Coronavirus, nel Dl niente commissari: per appalti e infrastrutture solo misure di dettaglio

 Confermati lo "scudo" contro le inadempienze delle imprese e le due norme per sbloccare la liquidità delle aziende

Nonostante fosse stata annunciata come certa dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri soltanto pochi giorni fa nell'audizione tenuta in Parlamento, il nuovo decreto «Cura-Italia», il primo destinato a dare una risposta all'emergenza economica causata dalla crisi sanitaria dovuta al Coronavirus, non contiene alcuna misura esplicita per lo sblocco degli investimenti in infrastrutture.

Nelle oltre cento pagine del decreto ci sono tutte le novità annunciate nei giorni scorsi per il sostegno alle famiglie, alle scuole e alla sanità. Sono invece evidentemente saltati tutti riferimenti allo sblocco delle opere pubbliche. «Il decreto - aveva annunciato Gualtieri in Parlamento mercoledì scorso - conterrà misure per accelerare e sbloccare gli investimenti già programmati e finanziati». Alla fine la promessa non è stata mantenuta, nonostante nel frattempo il valore economico del provvedimento sia lievitato da 12 a 25 miliardi, finendo per assorbire in toto la disponibilità finanziaria straordinaria messa in campo dal Governo, con l'ok della Ue. Una decisione probabilmente legata alla difficoltà in cui l'emergenza Coronavirus ha gettato il sistema italiano, che consiglia prudenza anche nell'affrontare nuove sfide. E in un momento in cui sono le stesse imprese del settore a invocare, con l'amaro in bocca, una sospensione delle attività. «Siamo consapevoli che questo decreto non basterà. - ha spiegato il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa seguita all'approvazione del provvedimento -. Ma il governo risponderà presente anche domani; dovremo predisporre misure per il tessuto economico e sociale fortemente intaccato dall'emergenza» .

Su questo fronte Conte ha spiegato che servirà «un piano di investimenti da promuovere con una velocità senza precedenti». «E questo - ha aggiunto - significa semplificazione, innovazione, alleggerimento normativo». Tutto rimandato a un prossimo provvedimento. Mentre le imprese del settore chiedono norme ritagliate ad hoc per le costruzioni. Che, come ha scritto ieri il presidente dell'Ance Gabriele Buia in una lettera aperta rivolta proprio al Governo ha «specificità che non possono trovare accoglimento in altri settori merceologici».

Le misure espressamente pensate per i cantieri che si leggono nel Dl sono tre: una forma di tutela contro gli inadempimenti causati direttamente o indirettamente dall'epidemia e due specifiche norme volte a sbloccare liquidità alle imprese. La prima norma si applica alle opere urgenti mentre la seconda alle infrastrutture finanziate dal Cipe con fondi Fsc.

"Scudo" contro l'inadempienza
La tutela per il debitore inadempiente a causa di eventi e impedimenti legati all'attuazione delle misure causate dal coronavirus non è generalizzata: dovrà essere l'autorità giudiziaria ad accertare «nei singoli casi se il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto esclude, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 c.c., la responsabilità del debitore, anche ai fini dell'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti». La norma è inserita nel decreto legge varato dal governo il 23 febbraio scorso e pubblicato in gazzetta lo stesso giorno. L'articolo del codice civile richiamato dal Dl (sulla responsabilità del debitore) prevede che «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

Anticipazione del 20% sulle opere urgenti
La seconda misura introdotta dall'ultimo Dl del governo introduce una modifica al codice appalti, e ha pertanto un carattere permanente. Più esattamente, nell'articolo 35 (sulle soglie di importo negli appalti pubblici) si chiarisce che l'erogazione dell'anticipazione del 20% è «consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8» del codice appalti. Lo scopo, spiega la relazione illustrativa del provvedimento, è di assicurare «immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l'inizio della prestazione appaltata, in perfetta coerenza con la "ratio" istitutiva della previsione medesima».

Anticipazione del 20% (invece del 10%) sulle opere finanziate con fondi Fsc
Un articolo del Dl Cura Italia prevede la possibilità di chiedere l'anticipazione del 20% sulle infrastrutture pubbliche finanziate con risorse Fsc 2014-2020 nell'ambito dei piani operativi delle amministrazioni centrali (con le delibere Cipe n.25 e 26 del 2016), a patto che gli interventi «siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori». La norma esclude espressamente le opere di Anas e Rfi. L'obiettivo, spiega la relazione illustrativa, va incontro alle «esigenze espresse da diverse Amministrazioni, titolari di Piani Operativi e di Patti per lo sviluppo, finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2014-2020, di disporre di adeguata liquidità, sia per far avanzare la progettazione sia ai fini dell'adempimento dell'obbligo delle stazioni appaltanti di anticipazione del prezzo all'appaltatore, ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici».

L'ulteriore anticipo del 10% (rispetto a quello del 10% ammesso dalle citate delibere Cipe), spiega sempre la relazione, «può essere richiesto per un ulteriore 10 per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi allorquando siano cantierabili, ossia già dotati di progettazione esecutiva approvata dagli organi competenti». Dalla relazione tecnica si ricava che, rispetto all'ammontare di 11,813 miliardi di euro di opere con progetto esecutivo approvato finanziate con fondi Fsc, l'impatto finanziario del raddoppio dell'anticipazione «può essere stimato in circa 1 miliardo di euro nell'anno in corso, considerando l'andamento temporale delle richieste di pagamento e il trend di implementazione nel sistema di monitoraggio».