Gare, nell'avvalimento la qualifica Soa deve essere «dettagliata»

 I giudici del Tar Trento ricordano che il contratto deve indicare tutte le risorse messe a disposizione dell'ausiliata, pena la nullità

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Il contratto di avvalimento tra l'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliata che partecipa a una gara non può configurare «un prestito meramente cartolare e astratto del requisito» ma deve essere dettagliato con la specificazione «dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria stessa». Altrimenti il contratto è nullo.

Lo ha ribadito il Tar di Trento nell'ordinanza n.121/2019 pubblicata lo scorso 1 ottobre. L'impresa vincitrice di una gara di lavori aveva utilizzato l'avvalimento per una qualifica prevalente richiesta in gara (OG3). L'impresa seconda classificata ha tuttavia obiettato la vaghezza del contratto di avvalimento, sostenendo la nullità del contratto stesso. Il Tar ha dato pienamente ragione al ricorrente, riconoscendo l'invalidità del contratto di avvalimento, e ha pertanto annullato l'aggiudicazione; tirando anche le orecchie alla stazione appaltante. L'ente appaltante, infatti, non solo ha illegittimamente qualificato un concorrente e ha condotto una istruttoria carente, ma ha anche posto le basi di una impossibilità di verificare, ex lege, l'operato dell'impresa, «non conoscendo quali risorse siano concretamente oggetto di avvalimento».

Il contratto di avvalimento - hanno pertanto sottolineato i giudici amministrativi di Trento - «deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria stessa».