Coronavirus, Il codice Ateco ferma l'attivita'  ma non l'impresa iscritta per quella attivita'

 Dopo il Dpcm del 22 marzo che ha selezionato - attraverso i codici Ateco - le attività che vanno fermate e quelle che possono proseguire, in una nota diffusa ieri, l'Ance fornisce un primo chiarimento importante: il blocco della specifica lavorazione (oppure l'ok alla sua prosecuzione) si applica solo al tipo di attività individuata dal codice Ateco e non all'impresa che è iscritta con quel codice Ateco alla camera di commercio.


Stop dell'attività, non dell'impresa
Circa la disposizione del Dpcm, l'associazione dei costruttori ritiene che «la classificazione Ateco allegata al decreto abbia la funzione di indicare la descrizione delle attività consentite da un punto di vista oggettivo, più che riferirsi alla tipologia del soggetto che le esercita.
In altri termini, i codici Ateco indicati non sono da riferire all'impresa (unità statistica), in quanto questa potrebbe svolgere più attività». Dal punto di vista pratico, questo significa che, spiega l'Ance, «un'impresa di costruzioni iscritta in Camera di Commercio con un codice Ateco 41 (Costruzione di edifici), attualmente sospeso, possa continuare a realizzare un intervento corrispondente ad un codice Ateco 42 (Ingegneria civile)».

La filiera produttiva
Un'altra utile indicazione pratica non riguarda l'impresa esecutrice ma quello che c'è dietro e che ne consente l'attività. Il Dpcm, fa osservare l'Ance, «prevede che restino consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui allo stesso allegato 1», cioè quelle permesse. «Queste attività - si legge nella nota dei costruttori - sono consentite previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva ammessa. Nella dichiarazione dovrà essere indicata l'attività, ammessa, per la quale saranno svolte le lavorazioni». A questo scopo l'associazione dei costruttori ha stilato un apposito modello di autodichiarazione, specificando che «fino all'eventuale sospensione espressa dell'attività da parte della Prefettura in indirizzo, la stessa può continuare ad essere legittimamente esercitata».

Rifiuti e conferimento in discarica
Sempre in tema di filiera edile costruzioni, la nota dei costruttori ricorda che tra le attività che non sono state sospese ci sono «quelle relative alla raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti, comprese quelle delle costruzioni (incluse nel codice Ateco 38)».

Trasferimento del personale "a senso unico"
Quanto agli spostamenti delle maestranze tra un comune e un altro (su cui incide anche l'ordinanza dei ministeri Interno e Salute del 22 marzo) il Dpcm li consente «per comprovate esigenze lavorative». Tuttavia l'Ance segnala una disposizione, contenuta nel Dpcm, che abrogando una misura che consentiva comunque il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza, crea incertezza sul fatto che i lavoratori che hanno svolto il loro turno, possano fare ritorno nel comune di provenienza.