato tale possibilità alla inadeguatezza dei termini – rispetto al fine – previsti per la procedura ordinaria (ora in deroga estremamente abbreviati) porta ad affermare, evidentemente, che si opera in tema di appalti nel sopra soglia comunitario. Settore in cui il legislatore dell’emergenza non ha rinunciato (perché non poteva) alla esigenza di utilizzare obbligatoriamente la procedura ad evidenza pubblica che rimane quindi, pur con la possibilità di utilizzare termini abbreviati, obbligatoria.
Nel successivo comma 5 si chiarisce che è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al codice degli appalti. L’affidamento, pertanto, avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta oppure, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell’approvazione del progetto definitivo deve essere invitato anche l’affidatario dell’appalto, che procederà, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall’aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell’affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l’acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l’approvazione del progetto.

Punteggio premiale

Il comma 6, sempre in relazione ad appalti finanziati, anche solo parzialmente, con il PNRR, PNC o i fondi strutturali UE, prevede che le stazioni possano prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito (quindi anche nel caso di appalto sottosoglia per cui si opererà con la procedura negoziata emergenziale), l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici. Nel dossier che accompagna il provvedimento si legge che “tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti”.
Infine, il comma 7, introduce ulteriori misure di semplificazione procedurale in relazione al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici previsto dalla normativa vigente. A tal fine, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Nei casi predetti, il parere reso dal Consiglio Superiore, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo.