L'Anac censura l'Asmel: no alla «tassa piattaforma» per partecipare alle gare

 Accolta l'istanza dell'Oice. Illegittimo e incostituzionale l'«atto d'obbligo»che impegna il vincitore a versare una percentuale per servizi telematici

È illegittima la clausola del bando che impone l'obbligo del pagamento dei costi di gestione della piattaforma telematica a carico del futuro vincitore. A maggior ragione se il bando richiede di presentare a tal fine in sede di offerta uno specifico atto unilaterale d'obbligo la cui mancanza è considerata causa di esclusione dalla procedura. Così l'Anac nella deliberazione approvata lo scorso 16 marzo, relativamente a una richiesta di parere di precontenzioso inviata dall'Oice.


L'associazione che riunisce le società di ingegneria ha infatti contestato - e sottoposto all'Anac - la clausola del disciplinare di gara che prevede un «atto unilaterale d'obbligo» con il quale il futuro aggiudicatario si impegna a pagare al gestore della piattaforma telematica Asmel consortile Scarl «il corrispettivo dei servizi di committenza» quantificato nell'1% dell'importo a base di gara, da versare anche prima della stipula del contratto.

«Tale obbligazione - si legge sempre nella lex specialis - essendo parte integrante dell'offerta economica, è da considerarsi elemento essenziale dell'offerta e pertanto, in mancanza della stessa, l'offerta sarà considerata irregolare ai sensi» del codice appalti, e più precisamente dell'articolo 59, comma 3 del codice. Una richiesta che l'Anac invece ritiene illegittima in quanto in contrasto con l'articolo 41, comma 2-bis del Codice e con l'art. 23 della costituzione.

 «Peraltro - commenta l'associazione delle società di ingegneria - nella delibera si richiama la sentenza del Tar Campania (n.1/2021) in cui è stata considerata illegittima la richiesta in capo all'aggiudicatario di un corrispettivo per le attività di committenza ausiliarie, trattandosi di costi non ammessi dal vigente codice dei contratti pubblici e di violazione del principio di concorrenza perché "incide sulla libera elaborazione dell'offerta e introduce un costo incomprimibile"».


«Apprendiamo con favore l'esito del precontenzioso - conclude il direttore dell'Oice, Andrea Mascolini - rispetto al quale l'Autorità ha mostrato la consueta attenzione decidendo con motivazioni ineccepibili. Abbiamo avviato questa istanza, come altre, a seguito del quotidiano lavoro di screening dei bandi di gara anomali, anche segnalati dai nostri associati, a tutela degli operatori del settore dei servizi di ingegneria e architettura che ogni giorno si trovano ad operare in un rapporto con le committenze ancora oggi, in molti casi, particolarmente squilibrato. Riteniamo sempre più necessario che si arrivi ad un contratto-tipo e a un capitolato-tipo standardizzato».